Sentenza 25 novembre 1998
Massime • 2
Qualora il giudice dell'esecuzione, nel respingere un incidente di esecuzione volto a far riconoscere la non irrevocabilità della sentenza di condanna, ometta di pronunciarsi sulla contestuale richiesta di restituzione in termini per proporre impugnazione, tale mancata pronuncia non costituisce motivo di nullità, ove la richiesta stessa sia da considerare inammissibile per inosservanza del termine di presentazione previsto dall'art. 175, comma 3, cod. proc. pen.
Anche il termine di dieci giorni, previsto dall'art.175, comma 3, c.p.p. per la presentazione della richiesta di restituzione nel termine, è soggetto alla sospensione dei termini nel periodo feriale (fattispecie nella quale il giudice della esecuzione, al quale era stata presentata richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta stessa senza considerare che il termine di dieci giorni per la relativa presentazione era rimasto sospeso nel periodo feriale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/1998, n. 6336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6336 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola MARVULLI Presidente del 25/11/1998
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Giuliana FERRUA " N. 6336
3. " Alfonso AMATO " REGISTRO GENERALE
4. " IO LL " N. 45542/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NI GI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Padova in data 14.10.1997;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Cognetti;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 29.11.1996, irrevocabile l'11.3.1997, il Tribunale di Padova dichiarava NI GI colpevole dei reati di cui agli artt. 216 e 219 legge fallimentare, condannandolo alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione. Stante la contumacia dell'imputato, veniva disposta la notifica dell'estratto della sentenza contumaciale al NI, cui seguiva, per irreperibilità del medesimo, l'emissione, in data 3.2.1997, del decreto di irreperibilità e successiva notifica al difensore di tutti gli atti processuali ex art. 159 c.p.p. Avverso la suddetta sentenza e al conseguente ordine di carcerazione proponeva incidente di esecuzione il difensore dell'imputato, con il quale si eccepiva, in via principale la non esecutività della sentenza ex art. 670, primo comma, c.p.p., per asserita nullità della notificazione nelle forme di cui all'art. 159 c.p.p. e, in via subordinata, si chiedeva la restituzione nel termine per impugnare la sentenza.
Con ordinanza in data 14.10.1997, il Tribunale di Padova, rilevato che risultava dagli atti che una prima notifica dell'estratto della sentenza, eseguita in S.M. di Sala in via Noalese n. 67 non andava a buon fine e che neppure la notifica eseguita in Padova, via Gorizia n. 6, e cioè proprio nel domicilio che il NI asseriva essere il suo domicilio abituale, dava esito negativo, risultando l'imputato sconosciuto al suddetto indirizzo, riteneva che il decreto di irreperibilità fosse stato correttamente emesso e, conseguentemente, rigettava l'incidente di esecuzione. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il NI, il quale deduce vizio di mancanza assoluta di motivazione in relazione alla richiesta subordinata di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., assumendo che la difesa aveva dimostrato che l'imputato non aveva assolutamente inteso sottrarsi alla conoscenza degli atti del procedimento, facendo presente, inoltre, che il NI, all'udienza camerale per la decisione dell'incidente di esecuzione, aveva dichiarato di avere domicilio in Padova, via Gorizia n. 6 da tre anni e mezzo, come risultante dalla comunicazione dei Carabinieri di Mirano, luogo dove già gli erano stati notificati vari atti giudiziari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che la mancata pronuncia sulla richiesta di restituzione nel termine non costituirebbe motivo di nullità qualora detta richiesta fosse inammissibile per mancato rispetto del termine di dieci giorni per la sua presentazione. Tuttavia, nel caso in esame, tale richiesta non può ritenersi tardiva in quanto il termine suddetto, al pari degli altri termini processuali, è soggetto alla sospensione nel periodo feriale ai sensi dell'art. 1 della legge 7.10.1969 n. 742, salvo che, secondo quanto disposto dall'art. 240
bis norme coord. c.p.p., vi sia rinuncia dell'imputato o del suo difensore.
Orbene, nel caso in esame il NI è stato tratto in arresto il 29.7.1997, a seguito di ordinanza di esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova in data 29.11.1996, venendo quindi a conoscenza della suddetta sentenza alla data dell'arresto. Peraltro il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 175, terzo comma, c.p.p. è rimasto sospeso dal 1 agosto al 15 settembre, per cui la richiesta di restituzione in termini per impugnare risulta tempestivamente proposta con l'atto di incidente di esecuzione depositato il 20.9.1997, e su tale richiesta vi era obbligo per il giudice di pronunciarsi, cosa che invece non risulta avere fatto. Conseguentemente, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Padova per la decisione sul punto.
P. Q. M.
La Corte annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Padova per la decisione sull'istanza di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio il 25 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 1998