Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2003, n. 5010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5010 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
NOME DEL-05 0 1 0 / 0 3 0 V I N BLICA 0 8 7 9 / + 6 RTE SUPREMA DI CASSAZIONE 7 1 6 8 9 SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno Saccucci Presidente R.G. n. 6884/99 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 11227 Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Ud. 16 ottobre 2002 Dott. Antonio Merone Consigliere Dott. Francesco Ruggiero Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Imposte indirette SENTENZA In.v.im. accertamen- sul ricorso proposto il 29 marzo 1999 da: to / criteri. LI ZY & figli S.r.l. in persona del legale rappresen- tante LI ZY rappresentata e difesa in virtù di procura Ess a margine del ricorso dall'avv. Giorgio Fuga di Milano ed eletti- - vamente domiciliata in Roma, alla via Palestro, n. 56, presso l'avv. Alessandro Fatica ricorrente
contro
Ministero delle Finanze-in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della 7 8 35 proc. 6884/99 n. R.G. _ Lombardia sez. VI n. 302 del 9 novembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ot- tobre 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 7 agosto 1996 la S.r.l. LI ZY & figli impugnava l'avviso notificatole il 4 giugno 1996, con il quale l'Uf- ficio del registro di Milano aveva rettificato la dichiarazione in.v.im. presentata dalla società per il decennio scaduto il 31 dicembre 1992, elevando da L. 815.980.000 a L.
1.310.250.000 il valore finale di un fabbricato industriale sito in Trezzano sul Naviglio. Deduceva la nullità della rettifica in quanto l'Ufficio aveva erronea- mente individuato in cinque, anziché in quattro, i piani dell'immo- ازان bile e non aveva documentato di avere determinato il valore del ce- spite, in conformità al criterio enunciato nell'atto, mediante il riferi- mento ai trasferimenti di immobili similari avvenuti nel triennio ante- riore il 1992. Chiedeva, in via subordinata, la valutazione automatica del bene, ai sensi dell'art. 52, 4° co., d.p.r. 26 ottobre 1986, n. 131, avendone ottenuto l'accatastamento in epoca successiva alla dichia- razione. L'impugnazione era parzialmente accolta il 14 marzo 1997 dalla commissione tributaria provinciale, la quale, in applicazione del cri- terio di valutazione automatica, determinava il valore finale dell'im- mobile in L.
1.187.360.000. proc. 6884/99 n. R.G. 2 La decisione, appellata dalla società, era confermata il 9 novembre 1998 dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. Premetteva il giudice di secondo grado che, nel caso in esame, non era utilizzabile il criterio di valutazione automatica, benché la stessa contribuente si fosse ad esso richiamato in via subordinata, giacché il valore dichiarato dalla società era inferiore a quello risultante dalla sua applicazione, ma sottolineava che alla valutazione effettuata dal giudice di primo grado con il ricorso a tale criterio l'amministrazione aveva fatto acquiescenza. Rilevava, poi, la correttezza dell'operato dell'Ufficio, poiché la con- sistenza dell'immobile in cinque piani risultava dalla medesima di- chiarazione in.v.im. e l'originaria stima era suffragata da un borsino della camera di commercio, il cui riferimento all'anno 1985 compor- الله tava un vantaggio per la contribuente, avendo abbassato la media del- la valutazione. Concludeva che il valore finale determinato nella pro- nuncia gravata doveva essere confermato, sia pure con l'adozione del criterio di valutazione automatica quale criterio equitativo La società ricorreva per la cassazione della sentenza con tre motivi e l'intimato ministero delle Finanze non resisteva nel giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente, con il primo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 36, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, atteso che non avrebbe esaminato e non si sarebbe pronuncia- ta “sui motivi di diritto esposti, rispettivamente, nel ricorso prima, e nell'appello poi", limitandosi "a dichiarare che il cambio del criterio proc. 6884/99 n. R.G. 3 di valutazione era stato, in fondo, vantaggioso per la società contri- buente", ed in questo modo avrebbe non solo "ignorato la censura mossa al deliberato di primo grado sul punto della motivazione di di- +6ritto, ma, in pratica" avrebbe trasformato in critica di merito sia le eccezioni di diritto esposte in primo grado che quelle ripetute nel se- condo". In aperta violazione del disposto di legge, non avrebbe fatto alcun cenno nella parte motiva “della contestata validità e correttezza dell'operato dell'ufficio, in linea di diritto, e, soprattutto, relativa- mente alla lamentata mancanza di prove". La censura, attraverso l'erroneo richiamo all'art. 36, n. 6, d.p.r. n. 546/92, che impone in materia di contenzioso tributario l'obbligo di motivazione della sentenza, denuncia, invece, in forma non consenti- ta una violazione dell'art. 112, c.p.c. Ell La parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione, infatti, in forza del principio di autosufficienza del ricorso ha l'onere di specificare, a pe- na di inammissibilità per genericità del motivo, non solo in quale atto difensivo o verbale di udienza l'abbia formulata, onde consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, ma anche quali ra- gioni abbia specificatamente formulate a sostegno di essa. Ciò per- ché, pur configurando la violazione dell'art. 112, c.p.c., un error in procedendo, per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", non essendo tale vizio rilevabile d'ufficio, il di- retto esame degli atti processuali è sempre condizionato ad un ap- prezzamento preliminare della decisività della questione (cfr.: Cass. proc. 6884/99 n. R.G. 4 civ., sez. III, sent. 18 luglio 2002, n. 10410; Cass. civ., sez. III, sent. 11 gennaio 2002, n. 317; Cass. civ., sez. III, sent. 10 maggio 2001, n. 6502; Cass. civ., sez. III, sent., 2 febbraio 1995, n. 1239). A tale onere non ha soddisfatto la ricorrente, che, pur richiamandosi a motivi di diritto esposti nell'originario ricorso e nell'appello, non ha precisato, neppure nell'esposizione sommaria dei fatti della causa, l'e-satto tenore di tali motivi e la ragione per la quale un'omessa pro- nuncia su questi, che investivano la validità e la correttezza dell'ope- rato dell'ufficio, si sarebbe risolta in un vizio rilevante della senten- za. Con il secondo motivo, lamenta la “nullità dell'operato dell'Ufficio per difetto di prova", giacché quest'ultimo non avrebbe documentato nel corso del giudizio quanto affermato nell'avviso di rettifica, por- る الرع tando gli elementi addotti a giustificazione della sua valutazione, af- finché potessero essere confutati e/o corretti. Tale condotta, "non rappresentando prova idonea la produzione di un breve scritto e di una pubblicazione relativa a valori di anni successivi", avrebbe dovuto essere motivo sufficiente per censurare la rettifica operata e dichiararne l'annullamento per difetto di prova. La doglianza è infondata. Se con la stessa, invero, la società intende denunciare la violazione dell'art. 2697, c.c., va osservato che tale violazione si configura sol- tanto nell'ipotesi, nella specie non verificatasi, che il giudice abbia at- tribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando. proc. 6884/99 n. R.G. 5 a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia sbagliato nel ritenere che la parte abbia assolto tale o- nere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vi- zio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr.: Cass. civ., sez. III, sent. 14 febbraio 2001, n. 2155; Cass. civ., sez. I, sent. 2 dicembre 1993, n. 11949). Ove, invece, ritiene di dedurre un vizio di motivazione della decisio- ne, occorre rilevare che non soddisfa il requisito di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c., che prescrive l'indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, la generica affermazione che non sono condivisibili le considerazioni poste a fondamento della decisione, occorrendo che il ricorrente indichi anche le specifiche ragioni per le Est quali la motivazione appaia omessa, insufficiente o contraddittoria su un punto decisivo della controversia (cfr.: Cass. civ., sez. V, sent. 29 maggio 2002, n. 7820; Cass. civ., sez. III, sent. 22 marzo 2001, n. 4113). Tanto non è avvenuto, giacché la società non investe con il motivo la congruenza e la logicità delle argomentazioni della sentenza impu- gnata, che ha fondato la verifica della correttezza dell'operato del- l'Ufficio sui riscontri tratti dai rilevamenti dei valori degli immobili compiuti dalla camera di commercio relativamente all'anno 1985 e dai risultati dell'applicazione del criterio automatico previsto dall'art. 52, n. 4, d.p.r. n. 131/86. Con il terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 34, n. 3, d.lgs. 31 proc. 6884/99 n. R.G. 6 ottobre 1990, n. 346, richiamato dall'art. 31, d.p.r. n. 643/71, in quanto l'Ufficio aveva indicato nella rettifica l'utilizzo del criterio di valutazione degli immobili facente riferimento alle definizioni di va- lori per beni analoghi avvenute nel triennio, mentre nel corso del giudizio avrebbe modificato il criterio del riferimento e, con il con- forto del giudice di appello, avrebbe preso come riferimento i valori di tre anni dopo, assumendo un periodo di riferimento assolutamente fuori dalla norma. Anche tale censura è infondata. E' vero che l'amministrazione finanziaria, una volta che abbia indivi- duato e portato a conoscenza del contribuente, con la notifica dell'at- to impositivo, il criterio utilizzato per l'accertamento di maggior va- lore, è tenuta nel corso del giudizio a fornire la prova del fondamento della pretesa fiscale nel quadro del parametro prescelto, essendo ad essa preclusa l'introduzione nella fase giudiziale di elementi di fatto estranei al criterio utilizzato per eseguire l'accertamento (cfr.: Cass. civ., sez. V, sent. 29 agosto 2002, n. 12657; Cass. civ., sez. V, sent. 22 giugno 2001, n. 8569). Tale limite si ricollega, tuttavia, al divieto dello jus novum in un giu- dizio che muove dall'impugnazione di un atto amministrativo espres- so o tacito, e non alla previsione di una pluralità di criteri di accerta- mento ed all'obbligo di indicazione nell'atto di rettifica di quello a- dottato nel caso concreto e non si può, pertanto, con figurare una vio- lazione di tale previsione nel caso in cui nel corso del successivo giu- dizio venga fatto riferimento ad un criterio diverso. proc. 6884/99 n. R.G. 7 Va aggiunto che, nella specie, la decisione non trova fondamento nell'applicazione di un criterio di valutazione diverso da quello men- zionato nell'avviso di rettifica, giacché alla correttezza di esso si è espressamente rifatto il giudice di appello, che, prendendo atto del- l'impossibilità di una riforma della decisione di primo grado in danno del contribuente, non essendovi stata impugnazione dell'Ufficio, si è richiamato soltanto fini del riscontro della pretesa dell'amministra- zione alla rilevazione di mercato della camera di commercio nell'an- no 1985 (e non 1995 come asserito dalla ricorrente), ritenendola più favorevole alla contribuente, ed alla valutazione automatica basata sulla rendita catastale attribuita successivamente all'immobile. All'infondatezza dei motivi segue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 16 ottobre 2002. Il consigliere est. Il presidente gott. Bruno dott. Massimo Oddo личبعة зимо الله Il cancelliere 'L CANCELLIERE C1 Bir see Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLEINA 2 APR. 2003 IL CANCELLIERE C1 Roma proc. 6884/99 n. R.G. 8