Sentenza 19 febbraio 2003
Massime • 1
La fissazione dei termini previsti per il compimento dei lavori e delle espropriazioni dall'art. 13 della legge n. 2359 del 1965 è richiesta per la giuridica esistenza e validità della dichiarazione di pubblica utilità (in osservanza del principio generale contenuto nell'art. 42 Cost., in base al quale l'espropriazione della proprietà privata può essere giustificata solo in presenza di interessi generali concreti ed attuali e non già per esigenze future ed ipotetiche), con la conseguenza che il loro inutile decorso, comportando la cessazione della programmata destinazione del bene all'interesse generale, determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità ed il venir meno del potere di espropriazione su quel bene, senza che in contrario rilevi la sussistenza di un più lungo termine previsto (nella fattispecie, dall'art. 20 della legge n. 865 del 1971) per l'occupazione di urgenza, la quale costituisce una fase della procedura di espropriazione, di cui la dichiarazione di pubblica utilità rappresenta il presupposto, venuto meno il quale resta travolto anche il decreto di occupazione. Pertanto dalla scadenza dei termini di cui all'art. 13 cit., che comporta la cessazione dell'occupazione legittima, decorre il termine di prescrizione della conseguente azione di risarcimento del danno spettante al proprietario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/2003, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI AREZZO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA LICINIO CALVO 41, presso l'Avvocato GIULIANA PANE POLETTI rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO EMILIO PAOLINI, ROBERTA RICCIARINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BU BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 68, ora in Via di Porta Cavalleggeri, presso l'avvocato LUCA GRATTERI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO MODENA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 503/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 18/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.12.1989 EN LI conveniva avanti al Tribunale di Arezzo il Comune di Arezzo, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, oltre che al pagamento dell'indennità di occupazione, a seguito dell'irreversibile trasformazione del proprio fondo, distinto al fl. 122 part. 137 e porzione della particela 1269 ed occupato dall'Amministrazione comunale per un'estensione complessiva di circa mq.
1.000 per la sistemazione del mercato rionale, senza però che fosse stato emesso il decreto di esproprio.
Si costituiva il Comune, eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e chiedendo il rigetto della domanda relativa all'indennità di occupazione perché assolutamente generica. Con sentenza del 7.9.1995 il Tribunale dichiarava estinto per prescrizione il diritto al risarcimento del danno e condannava il Comune al pagamento dell'indennità di occupazione che determinava in L. 5.800.000, oltre agli interessi dal 7.6.1980 al saldo. Proponeva impugnazione il LI ed all'esito del giudizio, nel eguale si costituiva il Comune, la Corte d'Appello di Firenze con sentenza non definitiva del 3.12.1999-18.3.2000 respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune.
Rilevava al riguardo che, non contenendo il decreto di occupazione del 4.2.1980 la fissazione della durata dell'occupazione medesima avvenuta in data 5.3.1980, essa deve ritenersi legittimamente protratta fino a cinque anni dalla sua immissione ai sensi dell'art. 20 della Legge 865/71, a nulla rilevando che la delibera consiliare n. 1055 del 28.11.1979, con cui era stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, abbia previsto ai sensi dell'art. 13 della Legge 2539 del 1865 il termine di mesi sei dal suo perfezionamento per l'inizio dei lavori e quello di mesi diciotto per il loro compimento.
Pertanto, essendo cessata l'occupazione legittima alla scadenza del relativo termine e cioè il 5.3.1985 e dovendo tale termine considerarsi prorogato fino al 5.3.1987 dall'art. 5 della Legge 385/80 e dall'art. 1 comma 5 bis della Legge 42/85, da tale ultima data deve ritenersi che decorra la prescrizione quinquennale, con la conseguenza che, avendo il LI interrotto il suo decorso sia con la richiesta ricevuta dal Sindaco il 5.7.1989 e sia con l'atto di citazione del giudizio di primo grado notificato in data 5.12.1989, il suo diritto al risarcimento del danno non poteva considerarsi prescritto.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il Comune di Arezzo, deducendo un unico motivo di censura illustrato anche con memoria.
Resiste con controricorso EN LI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il Comune di Arezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 66 e 71 della Legge 2359 del 1865; dell'art. 20 della Legge 865/71; dell'art. 1 della Legge 3.1.1978 n. 1; degli artt. 5 della Legge 385/80 ed 1 comma 5
bis della Legge 42/85 nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia attribuito rilevanza, ai fini della valutazione in ordine alla cessazione dell'occupazione legittima, ai termini di inizio e di ultimazione dei lavori previsti nella delibera consiliare n. 1055 del 28.11.1979 di approvazione del progetto relativo alla realizzazione dell'opera di pubblica utilità ed abbia fatto riferimento invece unicamente ai termini riguardanti la procedura di occupazione, senza considerare che alla scadenza dei termini indicati nell'atto dichiarativo di pubblica utilità era cessata la legittimità dell'occupazione e che di conseguenza, dovendo da tale data farsi decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, erroneamente tale diritto non era stato ritenuto prescritto.
La censura è fondata.
La Corte d'Appello, nel ritenere che ai fini della legittimità della durata dell'occupazione - fissata dal relativo decreto o fatta discendere, in mancanza, direttamente dalla legge - nessuna incidenza possano assumere i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori contenuti nella dichiarazione di pubblica utilità, mostra di non considerare adeguatamente i rapporti che intercorrono nei due provvedimenti fra detti termini in relazione alla diversa funzione che essi assolvono nell'ambito della stessa procedura di espropriazione.
La fissazione dei termini previsti per il compimento dei lavori e delle espropriazioni dall'art. 13 della Legge n.2359 del 1865 è richiesta infatti per la giuridica esistenza e validità - della dichiarazione di pubblica utilità in osservanza del principio generale contenuto nell'art. 42 Cost. in base al quale l'espropriazione della proprietà privata può essere giustificata solo in presenza di interessi generali concreti ed attuali e non già per esigenze future ed ipotetiche (Sez. Un. 460/99), con la conseguenza che il loro inutile decorso, comportando la cessazione della programmata destinazione del bene all'interesse generale, determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità ed il venir meno del potere di espropriazione su quel bene. Con l'occupazione temporanea invece -, che da vicenda eventuale ed eccezionale in base alla previsione dell'art. 71 della Legge n. 2359 del 1865 è divenuta sempre più una fase comune ed ordinaria del procedimento espropriativo anticipando nel tempo gli effetti del decreto di esproprio - viene consentita l'apprensione del bene per l'inizio dei lavori ed il completamento della procedura per un periodo rimesso al potere discrezionale della Amministrazione espropriante entro il limite massimo di cinque anni fissato dall'art. 20 della Legge 865/71. Da tale diversità funzionale discende che l'inutile - decorso del termine, non prorogato ne' modificato, contenuto nella dichiarazione di pubblica utilità comporta la sopravvenuta inefficacia del relativo provvedimento, che non può essere esclusa dalla presenza di un più lungo termine previsto per l'occupazione.
Il procedimento di occupazione costituisce del resto una fase della procedura di espropriazione di cui la dichiarazione di pubblica utilità rappresenta il presupposto, con la conseguenza che, venuta meno quest'ultima anche il decreto di occupazione ne resta travolto in quanto non più sorretto da una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità.
Alla luce di tali principi, peraltro da tempo consolidati in giurisprudenza, deve ritenersi quindi, contrariamente a quanto - sostenuto dalla Corte d'Appello, che i termini previsti nella delibera consiliare n. 1055 del 28.11.1979 contenente la dichiarazione di pubblica utilità, proprio perché di durata inferiore al termine di occupazione, avrebbero dovuto essere considerati ai fini della cessazione dell'occupazione legittima e, conseguentemente, del decorso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere nel presente giudizio. Nè a diverse conclusioni può pervenirci per il fatto, evidenziato dal LI nel suo controricorso, che la delibera consiliare n. 1055 del 27.11.1979, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, non gli sarebbe stata mai notificata.
Al riguardo si osserva in primo luogo che, richiedendosi un accertamento di fatto, il rilievo avrebbe dovuto essere prospettato innanzitutto avanti al giudice di merito per poi, eventualmente, dedurre in questa sede il vizio di omessa pronuncia.
Ad ogni modo è assorbente considerare che, in linea di principio, gli atti amministrativi non sono "recettizzi", a meno che tale carattere non si desuma dalla legge o dalla loro stessa natura e cioè allorché si richieda per il raggiungimento dei loro scopi la collaborazione dei destinatari.
Per gli atti ablatori, atteso il loro carattere "autoritario", non è richiesta di regola ai fini del loro perfezionamento la collaborazione dei destinatari o comunque che vengano portati a loro conoscenza, come del resto si desume anche dalla disciplina che regola la dichiarazione di pubblica utilità per la quale (art. 13 della Legge n. 2359 del 1865) non è prevista la necessità di una sua previa notifica al proprietario del bene da espropriare, con la conseguenza che la sua omissione non incide sulla legittimità dell'atto.
L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata. Emergendo però dalla sua esposizione i necessari elementi di carattere temporale, peraltro non contestati dalle parti, è consentito procedere in questa sede ad un riesame nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C.. Orbene risulta accertato da detta sentenza che la citata delibera n. 1055 del 27.11.1979, divenuta esecutiva il 27.12.1979, aveva fissato ai sensi dell'art. 13 della Legge n.2359 del 1865 il termine di mesi sei dal suo perfezionamento per l'inizio dei lavori e di mesi diciotto per il loro compimento.
Anche ammesso pertanto che i lavori siano iniziati l'ultimo giorno utile (il 27.6.1980) e che a tale giorno debba farsi riferimento per il computo dei successivi diciotto mesi (ipotesi questa più favorevole per il LI), il loro completamento avrebbe comunque dovuto avvenire non oltre il 27.12.1981.
La mancanza di una tempestiva proroga di un tale termine ha comportato pertanto, per i motivi sopra esposti ed indipendentemente dal termine più ampio ravvisato per l'occupazione, la cessazione dell'occupazione legittima alla scadenza di tale data (27.12.1981) e l'inizio, dal giorno successivo, del decorso della eccepita prescrizione quinquennale ex art. 2947 C.C. in ordine al diritto al risarcimento del danno.
Conseguentemente, sia la richiesta di risarcimento pervenuta al Comune il 5.7.1989 che l'atto introduttivo del giudizio, notificato il 15.12.1989 - entrambi considerati dalla Corte d'Appello interruttivi della prescrizione - devono ritenersi a tal fine privi di effetto in quanto intervenuti quando ormai il termine di prescrizione era già decorso.
In presenza di un tale evento estintivo, la domanda deve essere pertanto rigettata.
Ricorrono comunque giusti motivi per una totale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità e del giudizio di appello.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità e del giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2003