Sentenza 22 novembre 2006
Massime • 1
Il disposto di cui al comma ottavo bis dell'art. 157 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, nel testo modificato dalla legge di conversione 22 aprile 2005 n. 60 (secondo cui, dopo la prima notificazione all'imputato non detenuto, quelle successive, qualora egli non abbia eletto un domicilio ed abbia nominato un difensore di fiducia, sono eseguite mediante consegna a quest'ultimo, salvo che lo stesso dichiari immediatamente di non accettarla), manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost., e, atteso che detta norma: a) trova fondamento in un rapporto fiduciario, e non meramente formale (come nel caso della difesa d'ufficio) tra l'imputato ed il difensore; b) lascia libero l'imputato di interromperne in ogni momento l'automatismo, mediante l'elezione di domicilio; c) lascia immutata la possibilità di rinnovazione dell'avviso di udienza, nel caso previsto dall'art. 420 bis cod. proc. pen.; d) non impedisce, in caso di dichiarazione di contumacia, la rimessione in termini per la proposizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., quale novellato proprio per renderlo conforme alle norme internazionali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2006, n. 42270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42270 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco Presidente del 22/11/2006
Dott. AMATO Alfonso Consigliere SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario Consigliere N. 2021
Dott. OLDI Paolo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo Consigliere N. 45711/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO FA, N. IL 10/01/1966;
avverso SENTENZA del 13/05/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA MARIO;
udite le conclusioni di rigetto del S.P.G., Dr. A. Galasso. RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di Brescia ha confermato la condanna del Tribunale ad a.1 e m. 6 rec. di Pucino Michele, per il delitto di concorso in bancarotta fraudolenta documentale, commesso quale socio amministratore della SML di PU TE e C., fallita il 20.11.92. La Corte ha respinto l'appello volto alla riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 217 L. Fall. (i fatti si sostenevano dovuti a colpa), ed in subordine alla riduzione di pena.
Con il ricorso si deduce nullità per omessa notifica del decreto di citazione in appello, ed in subordine si propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, in particolare ai sensi dell'art. 77 Cost., in quanto introdotto con D.L. 21 febbraio 2005, n. 17 conv. in L. 22 aprile 2005, n. 60, e ai sensi degli artt. 3, 10, 24, 111 Cost.. 2 - Il ricorso è inammissibile.
L'atto di citazione per il giudizio di appello in Camera di consiglio (rito abbreviato) è stato notificato ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, in data 21.4.05, mediante consegna al difensore di fiducia, in ragione di precedenti difficoltà di notifica. L'imputato non è comparso e nulla ha obiettato il difensore dopo la notifica avvenuta ai sensi della nuova norma codicistica, men che sostenere nell'udienza camerale alcunché da cui il Giudice potesse trarre che l'imputato non aveva ricevuto notizia della citazione, posto che l'articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, non è richiamato dall'art. 420, comma 1 bis, ai fini dell'esclusione della probabilità di effettiva conoscenza. Lo stesso difensore ha, solo dopo la sentenza, dichiarato di non accettare la notifica dell'estratto contumaciale, come facultato dalla L. 22.4.05. E l'avviso di deposito è pertanto avvenuto nelle forme previste dal comma precedente dell'art. 157 c.p.p.. Pertanto, a fronte del consolidamento della presunzione che l'imputato abbia a suo tempo ricevuto dal difensore l'atto di citazione, nulla dice il ricorso. E la questione di inosservanza di legge, risulta pretestuosa.
Resta la questione di legittimità costituzionale della novella codicistica.
Ma anch'essa è manifestamente infondata.
Innanzitutto, nella specie, la questione di legittimità dell'art.157 c.p.p., 8 bis come temporaneamente vigente a seguito della novella del D.L. n. 17 del 2005 è irrilevante, in quanto non fa conto che la difesa poteva in ipotesi eccepire nell'udienza di comparizione, la mancata conoscenza reale da parte dell'imputato, vieppiù che la legge era entrata in vigore ed apportava sostanziali modifiche alla disciplina provvisoria, consentendogli di rifiutare la notifica. Tanto fa grazia dell'astratto riferimento all'assenza di urgenza nell'adozione dello stesso decreto legge, per ritenerne a posteriori l'illegittimità costituzionale come incidente nel procedimento in corso, vieppiù che la sua introduzione risulta proprio ispirata al principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), a fronte delle difficoltà di notifica, nei casi in cui l'imputato non abbia dichiarato o eletto domicilio. Ciò posto, la Corte Costituzionale, nelle ordinanze 138/94, 241/98 e 37/99 aveva già ritenuto, le questioni di legittimità dell'art. 161 c.p.p., comma 4, proposte sotto il profilo che la norma non prevede la possibilità di rifiuto della notifica da parte del difensore, nel caso di notifica impossibile presso il domicilio determinato, irrilevanti e manifestamente infondate in relazione agli artt. 3 e 76, 77 Cost., per la genericità dei riferimenti al sistema. Orbene, la legge di conversione prevede che il difensore di fiducia ha facoltà di non accettare la notifica a mani proprie ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis. E la mancata previsione della possibilità di rifiuto si contestava con riferimento all'art. 161 c.p.p., comma 4, senza tuttavia far conto che la notifica ai sensi di tale norma è preceduta dall'impossibilità di notifica nel domicilio comunque determinato, dopo l'avviso a dichiarare o eleggere domicilio. La nuova norma trova invece fondamento non lei rapporto formale tra imputato e difensore ancorché d'ufficio, ma proprio e solo in quello fiduciario di cui all'art. 96 c.p.p.. Tanto, alla luce dell'art. 24 Cost., implica sicura relazione intersoggettiva tra il titolare del diritto di difesa e chi esercita per sua scelta quella tecnica, cui sono connessi determinati obblighi.
Finalmente questa previsione offre ulteriore garanzia, perché lascia immutata la possibilità di deduzioni a fine del rilievo probabilistico del buon esisto della citazione da parte del Giudice, perché la disposizione dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis non è richiamata dall'art. 420 bis c.p.p., art. 1, a differenza dell'art.161 c.p.p., comma 4. Conclusivamente la norma non risulta dimostrata in alcuna misura in contrasto con i principi di eguaglianza e difesa di cui agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non elide affatto il diritto dell'imputato ad essere informato direttamente del processo, ma lo regolamenta, potendo egli interromperne l'automatismo, eleggendo domicilio (cfr. Cass., Sez. 4^, n. 41649/05, Sandrini, CED rv. 232409). E si collega attraverso la correlativa novella dell'art. 175 c.p.p., ai diritti riconosciuti al contumace dalle norme internazionali (art. 10 Cost.), posto che, sia pure dopo tale notifica, può a posteriori essere rimesso nel termine di impugnazione per una presunzione a suo favore.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dalla somma di Euro 500,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2006