Sentenza 2 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA 0025/01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.2134:./99 Presidente Dott. Massimo GENGHINI Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO Cron. 890 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Cons. Rel. Dott. Camillo FILADORO C.C. 06/11/00 Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente ORDINANZA su ricorso n. 21341 del 1999 promosso da: NE RO, elettivamente domiciliato in Roma, Via C. federici n.2 presso lo studio dell'avv. Mario Alessandrini, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Di Bellucci del Foro di Napoli;
- ricorrente contro. PANATRADE SPA;
-intimata- l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli, in avverso funzione di giudice unico del lavoro, all'udienza del 25 ottobre 1999, nella causa n.10313 del 1998 RGAC;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2000 dal Relatore Cons. 137 Camillo Filadoro;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale ha chiesto che questa Corte dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza del 25 ottobre 1999 il giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto l'eccezione di incompetenza per Panatrade spa, materia sollevata dalla convenuta, 1'Arnone chiedeva il nella causa in cui naturariconoscimento della subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Con 10 stesso provvedimento, il giudice del Tribunale dichiarava la competenza del giudice ordinario. Avverso tale provvedimento ha proposto regolamento di competenza l'Arnone con ricorso, illustrato da memoria. La società intimata non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia l'incompetenza per materia del giudice ordinario, Ad avviso del ricorrente, innanzitutto, il R designato dal Tribunale di Napoli. 2 provvedimento del giudice del lavoro, pur avendo la forma di ordinanza, avrebeb natura di sentenza e sarebbe quindi ricorribile per cassazione. Inoltre il giudice designato non sarebbe competente perché il rapporto di lavoro che legava il ricorrente alla convenuta presentava tutte le caratteristiche della prestazione d'opera continuativa, coordinata e personale (avendo ad oggetto il trasporto di merce di prodotti surgelati munito di cella da effettuare con mezzo frigorifero. Pregiudiziale è l'accertamento dell'ammissibilità dell'istanza per regolamento di competenza, sulla base della normativa sopravvenuta alla proposizione del ricorso innanzi al PR (ma anteriore alla proposizione del ricorso per regolamento necessario di competenza). A decorrere dal 2 giugno 1999, data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 (artt. 1 e 247, come modificato dall'art. 1 legge 16 giugno 1998 n.188) l'ufficio del pretore è stato soppresso. Ai sensi dell'art. 132, comma 1, d.lgs. cit. i 2 procedimenti pendenti dinanzi al pretore a tale dal tribunale, in base alledata sono definiti 3 disposizioni del decreto istitutivo del giudice unico. Le udienze fissate innanzi al pretore per successiva a quella suindicatauna data si intendono fissate dinanzi al tribunale per gli stessi incombenti processuali (art.132, comma 2, d.lgs. citato). Sulla individuazione del tribunale quale giudice competente, in primo grado, a conoscere delle controversie iniziate in data anteriore al 2 giugno 1999, la giurisprudenza di questa Corte assolutamente costante (Cass. 1 marzo 2000 n. 2286). Solo nel caso in cui siano state precisate le conclusioni alla predetta data, ovvero la causa sia stata comunque ritenuta in decisione, essa deve essere definita dal pretore sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti. Con sentenza n. 1046 del 28 settembre 2000, le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno per quel che qui interessa- stabilito il seguente principio: "poiché a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado, nelle controversie in materia di lavoro -non rientranti fra quelle previste dall'art.133 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51- è competente quale giudice di primo grado il tribunale in composizione monocratica, inammissibile il regolamento di competenza sia esso necessario facoltativo ○ proposto di ufficio- con il quale si contesti la pronuncia sulla competenza del pretore, per essere competente il tribunale, perché la natura della controversia soggetta o meno al rito del lavoro incide solo sul rito applicbaile e non sulla competenza”. Infatti, pur non disconoscendosi l'interesse, astratto, della parte alla pronuncia sulla censura proposta è da rilevare che tale interesse non può essere realizzato per il tramite di un mezzo di impugnazione non più ammissibile, laddove, invece, secondo l'opposta tesi, questa Corte -fondata о infondata che ritenga la censura- pur non potendo adottare pronuncia diversa dalla declaratoria di competenza del tribunale (e da ciò l'inammissibilità del regolamento) dovrebbe, per la realizzazione dell'interesse del ricorrente, stabilire se la controversia sia soggetta o meno al rito del lavoro e cioè dovrebbe finire per risolvere non già una questione di competenza, ma di rito applicabile, pacificamente, sulla base 2 della giurisprudenza di questa Corte, non deducibile con il regolamento di competenza. 5 A seguito dell'entrata in funzione del giudice unico, la questione riguarda il rito e non la competenza e con il ricorso si contesta esclusivamente l'applicabilità del rito ordinario, anziché di quella del rito del lavoro. Sulla base delle esposte considerazioni delle Sezioni Unite, che si condividono, deve dichiararsi, pertanto, l'inammissibilità del proposto regolamento. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2000. IL PRESIDENTE larmingley Win IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 1.5 6EN. 2001 oggi, AS ALERIA ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533