Sentenza 7 giugno 1999
Massime • 1
Sussiste violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, e in particolare del criterio dell'interpretazione complessiva stabilito dall'art. 1363 cod. civ., qualora sia omessa, pur ricorrendone le condizioni, l'applicazione del predetto criterio e non anche quando il criterio stesso sia utilizzato soltanto rispetto ad alcune delle clausole contrattuali, costituendo tale limitazione - attuata ovviamente in relazione ad un risultato di univoca significazione, consentito dall'indagine già espletata - esercizio del potere discrezionale del giudice del merito di individuare gli elementi di giudizio utili e necessari per la formazione del proprio convincimento in ordine ad un determinato accertamento.
Commentario • 1
- 1. Il valore del documento nel diritto e nel processo civileRedazione · https://www.diritto.it/ · 4 settembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5599 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai signori Magistrati:
dr. Vincenzo Mileo Presidente
dr. Donato Figurelli Consigliere rel.
dr. Natale Capitanio Consigliere
dr. Corrado Guglielmucci Consigliere
dr. Raffaele Foglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NI LU, rappresentato e difeso;
per procura a margine del ricorso, dall'avv. Carlo Falzetti, presso il cui studio in Roma alla via C. Poma n. 2 è elettivamente domiciliato,
ricorrente
CONTRO
IMPREGLIO S.p.A. (già COGEFARIMPRESIT S.p.A.) in persona del suo legale rappresentante rag. Carlo Zappa, elettivamente domiciliato in Roma alla piazza Barberini n. 52 presso lo studio dell'avv. Carlo Ferzi, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'avv. Filippo Menichino del foro di Milano, come da procura speciale a margine del controricorso,
controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano in data 9 - 25 febbraio 1995, sent. n. 2176/1995, n.102/94 R.G. Lavoro;
udita alla pubblica udienza del 17 dicembre 1998 la relazione della causa svolta dal Consigliere Donato Figurelli;
udito per la società controricorrente l'avv. Carlo Ferzi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Antonio Martone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor LU ON proponeva ricorso al Pretore del lavoro di Milano, convenendo davanti a tale giudice la società Cogefar - Impresit.
Il ricorrente - dirigente della società convenuta - esponeva di aver subito tre trasferimenti e precisamente da Milano a Rozzano, da Rozzano a Milano (via M. Gioia) ed infine da Milano a Sesto S. Giovanni.
Di quest'ultimo trasferimento gli interessati, tra i quali il ricorrente, erano stati avvertiti nel gennaio 1992. Era stato contestato alla società di aver dato comunicazione intempestiva del trasferimento stesso e si chiedevano notizie sulle modalità di attuazione dell'art. 14 c.c.n.l. dir. aziende industriali.
In data 11 giugno 1992 il ricorrente dava le dimissioni, facendo salvi i diritti ex art. 14 terzo comma.
Ed era appunto l'indennità prevista da tale articolo che il ricorrente chiedeva nella misura di lire 132.187.240, in relazione ai tre trasferimenti subiti.
Si costituiva la società convenuta, resistendo alla domanda. Dopo aver premesso che la nozione di trasferimento di cui all'art.2103 c.c. e le relative garanzie non attengono alla fattispecie del trasferimento collettivo per soppressione di una delle sedi dell'impresa, la resistente società osservava che il ricorrente non chiedeva l'indennità per trasferimento non accettato, ma l'indennità collegata a determinati oneri economici legati al trasferimento accettato, "fattispecie che non era quella oggetto della richiesta". Il Pretore, con sentenza 16 dicembre 1993 n. 3338, respingeva la domanda.
Contro tale sentenza appellava il signor ON, enunciando che la tutela convenzionale esigeva unicamente che vi fosse un trasferimento e non distingueva tra trasferimento di un solo dipendente e trasferimento di tutta una unità produttiva. L'appellante sosteneva, comunque, che non sarebbe stato pacifico che nella specie si fosse trattato di trasferimento collettivo. Si costituiva la società appellata che - richiamate le precedenti difese - osservava che l'indennità reclamata si riferiva, comunque, chiaramente al caso in cui vi fosse stato uno spostamento di residenza del dirigente, il che nella specie non era avvenuto. Con sentenza in data 9 - 25 febbraio 1995 il Tribunale di Milano confermava la sentenza pretorile e condannava l'appellante alle spese del grado.
Secondo il Tribunale di Milano, invero, il trasferimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, terzo comma del c.c.n.l. predetto si aveva solo quando "abbia comportato la ragionevole necessità di uno spostamento della struttura abitativa della persona (dimora o residenza che dir si voglia)", e nella specie il ON aveva mantenuto la propria dimora in Milano (ed aveva anche subì to un trasferimento di minima entità).
Avverso detta sentenza il signor LU ON, con atto notificato in data 8 marzo 1996, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La società intimata ha resistito con controricorso notificato il 17 aprile 1996.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1369 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe innanzi tutto disapplicato i principi di cui ai richiamati articoli del codice civile;
che, infatti, da una lettura unitaria e coordinata della norma pattizia nel suo intero contenuto deriverebbe necessariamente un'interpretazione secondo la quale l'indennità sarebbe dovuta per ogni ipotesi di "trasferimento", indipendentemente dal fatto che esso potesse comportare -o meno- la necessità, per il lavoratore trasferito e per la propria famiglia, di cambiare la residenza;
che il Tribunale avrebbe svilito il valore indicativo e qualificatorio del disposto di cui al primo comma dell'art. 14 cit.; che l'affermazione del Tribunale della "ragionevole necessità di uno spostamento della struttura abitativa della persona" sarebbe erroneo;
che, alla stregua dell'ultima parte del terzo comma di detto articolo, sussiste il diritto all'indennità "una tantum" da essa prevista, sia che il dirigente, che ha accettato il trasferimento, abbia modificato la propria residenza, sia che detto dirigente, in analoga situazione di consenso, non abbia modificato la residenza;
che l'art. 14 citato è inteso a tutelare il luogo geografico della prestazione lavorativa del dirigente;
che, ugualmente, nel caso in cui il dirigente non abbia accettato il trasferimento, il "rafforzato" diritto all'originaria sede di lavoro comporta la corresponsione delle indennità aggiuntive stabilite nell'ottavo comma dell'art. 14.
Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 188 dispos. att., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe totalmente omesso di motivare su una delle questioni sulle quali il ricorso si fondava, e cioè sulla necessità di ricondurre ad un'unità l'interpretazione del combinato disposto del terzo e dell'ottavo comma dell'art. 14; che le motivazioni addotte dal Tribunale non consentivano di ritenere assorbita, neppure in via implicita, la questione.
Osserva la Corte che è infondato il primo motivo di ricorso. L'assunto, in via generale, da parte del ricorrente, che il Tribunale avrebbe disapplicato i principi di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c. si risolve innanzi tutto e sostanzialmente, in un'affermazione apodittica.
La tesi, poi, del ricorrente che da una lettura unitaria e coordinata della norma contrattuale deriverebbe necessariamente un'interpretazione secondo la quale l'indennità sarebbe dovuta per ogni ipotesi di "trasferimento", indipendentemente dal fatto che esso comporti - o meno - la necessità, per il lavoratore trasferito e per la propria famiglia, di cambiare la residenza, è una interpretazione della norma contrattuale da parte del ricorrente meramente difforme da quella del Tribunale, cui spetta istituzionalmente tale compito in ordine alla norma stessa, nei limiti del rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. e della congruità e logicità della motivazione, limiti che nella specie risultano rispettati, con conseguente inammissibilità delle censure rivolte a detta diversa interpretazione. Il Tribunale poi, ben lungi dallo svilire il concetto di "trasferimento" di cui al primo comma dell'art. 14 c.c.n.l. dir. az. ind., ha fornito del terzo comma di detto articolo una lettura rispettosa dei criteri di ermeneutica contrattuale, congrua e logica, allorché ha ritenuto che il trasferimento, ai sensi del comma predetto, si poteva configurare solo quando esso "avesse comportato la ragionevole necessità di uno spostamento della struttura abitativa della persona", laddove nella specie il ON aveva mantenuto la propria dimora in Milano.
Anche l'interpretazione dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 14 citato, data dal ricorrente, appare difforme da quella, rispettosa dei criteri ermeneutici, congrua e logica, fornita dal Tribunale, ossia che la norma, nel differenziare la misura dei benefici, fa riferimento ad ipotesi che si caratterizzano per la connotazione del dirigente (essere con famiglia o senza), e non ad altro, e quindi in un quadro e con profili di carattere generale (cambio di struttura abitativa).
D'altronde l'art. 14 citato, a differenza di quanto assume il ricorrente, non è inteso a tutelare solo il luogo geografico della prestazione lavorativa del dirigente (primo comma), ma a prevedere anche le ipotesi nelle quali detto trasferimento comporti la corresponsione al lavoratore, da parte dell'azienda, di determinati rimborsi od indennità, come ritenuto nella sentenza impugnata. Per quanto concerne, poi, l'ottavo comma del medesimo articolo, come deduce lo stesso ricorrente, esso regola la differente ipotesi in cui il dirigente non intenda accettare il trasferimento, sicché si è soltanto in presenza di un provvedimento a cui non è stato dato alcun seguito per le intervenute dimissioni del soggetto, ed il trattamento e l'indennità previsti per il dirigente sono svincolati da ogni riferimento allo spostamento della residenza o dell'alloggio dello stesso. Si tratta, pertanto, di una fattispecie del tutto diversa da quella prevista dal terzo comma, di tal che la lamentata erronea interpretazione della disposizione, prescindendo dal contenuto dell'ottavo comma, non realizza violazione dell'art. 1363 c.c. (interpretazione complessiva delle clausole), come invece dedotto con il secondo motivo di ricorso (afferente ad una presunta necessità di ricondurre ad unità interpretativa il combinato disposto del terzo e dell'ottavo comma dell'art. 14). Sussiste infatti violazione del criterio dell'interpretazione complessiva fissato dall'art. 1363 c.c., qualora sia omessa, pur ricorrendone le condizioni, l'applicazione del predetto criterio e non anche quando lo stesso sia utilizzato soltanto rispetto ad alcune delle clausole contrattuali, costituendo tale limitazione - finalizzata ovviamente ad un risultato di univoca significazione, consentito dall'indagine già espletata - esercizio del potere discrezionale del giudice del merito nell'individuare gli elementi di giudizio utili e necessari per la formazione del proprio convincimento in ordine ad un determinato accertamento (Cass. 23 maggio 1981 n. 3403). Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla società resistente le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in lire 28.000, oltre lire 4.000.000 - per onorario difensivo.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 1998.