Sentenza 11 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/2001, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 002 99 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI ASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- R.G.N. 10803/98 Dott. Michele ANNUNZIATA Consigliere - Cron. 557 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere- Rep. Dott. Ettore MERCURIO Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud.29/11/00 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio GIANPAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA dal Sig. IL SOLE 24 ORE CRISTINI per diritti L. 6000 il|| 1.1 GEN. 2001 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI IL CANCELLIERE CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CRUGNOLA LUCIANO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA PR ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CG407490 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPTE presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, Rilasciata copia legele rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, 2000 al Sig. INPSINPS per diritti L. CORRERA FABRIZIO, giusta procura speciale atto notar 4979 it.12 FEB. 2001 IL CANCELLIERE -1- LINDA BALSI di ROMA del 5.08.1998, rep. N. 66938; resistente con procura avverso la sentenza n. 28/97 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 11/02/98 R.G.N. 1607/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato BOTTINI per delega CRUGNOLA;
udito l'Avvocato PONTURO per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto dei primi 5 motivi e l'accoglimento del sesto motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 180/1996 il Pretore di Bergamo, giudice del lavoro, ha respinto la domanda di IS AM, nei confronti dell'Inps, volta ad ottenere la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 1 luglio al 31 dicembre 1997, e con la qualifica di dirigente dal 1 gennaio 1988, con la s.r.l. Com-i-pack, contestualmente la carica di nella quale ricopriva consigliere delegato. L'appello del IS è stato respinto con sentenza del Tribunale di Bergamo 18 dicembre 1997/11 febbraio 1998 n. 28. Il Tribunale, come in precedenza il Pretore, ammetteva che AX non è astrattamente incompatibile la qualifica di consigliere di amministrazione con il vincolo della subordinazione, ma riteneva che nel caso di specie il ricorrente non aveva dato prova di avere svolto mansioni diverse da quelle inerenti la carica sociale e comunque dell'assoggettamento quale dipendente al potere datoriale proprio del rapporto di lavoro subordinato. Ha proposto ricorso per cassazione il IS, con sei motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. L'intimato Istituto si è costituito con sola procura. " 3 Motivi della decisione Va esaminato preliminarmente, in ordinato iter logico, il quinto motivo, con cui il ricorrente deduce violazione e applicazione dell'art. 102 c.p.c., e conseguente falsa nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., nella parte in cui ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro s.r.l. Com-i-pack, con cui il rapporto è ancora in l'autorità di Cass. 5321/1992.corso. Invocava al riguardo Il motivo non è fondato. Il precedente invocato (Cass. 5 maggio 1992 n.5321), pur riguardando la ipotesi, in parte diversa, di una società AxM che agisca in giudizio contro l'Inps per l'accertamento ai fini dell'instaurazione del relativo rapporto assicurativo - dell'esistenza (contestata dall'Istituto) di un rapporto di lavoro subordinato tra l'attrice ed un determinato soggetto, va esaminata nel quadro complessivo della giurisprudenza di legittimità, la quale ha ripetutamente affermato, viceversa, che "Nei giudizi tra I.N.P.S. e lavoratore subordinato aventi ad oggetto la sussistenza, ○ meno, del rapporto di assicurazione obbligatoria (affermato dal lavoratore e negato dall'I.N.P.S.) per essere controversa la stessa sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, non vi è necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, atteso che l'accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto assicurativo previdenziale, mentre la questione concernente il rapporto di lavoro può essere risolta "incidenter tantum" e quindi senza che la decisione possa costituire giudicato nei confronti del datore di lavoro. Né rileva il carattere trilaterale del rapporto assicurativo, atteso che anche in tal caso l'esigenza di integrità del contraddittorio va valutata in relazione all'oggetto della domanda che, sia di mero accertamento che di condanna, va proposta unicamente Asay nei confronti del soggetto che ha negato il diritto o che è obbligato al pagamento" (Cass. 15 novembre 1991 n. 12248, 12 febbraio 1987 n. 1557). Vengono poi in considerazione congiunta, data la loro connessione, il secondo e quarto motivo di ricorso. Con il secondo, il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere posto l'onere della prova della subordinazione a carico del ricorrente. esclusivamente Assume che ad esso ricorrente incombeva l'onere di dimostrare la costituzione e l'esecuzione di un 5 rapporto di lavoro subordinato con il conseguente adempimento delle obbligazioni contributive, in ciò solo consistendo il fatto costitutivo dei diritti azionati. Avendo egli dato la prova della volontà contrattuale tra società e delegato diretta allasuo consigliere costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, era onere dell'I.N.P.S., a fronte della formale sussistenza di subordinato, fornire la prova un contratto di lavoro in concreto degli elementi rigorosa della esistenza impeditivi di un tale rapporto. Il motivo è palesemente erroneo ed infondato. Ази Le circostanze, dedotte dall'Inps, negatorie della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (e cioé che le attività espletate rientrano nell'oggetto della carica sociale ed escludono la subordinazione) non costituiscono fatti impeditivi esterni che si oppongono alla nascita del diritto, ma elementi attinenti al fatto costitutivo della domanda del ricorrente, e cioè all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il cui onere probatorio è a carico del ricorrente (Cass. 13 giugno 1996 n. 5418). lamentaIl quarto motivo, con il quale il ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt. 420 e 437 c.p.c., nullità della sentenza, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere il Tribunale negato ingresso ai mezzi istruttori richiesti dal ricorrente in grado di appello, è inammissibile, perché non indica i mezzi istruttori della cui mancata ammissione egli si duole, contravvenendo al principio di autosufficienza del ricorso in cassazione. Infatti, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice Azy di merito, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove principio di autosufficienza delstesse che, per il Cassazione dev'essere in grado diricorso, la Corte di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. Sez. un. 24 febbraio 1998 n. 1988; Cass. 30 ottobre 1998 n. 10897 ; Cass. 2 novembre 1998 n. 10913). Si può ora passare all'esame congiunto del primo e del terzo motivo. Con il primo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2094, 2095, 2222 cod. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata per non avere attribuito preminente rilevanza, nella valutazione della natura del rapporto de quo, alla volontà manifestata dalle parti al momento della costituzione del rapporto, e comunque non motiva adeguatamente tale "svalutazione" del criterio "volontaristico". Axey Rifacendosi alla propria, erronea, ripartizione degli oneri probatori, rileva che l'Inps aveva contestato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato unicamente in quanto incompatibile con i poteri sociali conferiti al sig. IS, indicati come "consigliere delegato con firma libera e disgiunta per compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione". Contesta l'ampiezza della delega, affermando che il IS aveva una delega, è vero a firma disgiunta, ma limitata agli atti di ordinaria amministrazione. Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 cod. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 ال c.p.c.), averecensura la sentenza impugnata per contraddittoriamente affermato la compatibilità tra qualità di amministratore di una società e quelle di dipendente della medesima, traendo poi motivo dalla circostanza che il ricorrente svolse le attività proprie del consiglio di amministrazione per negare la qualità di lavoratore subordinato. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati. Il Tribunale ha innanzitutto enunciato correttamente i principi di diritto elaborati da questa Corte, distinti per AG l'amministratore unico e per l'amministratore non unico. Per il primo, non è dubbio che la qualità di lavoratore subordinato non è compatibile con quella di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro, non essendo configurabile il vincolo di subordinazione ove manchi la : soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in della volontà unico soggetto della veste di esecutore sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla (Cass. 29 maggio 1998 n. 5352). Viceversa la qualifica di amministratore (non unico) di una società non è di per sé incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, purché colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato provi in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il requisito della subordinazione;
peraltro, il vincolo della subordinazione non può sussistere, tra l'altro, quando il socio di una società di capitali partecipi (direttamente о indirettamente) al capitale sociale in una misura capace di assicurargli, da sola, la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni assembleari. In ogni caso, l'accertamento della compatibilità dei diritti e dei doveri nascenti da un rapporto subordinato con le funzioni di amministratore Azu costituiscono accertamento di fatto insindacabile in Cassazione quando risulti sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. 10 febbraio 2000 n. 1490, 29 gennaio 1998 n. 894, 3 dicembre 1998 n. 12283, quest'ultima con particolare riferimento al rapporto dirigenziale, quale nella presente causa, 7 marzo 1996 n. 1793, 6 novembre 1995 n. 11565). Avendo il Tribunale adottato la propria decisione alla luce dei principi sopra riportati, non sussiste il dedotto vizio di violazione di legge. Il Tribunale ha poi applicato i principi esposti alla fattispecie oggetto del giudizio, con apprezzamento di fatto (giurisprudenza citata, cui adde Cass. 18 settembre 10 1995 n. 9864, 8 febbraio 1999 n. 1081) che risulta immune dalle censure attinenti alla motivazione avanzate dal ricorrente. In particolare risulta inattaccabile il nucleo centrale della motivazione della sentenza impugnata, secondo cui nessun teste ha riferito dell'effettiva esplicazione da parte del IS di mansioni diverse da quelle che egli già svolgeva, prima dell'assunzione, dal consigliere di giugno 1980, nella sola veste di amministrazione (circa la censura sulla reiezione di richieste probatorie in appello vedi il quarto motivo). Quanto al criterio volontaristico invocato dal ricorrente, è sufficiente ricordare che la volontà manifestata dalle parti non può prevalere sulle concrete modalità del rapporto, accertate dal giudice del merito, non coerenti con il suo tipo legale. Né infine può rilevare il precedente di questa Corte 6641/2000, invocato dal ricorrente in sede di memoria ex art. 378 c.p.c., attinente ad altro amministratore della medesima società, del quale il giudice del merito aveva accertato la coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con pronuncia confermata da questa Corte con la cit. sent. 6641/2000. Posto infatti che non sussistono, nella sentenza impugnata, violazioni di legge, l'accertamento in fatto operato nel 11 giudizio invocato come termine di paragone non impinge in effettuato nella presente causa;
al contrario, la quello circostanza che due su tre amministratori figurino come lavoratori subordinati della società dai medesimi diretta come amministratori, rendendo così più difficile la separazione tra linea di comando impersonata dal consiglio di amministrazione nel suo insieme e soggezione propria del rende vieppiù necessaria rapporto di lavoro subordinato, nell'accertamento della l'adozione di criteri rigorosi subordinazione. Con il sesto motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 152 d.a.c.p.c. censura la sentenza impugnata per avere condannato il ricorrente alle spese processuali, pur trattandosi di controversia previdenziale, senza motivare sull'eventuale carattere infondato o temerario della pretesa. Il motivo è fondato, perché trattasi comunque di controversia previdenziale. Va pertanto accolto il sesto motivo di ricorso, respinti tutti gli altri;
la sentenza impugnata va cassata, limitatamente al motivo accolto. Sussistono i presupposti previsti dall'art. 384 1° CO. c.p.c., come novellato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, 353 (cassazione per violazione e falsa applicazione din. 12 legge e non necessità di ulteriori accertamenti) perché questa Corte decida nel merito, dichiarando non dovute le processuali poste dal Tribunale a carico delspese ricorrente. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio, perché il ricorrente, pur risultando vincitore sul 6° motivo, è soccombente su tutti gli altri più rilevanti motivi.
p.q.m.
accoglie il sesto motivo di ricorso, respinti gli altri;
cassa la sentenza impugnata, limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese del secondo grado. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 29 novembre 2000. Il Presidente Ми Амишинова Il Consigliere Estensore Aldo se Moyreinоун Il ragen - I IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA D A , 0 S 1 Depositata in Cancelleria S O 3 L . 3 A L T T 6 -1111 GEN, 2001 , O R . B A A ' S I oggi, N L E D P L DL CAKIL COLLABORATORE A 3 S E A M 7 I E D T - DI CANCELLERIA- R N S 8 I P U - G S O S E 1 O P T N 1 R E M A O S I C D E I A E G A , D G O O E E Lav\sub-amministratore società R T T L T T N I S I E R A I S G L E E D L R E O D 13