Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula A 0150 1 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZ Magistrati: Composta dagli I R.G.N.16250/00 Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere DELL'ANNO Dott. Paolino Cron.3175 Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Rep. Ud. 12/11/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: INPS, Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del Presidente pro tempore in carica, prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n.17, presso gli avv. Vincenzo Cerioni e Antonino Todaro, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
ricorrente contro для FEMIA ROSA, felettivamente domiciliatą in Roma, via Casal del Piombino n.29, presso l'avv. Francesco Carnuccio, che la rappresenta e difende giusta delega in attied one dom. d'ufficio presso le cancellerie 4500 in delle Corte di Cassazione;
controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Locri, del 18 aprile-16 maggio 2000, n. 1904, RGAC 3254, cron.//; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Locri, l'assicurata in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS, chiedendone la condanna al pagamento della indennità per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, in relazione al parto avvenuto in data 22 aprile 1992. Il Pretore disponeva l'acquisizione di copia dei verbali relativi agli accertamenti disposti dagli Ispettori dell'INPS e quindi con sentenza del 28 novembre 1998 dichiarava inammissibile la domanda, 16 maggio 2000, il Con sentenza 18 aprile Tribunale accoglieva in parte l'appello dell'assicurata, condannando l'INPS al pagamento della sola indennità per astensione obbligatoria dal lavoro. I qiudici di appello osservavano che l'eccezione di decadenza, formulata dall'INPS ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo n.384 del 1992, era infondata perché tale norma si applica solo all'ipotesi in cui la domanda amministrativa sia stata presentata dopo la sua entrata in vigore (cioè dopo il 19 settembre 1992). Poiché, invece, nel caso di specie, la domanda era stata fatta pervenire in epoca precedente, 3 l'eccezione era destituita di fondamento. Quanto all'eccezione di prescrizione, ex art.6 della legge n.138 del 1943, la stessa era stata proposta tardivamente dall'Istituto previdenziale. Infatti, l'INPS aveva formulato tale eccezione solo con la comparsa depositata il giorno prima dell'udienza (3 marzo 1993), ben oltre il termine di cui all'art. 416, primo comma, codice di procedura civile. La tardività della proposizione di tale eccezione era comunque rilevabile d'ufficio (anche se non rilevata dalla difesa dell'assicurata immediatamente). Nel merito, i giudici di appello osservavano che l'appellante risultava iscritta nell'elenco anagrafico delle lavoratrici agricole per gli anni dal 1988 al 1991 (come da certificazione а firma del Dirigente della Sezione per il collocamento di Locri). Tali risultanze non potevano essere poste nel nulla a sequito della produzione dell'estratto contributivo allegato dall'INPS, in quanto tale estratto era privo di forma certificativa del competente dirigente INPS ed era riportato Su un foglio informale, privo di qualsiasi valore legale. 4 In ogni caso, il diritto alla percezione della indennità per astensione facoltativa dal lavoro non poteva essere riconosciuto all'assicurata, poiché dagli atti non risultava che la stessa avesse effettuato all'INPS la comunicazione prevista dall'art.8 del D. P.R, 25 novembre 1976 n.1026. La comunicazione prevista da tale articolo, è direttasottolineano i giudici di appello, all'Istituto assicuratore e tende a porre lo stesso nelle condizioni di poter liquidare l'indennità da se necessario corrispondere e di potere espletare gli accertamenti ispettivi in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti per godere del beneficio. Avverso tale decisione 1'INPS ricorre con unico motivo. Resiste l'assicurata con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE articolato motivo, l'Istitutol'unico, Con ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 15 della legge 30 dicembre 1971 n.1204, 13 del D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026, D.L.vo 9 aprile 1946 11. 212, 5 comma sesto del decreto legge 12 settembre 1983 n.463, convertito nella legge 11 novembre 1983 11. 638, articoli 2697 e 2712 codice civile, 5 e 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 novembre 1997 n.513, art.3, secondo comma, D.L.vo 3 febbraio 1993 n.39, articoli 112, 115, 116, 421 e 437 codice di procedura civile;
difetto di motivazione in relazione all'art.360 nn.3 e 5 codice di procedura civile. I giudici di appello, sottolinea l'Istituto ricorrente, aveva omesso di accertare l'esistenza in concreto di un rapporto di lavoro subordinato ed, in particolare, il compimento delle 51 giornate lavorative, per l'anno in contestazione (1991), relativo al riconoscimento del diritto alla indennità di astensione obbligatoria per il parto avvenuto in data 22 aprile 1992, ritenendo sufficienti le risultanze dell'Ufficio di collocamento, del tutto irrilevanti le prove offerte dall'Istituto circa l'esatta posizione dell'assicurata e senza fare nemmeno menzione delle altre prove in atti, quali i verbali di accertamento degli Ispettori dell'INPS, che attestavano la inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato per gli anni di iscrizione e segnatamente per l'anno 1991. Ciò osserva il ricorrente è tanto più grave, in - quanto le contestazioni dell'INPS erano sostenute sul punto dagli accertamenti riportati nei verbali ispettivi, che mettevano in luce le incongruenze degli elementi a disposizione con la tesi del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura. In pratica, il Tribunale di Locri aveva finito per far assurgere la certificazione rilasciata dall'Ufficio di collocamento di Locri a prova legale del compimento delle cinquantuno giornate da parte della assicurata. Ciò in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte e con l'esito delle contrarie informazioni emergenti dall'estratto contributivo, comprendente il dato relativo alla cancellazione del 1990. "Tale giudizio di irrilevanza e di contestuale esplicita affermazione di una continuità assicurativa a favore della Femia dal 1988 al 1991, compreso l'anno 1990, per il quale (era) stata disposta la cancellazione della lavoratrice, costituisce indubbiamente una statuizione "ultra petita", che l'Istituto ha interesse а non far passare in giudicato tra le parti". Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Con sentenza del 28 ottobre 2000, n.11300 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il 7 sequente principio: "la formazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, che è diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla tutela previdenziale e che si completa con la pubblicazione degli elenchi stessi al fine ciò, però, non della loro rilevanza esterna: impedisce al giudice del merito, a fronte della contestazione formulata in giudizio dall'ente convenuto e della prova offerta dal medesimo, di verificare, previo esercizio dei suoi poteri cognitori, se sussistono tutte le condizioni di legge per affermare il diritto dell'interessato alla prestazione previdenziale". Ed ancora: "Sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni (previdenziali) ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi 0 il possesSO del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria, eventualmente fornita dall'ente previdenziale (anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi), non può limitarsi a decidere la causa in base a semplice riscontro dell'esistenza della iscrizione, qiacché questa ultima, alla pari dei suddetti verbali ispettivi ed alla strequa di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti qualora questi siano basati su dichiarazioni res e men che meno, dall'interessato, sicchèda terzi o, lo stesso giudice deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi "probatori acquisiti alla causa (Cass. S.U. n. 1133 del 2000). Nel Caso di specie, in contrasto con quanto ritenuto dalla decisione delle Sezioni Unite più volte citata, i giudici di appello hanno preso in considerazione solo l'iscrizione dell'assicurata (peraltro cancellata dagli elenchi con riferimento all'anno 1990) E non hanno tenuto in alcun conto 9 gli estratti contributivi che dimostravano la mancanza di periodi lavorati negli anni successivi al 1991 "in quanto tale estratto è privo di firma certificativa del competente dirigente INPS ed è riportato su foglio informale privo di ogni valore legale". Trattandosi di riproduzione a stampa di un documento elettronico, ad essa dovevano essere riconosciuti gli effetti di cui all'art. 2712 in mancanza di codice civile, e, pertanto, la stessa doveva contestazione della controparte, costituire piena prova dei fatti in essa rappresentati. Il Tribunale non ha preso in esame le censure formulate dall'INPS, che aveva dedotto l'inesistenza e la fittizietà del rapporto di dall'assicurata, limitandosi а lavoro denunciato considerazioni circa l'apparenza pochi, formali della sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo per tutto il periodo dal 1988 al 1991. La omissione dei giudici di appello appare tanto più grave, in quanto la documentazione prodotta dall'Istituto era sostenuta dagli accertamenti riportati nei verbali ispettivi che ponevano in luce l'incongruenza degli elementi a disposizione 10 con la tesi della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio della causa ad un altro giudice, che si designa nella Corte d'Appello di Reggio Calabria, il quale procederà a nuovo esame, uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Reggio Calabria anche per le spese. Can Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. lichen link IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria oggi, 3.0 GEN 2003 IL CANCELLIERE 11