Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/1998, n. 6336
CASS
Sentenza 25 novembre 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Qualora il giudice dell'esecuzione, nel respingere un incidente di esecuzione volto a far riconoscere la non irrevocabilità della sentenza di condanna, ometta di pronunciarsi sulla contestuale richiesta di restituzione in termini per proporre impugnazione, tale mancata pronuncia non costituisce motivo di nullità, ove la richiesta stessa sia da considerare inammissibile per inosservanza del termine di presentazione previsto dall'art. 175, comma 3, cod. proc. pen.

Anche il termine di dieci giorni, previsto dall'art.175, comma 3, c.p.p. per la presentazione della richiesta di restituzione nel termine, è soggetto alla sospensione dei termini nel periodo feriale (fattispecie nella quale il giudice della esecuzione, al quale era stata presentata richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta stessa senza considerare che il termine di dieci giorni per la relativa presentazione era rimasto sospeso nel periodo feriale).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/1998, n. 6336
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6336
    Data del deposito : 25 novembre 1998

    Testo completo