Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/2003, n. 2470
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Sentenza 19 febbraio 2003

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La fissazione dei termini previsti per il compimento dei lavori e delle espropriazioni dall'art. 13 della legge n. 2359 del 1965 è richiesta per la giuridica esistenza e validità della dichiarazione di pubblica utilità (in osservanza del principio generale contenuto nell'art. 42 Cost., in base al quale l'espropriazione della proprietà privata può essere giustificata solo in presenza di interessi generali concreti ed attuali e non già per esigenze future ed ipotetiche), con la conseguenza che il loro inutile decorso, comportando la cessazione della programmata destinazione del bene all'interesse generale, determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità ed il venir meno del potere di espropriazione su quel bene, senza che in contrario rilevi la sussistenza di un più lungo termine previsto (nella fattispecie, dall'art. 20 della legge n. 865 del 1971) per l'occupazione di urgenza, la quale costituisce una fase della procedura di espropriazione, di cui la dichiarazione di pubblica utilità rappresenta il presupposto, venuto meno il quale resta travolto anche il decreto di occupazione. Pertanto dalla scadenza dei termini di cui all'art. 13 cit., che comporta la cessazione dell'occupazione legittima, decorre il termine di prescrizione della conseguente azione di risarcimento del danno spettante al proprietario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/2003, n. 2470
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2470
    Data del deposito : 19 febbraio 2003

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