Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3225
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Sentenza 6 marzo 2001

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La norma sul calcolo della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui all'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988 n. 67 - interpretato autenticamente dall'art. 3 comma secondo, della legge n. 160 del 1988 - non comporta, in relazione al richiamo ivi contenuto alla disposizione dell'art. 3, 1° comma della legge n. 297 del 1982, l'applicazione alle pensioni liquidate prima del 30 giugno 1982 del meccanismo di rivalutazione della retribuzione pensionabile stabilito da quest'ultima norma, dovendo invece farsi riferimento per la determinazione della quota aggiuntiva di pensione, in relazione alla normativa vigente alla data di originaria maturazione del diritto a pensione, alla misura fissata dall'art. 26 della legge n. 160 del 1975.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3225
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3225
    Data del deposito : 6 marzo 2001

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