Sentenza 6 marzo 2001
Massime • 1
La norma sul calcolo della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui all'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988 n. 67 - interpretato autenticamente dall'art. 3 comma secondo, della legge n. 160 del 1988 - non comporta, in relazione al richiamo ivi contenuto alla disposizione dell'art. 3, 1° comma della legge n. 297 del 1982, l'applicazione alle pensioni liquidate prima del 30 giugno 1982 del meccanismo di rivalutazione della retribuzione pensionabile stabilito da quest'ultima norma, dovendo invece farsi riferimento per la determinazione della quota aggiuntiva di pensione, in relazione alla normativa vigente alla data di originaria maturazione del diritto a pensione, alla misura fissata dall'art. 26 della legge n. 160 del 1975.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3225 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT ST, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato NAPPI PASQUALE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 03709/98 proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
AT ST;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1998/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 31/01/97 R.G.N. 52629/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale, ed assorbimento principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31 gennaio 1997 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto dall'INPS, riformava parzialmente la decisione di primo grado con cui era stato riconosciuto il diritto di EL UZ, titolare di pensione di vecchiaia dal 1976, alla maggiorazione dovuta sulla riliquidazione della pensione in base al ricalcolo della media retributiva pensionabile da calcolarsi con i coefficienti di rivalutazione ISTAT dell'anno 1988. Il giudice dell'appello affermava che la retribuzione non poteva essere rivalutata oltre quanto stabilito dall'art. 3 comma 11 della legge n. 297/1982; la data del 1 gennaio 1988 segna soltanto il momento dal quale deve essere corrisposta la quota aggiuntiva di cui alla legge n. 67/88, e non costituisce il momento temporale rispetto al quale deve essere calcolato il valore delle retribuzioni eccedenti il tetto, a suo tempo percepite. Delle suddette retribuzioni nominali, l'unica rivalutazione che deve essere computata prima dell'applicazione delle tabelle di cui alla legge n. 67/88 è quella ex art. 3 11^ co. legge n. 297/82. Avverso questa sentenza EL UZ propone ricorso per cassazione con unico complesso motivo. L'INPS resiste con controricorso e ricorso incidentale con unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ. Con l'unico motivo del ricorso principale si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione art. 3 comma 11 legge n. 297/82 in riferimento all'art. 21 6^ comma legge n. 67 dell'11 marzo 1988, all'art. 3, comma 2 bis legge n. 160 del 1988, così come interpretati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 79 del 1990, nonché difetto di motivazione. La sentenza impugnata viene censurata sostenendosi che la quota aggiuntiva va calcolata applicando i coefficienti di rivalutazione in vigore alla data del 1 gennaio 1998 e non quelli vigenti alla data di decorrenza della pensione;
erroneamente, quindi, non si è tenuto conto delle variazioni degli indici ISTAT intervenute tra la data di decorrenza della pensione e il 31 dicembre 1987.
Il motivo non merita accoglimento, alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo cui la disciplina dell'art. 21, sesto comma, della legge n. 67 del 1988 (interpretato dall'art. 3, c. 2 bis del d.l. n. 86 del 1988, convertito in legge n. 160/1988), si applica anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988 (così come precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 72 del 1990), ma per queste non si fa luogo a nuova liquidazione della pensione, cosicché anche per le retribuzioni eccedenti il massimale la rivalutazione va eseguita riportandosi alla data dell'originaria decorrenza della pensione, ferma restando la decorrenza dal 1 gennaio 1988 delle relative quote aggiuntive di pensione (cfr. Cass. 8 maggio 1996, n 4314; 11 maggio 1996, n. 4446; 13 agosto 1996, n. 7540; 6 novembre 1996, n. 9687; 11 ottobre 1997, n. 9929, 4 agosto 2000 n. 10290). È invece fondato l'unico motivo del ricorso incidentale, che investe la statuizione relativa all'applicazione, ai fini del calcolo della misura della prestazione dovuta secondo i criteri stabiliti dalla citata norma della legge n. 67 del 1988, del meccanismo di rivalutazione previsto dall'art. 3 undicesimo comma della legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Collegio conferma nel caso in esame - relativo a ad una pensione liquidata con decorrenza dal 1 gennaio 1976 - l'orientamento già espresso da diverse decisioni di questa Corte, secondo cui la norma sul calcolo della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui all'art. 21, 6^ comma, legge 11 marzo 1988 n. 67 - autenticamente interpretato dall'art. 3, 21 comma bis, legge 20 maggio 1988 n. 160, di conversione del d.l. 21 marzo 1988 n. 86 - non comporta, in relazione al richiamo ivi contenuto alla disposizione dell'art. 3, 11^ comma, legge 29 maggio 1982 n. 297, l'applicazione alle pensioni liquidate prima del 30 giugno 1982 del meccanismo di rivalutazione della retribuzione pensionabile stabilito da quest'ultima norma, dovendo invece farsi riferimento, in relazione alla normativa vigente alla data di originaria maturazione del diritto a pensione, alla misura fissata dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975 n. 160 (v. in questo senso Cass. 24 novembre 1995 n. 12137, 6 marzo 1996 n. 1744, 8 marzo 1999 n. 1973). Ai fini della ricostruzione della disciplina prevista dal citato sesto comma dell'art. 21 della legge n. 67 del 1988, alla luce della norma di interpretazione autentica stabilita dal comma 2 bis dell'art. 3 del d.l. 21 marzo 1986, convertito con modifiche con legge 20 maggio 1988 n. 160 (in base al quale "la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e relative alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione") si deve tenere conto non solo della disposizione da ultimo richiamata, ma anche di quelle contenute nei precedenti commi 8, 9 e 10 dello stesso art. 3 della legge n. 297/1982. Dette norme, tra loro collegate, pongono una disciplina indubbiamente unitaria del sistema di rivalutazione, caratterizzata dal riferimento nel suddetto ottavo comma dei criteri di determinazione della base pensionabile alle "pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982", nell'ambito della quale la regola dettata dall'undicesimo comma risulta riferibile unicamente alle situazioni contemplate nei commi precedenti, e destinata quindi ad operare necessariamente solo per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982.
Non si ritiene quindi di condividere la pronuncia di questa Corte n. 3737 del 28 marzo 2000, che è giunta a contraria soluzione sulla base del richiamo ai principi affermati dalla citata Corte Cost. n. 72/1990, con cui si è affermata disciplina dettata dalle citate disposizioni del 1988 trova applicazione anche per le pensioni liquidate anteriormente alla data indicata con l'espressione "a decorrere dal 1 gennaio 1988"; espressione che segna solo il momento a partire dal quale va effettuato il computo della retribuzione eccedente il tetto pensionabile e va corrisposta la quota aggiuntiva di pensione così determinata. In proposito la Corte Costituzionale ha considerato che il legislatore del 1988, pur mantenendo fermo il massimale di retribuzione pensionabile, ha disposto che anche la parte di retribuzione assoggettata a contribuzione eccedente detto massimale sia computata a fini pensionistici e dia titolo ad una quota integrativa di pensione, con tassi di rendimento inferiori: il meccanismo si esaurisce quindi nella erogazione della quota aggiuntiva di pensione - da sommare alla pensione determinata in base al limite massimo della retribuzione annua pensionabile - risultante dal computo, secondo le aliquote indicate in tabella, della retribuzione eccedente tale limite, calcolata sulla media di quelle (rivalutate) relative alle ultime 260 settimane di contribuzione. Tale ricostruzione, contrariamente a quanto ritenuto nella pronuncia da ultimo citata, conferma che l'applicazione della disciplina risultante dall'intervento legislativo del 1988 non può comportare la rivalutazione delle pensioni liquidate prima del 30 giugno 1982 secondo la previsione del citato undicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 297 del 1982; e ciò proprio perché il meccanismo si risolve in una mera sommatoria di due entità distinte, calcolate secondo aliquote diverse, l'applicazione del quale prescinde dalla delimitazione dell'ambito temporale di operatività della regola della rivalutazione, autonomamente operata dalla legge da ultimo citata.
D'altra parte una tale conclusione riceve sostegno dalla decisione della Corte costituzionale numero 822 del 14 luglio 1988, con la quale si ritenne che fosse costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione - l'articolo 3 comma 8 della legge 29 maggio 1982 numero 297, contenente la disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica, nella parte in cui non prevedeva - per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore, o già pensionati - il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della pensione stessa, i criteri dettati dall'articolo 26 comma 3 della legge 3 giugno 1975 numero 160, che prevedeva - ai fini del calcolo - una media che tenesse conto del triennio di migliore contribuzione INPS nell'ultimo decennio prima del pensionamento. Ne consegue quindi che ai fini della determinazione della quota aggiuntiva della pensione di cui al sesto comma dell'articolo 21 della legge numero 67 del 1988, dovrà tenersi conto della misura della retribuzione imponibile fissata dal citato articolo 26 della legge numero 160 del 1976, essendosi statuito, sempre dalla Corte
Costituzionale con la sentenza 5 luglio 1995 n. 296, che la prima delle due disposizioni - prevedente, a decorrere dal 1 gennaio 1988, l'attribuzione di una quota aggiuntiva della pensione commisurata, in percentuali decrescenti, alla retribuzione imponibile eccedente il limite massimo pensionabile, è applicabile anche in favore di coloro che abbiano conseguito la pensione anteriormente a tale data. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata ad altro giudice il quale provvederà ad applicare il principio sopra enunciato. Il medesimo giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2001