Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2003, n. 15607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15607 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
156 07 /0 3 Aula A Repubbli talia La rte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro Oggetto: Assist.soc. Composta dai seguenti Magistrati: R.G. n. 15278/2001 Dr. Vincenzo Mileo Presidente Dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Cron. 31767 Dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. Dr. Fabrizio Miani Canevari Consigliere Ud. 10.04.2003. Dr. Pietro Cuoco Consigliere Ha pronunziato la seguente * SENTENZA l l e F Sul ricorso proposto da: Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in via dei Portoghesi n. 12 in Roma è legge domiciliato, ricorrente;
CONTRO
OL PA, OL RI, OL ST, tutte nella qualità di eredi di LO AR DI, intimate;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data 4 aprile - 3 giugno 2000, n. 106/2000, n. 238/1997 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella 2200 - 1 - pubblica udienza del 10 aprile 2003; udito il P.M., in persona del Sostituto Matera, che ha concluso per il rigetto del Procuratore Generale dr. Marcello ricorso. 2 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in cancelleria in data 11 febbraio 1994 le signore PA OL, RI OL e ST OL, tutte nella qualità di eredi di LO AR DI, adivano il Pretore di Locri in funzione di giudice del lavoro, esponendo che la dante causa il 16.10.1989 aveva presentato domanda intesa ad ottenere l'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/80, in quanto affetta da patologie varie, che ne menomavano la capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e la rendevano bisognosa di assistenza continua;
che tuttavia la domanda non aveva sortito alcun esito prima del decesso dell'avente diritto. Chiedevano quindi riconoscersi giudizialmente - previo espletamento dei necessari accertamenti -il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, a far tempo medici ÷ ell dalla domanda amministrativa già inoltrata, con condanna del Ministero del'Interno alla corresponsione degli arretrati nella misura di legge, oltre interessi fino al soddisfo, e distrazione ex art. 93 c.p.c. Detto Ministero, costituitosi, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva;
l'improcedibilità della domanda, non avendo dato prova le ricorrenti di aver inoltrato la domanda ed esperito i ricorsi in via amministrativa;
nonché l'infondatezza del ricorso per insussistenza dei presupposti di legge, e chiedeva comunque il rigetto della domanda con vittoria di spese. Disposta c.t.u., in esito alle risultanze della stessa, con sentenza emessa il 14 giugno 1996 il Pretore accoglieva parzialmente la domanda. Avverso detta sentenza proponevano appello le ricorrenti, lamentando che il beneficio era stato riconosciuto solo dal 5.11.1993, senza tener conto della documentazione che dava atto della sussistenza in epoca precedente delle · 3 · condizioni che giustificavano il riconoscimento del beneficio;
chiedevano quindi la parziale riforma della sentenza, con il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal 16 ottobre 1989, data della domanda amministrativa, o comunque da data anteriore a quella riconosciuta in prime cure. Il Ministero, costituitosi anche in sede di appello, chiedeva il rigetto del gravame e spiegava appello incidentale al fine di vedere negare il beneficio già riconosciuto in prima istanza, con vittoria di spese. Espletata nuova c.t.u., il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente l'appello proposto dalle ricorrenti (nel dispositivo è indicata per errore materiale quale appellante la sola OL PA, ma la condanna è stata pronunziata a favore di tutte le ricorrenti) e rigettava l'appello incidentale proposto dal Ministero, e condannava questo a corrispondere alle ricorrenti i ratei di indennità di accompagnamento maturati dalla dante causa con decorrenza dal 1° gennaio 1993 fino al 5 gennaio 1994, oltre agli interessi legali sui ratei scaduti e non corrisposti;
compensava per metà le spese del grado, ponendo a carico del Ministero la residua metà. Osservava il Tribunale, richiamato l'art. 1 della legge n. 18/80, che il c.t.u. d'appello, a seguito di accurata indagine sulla scorta degli atti disponibili, aveva accertato le patologie dell'assistita che venivano dettagliatamente indicate ed aveva concluso affermando che la decorrenza dei benefici concernenti la necessità di assistenza continua andava individuata nel 1.1.1993 (pag. 7 rel. ctu), conclusioni che andavano condivise, perché correttamente motivate e frutto di un corretto metodo d'indagine. Avverso detta sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per 4 cassazione, affidato ad un unico motivo. Le intimate non si sono costituite in giudizio. Motivi della decisione. Il Ministero ricorrente, denunziando con il primo motivo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del d.P.R. n.698/84 nonché dell'art. 3 u.c. della legge n. 18/80 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nonché con il secondo motivo motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., richiamati gli artt. 5 del d.P.R. n. 698/94 e 3 u.c. della legge n. 18/80, deduce che nella fattispecie, avendo il Tribunale individuato la data del 1.1.1993 per la decorrenza del requisito sanitario, la conseguente statuizione di condanna al all pagamento del beneficio economico non avrebbe potuto che decorrere dalla data del 1.2.1993 e cioè dal mese successivo alla data di insorgenza del e non già dalla stessa data del 1.1.1993, in cui era statorequisito sanitario " accertato il requisito sanitario. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Invero il diritto all'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili totalmente inabili, il quale non è subordinato ad alcun limite reddituale, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale venne presentata la domanda o a quello nel quale è stata accertata l'insorgenza e che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza dell'inabilità totale - l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua Tale decorrenza vale a configurare la consistenza stessa del diritto riconosciuto dalla legge e non rappresenta affatto uno "spatium deliberandi" concesso -5 - all'ente assistenziale in ipotetica analogia con il criterio previsto dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973 (v. in tema, ex plurimis, Cass. 4 aprile 2002 n. 4834). Peraltro il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, sulla base della c.t.u. d'appello, ha individuato la data del 1° gennaio 1993 quale data di decorrenza del diritto ai ratei dell'indennità di accompagnamento, e non quale data di insorgenza del requisito sanitario, e pertanto correttamente la statuizione di condanna al pagamento del beneficio economico è stata fissata dal Tribunale alla predetta data del 1° gennaio 1993, e non al mese successivo (febbraio 1993), indicato dal Ministero. Il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non essendo le intimate costituite in giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 10 aprile 2003. Il Presidente (dr. Vincenzo Milo lesправот о Il Consigliere estensore IL ER (d Donato Figurelli) Jouets Full Depoatiato Dellaria 17 OTT. 2003 IL AN - 6 -