Sentenza 8 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2001, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0 0157/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE. SUPREMA DI Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.) Sigg i Magistrati: Dott. Marino Donato ANJANNI Presidente R.G.N. 10697/98 12607/98Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron.160 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere Rep. Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere Ud. 21/09/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. FIAT AUTO SPA, in persona del legale rappresentante 6000 per diritti L. elettivamente domiciliata in ROMA VIA il -8-GEN 2001- pro tempore, IL CANCELLIERE ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE e CALAMARO BRUNO, che la rappresenta e CANCELLERIA difende, giusta delega in atti;
- ricorrente C8224411
contro
PP,BI UM, ST LI CANCELLERIA LO NI, DE LC UI, DE LC AS, CE, DE CE PP, DI CH LV, DI C8224412 LEVA VITTORIO, DI VILIO IC, ESPOSITO CIRO, FORNARO 2000 RAFFAELE, FORNARO LV, RA RM, LA 3709 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NI, LO AP AS, AR EN, TA UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva LV, IC UI, NO IC, IC dal Sig. Herons per diritti L.LV, SC UI, SI NI, LC il 31 GEN. 2001 STEFANELLI UI, TO ES, LF, IL CANCELLIERE VA ES, TI NI, RD AN, VE ET, VI EN, VI IS;
intimati ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE e sul 2° ricorso n° 12607/98 proposto da: - Rilas copia dodale BI UM, LI AS, LO NI, DE LC UI, DE LC CE, DE CE PP, DI CH LV, DI LEVA VITTORIO, DI VILIO IC, ESPOSITO CIRO, FORNARO RAFFAELE, FORNARO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LV, RA RM, LA NI, LO UFFICIO COPIE goria Ipgale Rilasciata AP AS, AR EN, TA LV, al Sig. De mere ou r or per diritti L. IC UI, NO IC, IC NI, "- LC LV, SC UI, SI LF, IL CANCELLIERE STEFANELLI UI, TO ES, VA ES, TI NI, RD AN, VE ET, VI EN, VI IS, ST AN, elettivamente domiciliati in ROMA BORGO VITTORIO N. 74, presso lo studio dell'avvocato DI PAOLO LUCA, rappresentati e difesi dall'avvocato FERRARO PP, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
-2- FIAT AUTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dgli avvocati DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, CALAMARO BRUNO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 211/97 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 04/06/97, R.G.N. 745/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso e assorbito il ricorso incidentale condizionato. -3- Svolgimento del processo. A suo tempo, il Pretore di PO, investito anche dagli odierni ricorrenti della questione della natura e degli effetti del contratto preliminare in tema di rapporto di lavoro, avendo la spa AL ME TO assunto l'impegno di assumerli, secondo l'inquadramento da essi rivestito presso tal soc. PMC, appaltatrice dell'AL, a decorrere dal termine finale dell'appalto inter par- tes, costituì, con sentenza ormai passata in giudicato, il rapporto ex art 2932, cod.civ., con le condizioni normative e contrattuali vigenti presso l'AL per lavoratori svolgenti analoghe mansioni. In relazione a tale vicenda giudiziaria, risultata vana l'intimazione di assun- zione a mezzo U.G. promossa dagli interessati, i lavoratori descritti in epi- grafe adivano, con altri, il Pretore di Pomigliano d'Arco chiedendo, nei con- fronti dell'AL AN Industriale spa (in breva ALI spa), subentrata all'AL ME TO spa ex art. 2112, cod.proc.civ., in relazione all'inquadramento posseduto presso la PMC, la condanna al pagamento delle somme indicate in conteggi per il periodo 1° luglio 86 - 30 giugno 88, salve le integrazioni dovute per accordo aziendale, oltre all'immissione in servizio nello stabili- mento di Pomigliano d'Arco. Radicatosi il contraddittorio la ALI spa eccepiva il proprio difetto di legitti- mazione passiva, contestando nel merito la domanda, oltretutto non essendo (all'epoca) la sentenza pretorile resa nel precedente giudizio passata in giu- dicato, né valendo, in relazione al suo decisum, l'art. 431, cod.proc.civ., in tema di esecutorietà di sentenza di I grado. La sentenza del Pretore, che aveva recepito la tesi dei lavoratori, peraltro detraendo dalle somme loro riconosciute quanto percepito a titolo di CIG, era appellata sia da costoro, che chiedevano l'integrale accoglimento del loro ricorso, osservando, quanto alla detrazione della CIG, che avevano richiesto и il trattamento retributivo e non il risarcimento del danno, che dalla ALI spa, che denunciava la decisione "malamente” espressa dal Pretore. Il Tribunale di PO, accogliendo l'appello di quest'ultima, riformava la sentenza pretorile, rigettando le domande dei lavoratori. Il ricorso proposto da costoro contro quella decisione era accolto da questa Corte di cassazione con sentenza 25 ottobre 1993, n.10563. In particolare, la Corte ha affermato che, nel caso in cui il contratto prelimi- nare abbia ad oggetto un contratto di lavoro, la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo dà vita a un rapporto di lavoro negli stessi termini del contratto per il quale era stato stipulato il preliminare, con la conseguenza che, trattandosi di rapporto di durata e a tempo indeterminato, la data d'ini- zio, in mancanza di espressa previsione del termine a quo, va desunta dall'interpretazione della sentenza che accerta i presupposti del preliminare, da identificare, pertanto, con effetto ex tunc, nel luglio 1986, data nella quale era cessato l'appalto della PMC e da cui avrebbe dovuto iniziare un rapporto di lavoro diretto. In attuazione della ricordata sentenza di questa Corte, il Tribunale di S. Ma- ria Capua Vetere, quale giudice di rinvio, investita con atto di riassunzione dei lavoratori e da plurimi motivi d'appello della IA TO, convenuta, quale avente causa dalla AL AN, soccombente in primo grado, confermava la sentenza pretorile, che aveva condannato l'imprenditore a dare esecuzione al preliminare, in seguito alla sentenza costitutiva, passata in giudicato, come ricordato, del Pretore di PO. Il Giudice di rinvio, per quanto ancora interessa in questa sede, respingeva, anzitutto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostenuto dalla IA TO, poiché, ferma restando, per essersi formato giudicato implicito, nelle varie vicende successorie delle società datoriali, sulla questione della legit- timazione dell'AL AN spa (già AL AN Industriale spa, già AL 3 ME spa), dalla documentazione prodotta dai lavoratori in sede di rinvio risultava che la IA TO spa, in altri giudizi similari, s'era qualificata socie- tà “incorporante” delle precedenti società. Nel merito rilevava, contrariamente all'assunto societario, secondo cui la domanda iniziale dei lavoratori non conteneva una richiesta di condanna ri- sarcitoria per omessa esecuzione della sentenza che aveva prodotto gli ef- fetti del contratto non concluso, bensì solo l'accertamento delle competenze retributive e l'immissione in servizio dei lavoratori, che il Pretore aveva, nel- l'esercizio del potere di qualificazione della domanda, correttamente inter- pretato la domanda, senza sconfinare in un'indebita extrapetizione e negava che la responsabilità della IA avesse natura precontrattuale. D'altra parte, circa il quantum, riteneva coerente con la natura del rapporto la valutazione del danno subito dai lavoratori in misura pari al mancato trat- tamento retributivo, escludendo un concorso di responsabilità per ritardo dell'azione giudiziaria, introdotta nel luglio 1988, rispetto alla data di inizio (luglio 1986) dell'inadempimento datoriale, avendo gli stessi offerto le pro- prie prestazioni con offerta reale e, nel marzo 1987, proposto ricorso urgente ex art. 700, cod. proc. civ.. Parimenti il Tribunale di S. Maria Capua Vetere rigettava, reputandole in- conferenti, sia le censure societarie sulle qualifiche e mansioni attribuite ai lavoratori dal Pretore, che le aveva ricavate, nel rispetto del contenuto del contratto preliminare, sulla base di quelle possedute presso la società appal- tatrice, sia la mancata valutazione, come parametro di riferimento del risar- cimento, del trattamento CIGS che i ricorrenti avrebbero necessariamente percepito, se fossero stati assunti tempestivamente assunti dalla AL AN Industriale, essendo stata data corretta esecuzione alla sentenza costitutiva della precedente fase, passata in giudicato e nel corso del cui giudizio avrebbe dovuto essere proposta la relativa eccezione. 4 Respingeva, altresì, la contestazione circa la data finale della condanna pre- torile, connessa alla data di emanazione della sentenza (marzo 1989), e non a quella introduttiva del giudizio, come preteso dalla Società, non essendo intervenuta l'assunzione in servizio dei ricorrenti, da costoro indicata come termine di riferimento ad quem e quella relativa alla mancata precisazione degli istituti contrattuali su cui parametrare la condanna, essendo stati questi dati assunti dalla ctu, ritenuta giustificata l'omissione originaria, essendo stati gli istanti esclusi dal “circuito” lavorativo, ritenuta corretta la condanna ge- nerica rispetto ad altri eventuali trattamenti non contemplati in sentenza, ciò derivando dal colpevole inadempimento della società nei loro confronti. Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, infine, reputava rinunciata l'istanza dei lavoratori, avanzata nella precedente fase d'appello, avverso la decurta- zione del trattamento CIG operata in primo grado dal Pretore, avendo costo- ro, in sede di rinvio, chiesto la conferma della sentenza pretorile. Contro questa sentenza la IA TO spa ricorre per cassazione esponendo quattro motivi di doglianza. I lavoratori si sono costituiti con controricorso, proponendo a loro volta, ri- corso incidentale condizionato, integrato da ulteriore memoria ex art. 378, cod. proc.civ., cui la F.A. oppone controricorso. Motivi della decisione Preliminarmente i ricorsi proposti da ambo le parti contro la stessa sentenza devono essere riuniti. Con il primo motivo di ricorso la IA TO spa denuncia la violazione e fal- sa applicazione degli artt. 99 e 115, cod.proc.civ., e degli artt. 2697 e 2112, cod.civ., per avere il Tribunale di rinvio rigettato la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva non essendo assolutamente vero, né provato attra- verso una documentazione pur inconferente, recuperata da altri giudizi, che essa sarebbe stata, ex art 2112, cod.civ., "già AL AN spa", non essen- 5 dovi stata alcuna cessione d'azienda, oltretutto risultando l'affermazione tardiva, perché espressa solo con note difensive del novembre '96, allorché non poteva essere più provata. Con il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria mo- tivazione circa un punto decisivo della controversia, oltre alla violazione dell'art. 2697, cod.civ., per avere il Giudice di rinvio ritenuta esistente la successione, tardivamente addotta dai lavoratori, in base alla loro mera enunciazione. Con la terza doglianza parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112, cod.proc.civ.. Sostiene, al riguardo, il patrocinio della IA che, avanti il Tribunale di Na- poli in sede d'appello, i lavoratori avevano chiesto, contrariamente a quanto poi proposto nel giudizio di rinvio, dove hanno sostenuto la conferma, la ri- forma della sentenza del Pretore di Pomigliano per essere stata ritenuta di natura risarcitoria la loro pretesa, avente invece ad oggetto, oltre all'immissione in servizio, l'accertamento retributivo delle competenze loro spettanti, “con conseguente azione di condanna”, e, in questo contesto ri- corda che l'AL AN Industriale, già nel suo appello davanti al Tribunale di PO e poi la IA, in sede di rinvio, ("ancorché non legittimata a farlo" per quanto esposto col primo motivo di ricorso), avevano denunciato l'extrapetizione commessa dal Pretore, non trovando applicazione, al caso, il potere di qualificazione della domanda, stante l'inequivoca pretesa azionata in giudizio. Con la quarta censura la IA TO denuncia l'omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione circa l'attribuzione, sotto il profilo risarcitorio, del trattamento retributivo rivendicato dai lavoratori con la domanda introdutti- va, sia perché essi non avevano fornito la prova della qualifica rispettiva- mente rivestita, sia perché “non risponde al vero” che “la sentenza del Pre- 5 tore di PO (quella che risolveva la questione del contratto definitivo) fornisse gli elementi per individuare le qualifiche di appartenenza”, tanto più che alcuni dei livelli rivendicati (ad es. 1'8°) non hanno corrispondenza nel settore metalmeccanico, mentre altri (in tesi il 4°), cui appartenevano coloro che svolgevano le mansioni meno qualificanti (di addetto alle pulizie), avrebbero ottenuto un livello da operaio qualificato. D'altra parte i lavoratori descritti in epigrafe, oltre a contestare con controri- corso le deduzioni avversarie, promuovono ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria. In particolare, quanto ai primi due motivi del ricorso principale, esibiscon in questa sede, sottolineando la pretestuosità "parossistica" dell'eccezione, una sentenza del Pretore di Pomigliano d'Arco, resa inter partes, che dà atto dell'intervenuta fusione per incorporazione, dichiarata in quella sede dall'at- tuale difensore, dell'AL AN spa in IA TO spa, obiettando, quanto al terzo, in considerazione dell'intervenuta costituzione giudiziale del rapporto ex art. 2932, cod.civ., la prospettazione problematica della richiesta retribu- tiva da essi a suo tempo formulata, basata o sull'inadempimento contrattuale o sulla mora credendi, da cui scaturiva "un problema di qualificazione giu- ridica rimesso alla valutazione del giudice", dovendo invece assegnarsi a mera opportunità la loro rinuncia alla domanda (iniziale) degli importi senza la decurtazione (disposta in primo grado dal Pretore e inizialmente appellata) di quanto percepito a titolo di CIG, e promuovendo a tal fine, in caso di ac- coglimento del motivo avversario, ricorso incidentale condizionato, contrad- detto con controricorso dalla IA TO. Oppongono infine, rispetto al quarto motivo del ricorso principale, "che le qualifiche spettanti ai lavoratori erano state già accertate nel corso del primo procedimento dinanzi alla Pretura di PO, che aveva riconosciuto l'avvenuta costituzione del rapporto di lavoro con sentenza confermata in appello e in cassazione". 7 I primi due motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiun- tamente concernendo il profilo della legittimazione processuale della IA TO spa. Peraltro, essi appaiono sforniti di fondamento giuridico. E' appenail caso di premettere che in questa sede non può più essere posto in discussione il dato secondo cui all'AL ME (parte originaria del rap- porto) era subentrata l'AL AN industriale spa, cui era succeduta l'AL AN (v. Cass. sentenza n. 10563/93, cit. e sentenza Tribunale S. Maria Capua Vetere, pg. 5, 4° alinea). Quanto alla vicenda AL AN / IA TO, la difesa societaria contesta l'affermazione della sentenza, contenuta nel successivo contesto or ora cita- to, secondo cui "va riconosciuta in capo alla IA TO spa la legittimazione passiva sulla base della documentazione prodotta in atti....riferentesi ad atti introduttivi di diversi giudizi (cfr ricorsi depositato in atti) in cui la IA auto spa si é costituita qualificandosi società incorporante delle predette società e, quindi, successore a titolo universale di queste ultime...". Trattandosi di un giudizio di fatto, esso é incensurabile in questa sede, men- (relative al froforestazioni, ancora ri- tre appaiono affatto pretestuose e prive di pregio le contestazioni, ancora ri- Cyp d'azienda badite, circa la tardività della deduzione, perché espressa solo nel novembre 1996, allorchè non avrebbe potuto essere più provata, rispetto all'eccezione contenuta nella comparsa di costituzione dell'aprile 1995. Esercitando i poteri ispettivi d'ufficio in considerazione dei supposti errores in procedendo denunziati dalla difesa societaria, questa Corte si limita ad osservare che, dall'esame degli atti processuali di quella fase, risulta per ta- bulas (v. verbale d'udienza di discussione del 31 gennaio 1997, al cui esito fu decisa la lite tra le parti) il richiamo a un verbale di conciliazione, deposi- tato in quella sede dal difensore degli attuali resistenti, fra un loro litiscon- sorte (tal Salvatore Vitiello) e la IA auto spa, in cui quest'ultima si "dichiara incorporante dell'AL AN". 8 In D'altra parte la sequenza delle udienze di quella fase (28 aprile 95, rinviata d'ufficio al 24 novembre successivo e poi, per impedimento d'un difensore, al 22 novembre 96, in cui finalmente si sostanziò la prima udienza) consente di affermare che, solo a partire da questa data, in cui le parti "chiedono rin- vio per il deposito di note", il contraddittorio realizzò compiutamente la sua funzione d'incardinamento processuale, con la conseguenza di far individua- re, in quel contesto unitario (udienza/note che contestarono l'eccezione), la prima risposta utile (e quindi tempestiva) al difetto di legittimazione passiva. Con il terzo motivo, parte datoriale, premesso che i lavoratori avevano pro- posto, davanti al Tribunale di S. Maria C.V., la conferma della sentenza pretorile, così rinunciando al gravame a suo tempo coltivato avanti il Tribu- nale di PO, per essere stato loro sottratto l'aliunde perceptum (cassa in- tegrazione), osserva che non avendo mai costoro chiesto alcunchè a titolo ri- sarcitorio, bensì la liquidazione delle retribuzioni, il Pretore aveva emesso "malamente" una sentenza di condanna sulla base di un titolo risarcitorio, decidendo extra et ultra petita e "malamente" tale decisione era stata con- fermata dal giudice di rinvio. Anche questo motivo é manifestamente infondato. Premesso che in base alla realtà processuale, ormai incontrovertibile essen- do passata in giudicato e asseverata dalla sentenza che ha tenuto luogo del contratto non concluso per fatto e colpa dell'AL, di cui s'è ampiamente più sopra riferito, i rapporti di lavoro degli odierni resistenti con l'AL dovevano considerarsi sorti ed operanti sin dal 17 luglio 1986, é ovvio che la costitu- zione giudiziale del rapporto fece sorgere, in favore dei lavoratori cui si ri- feriva il preliminare, il diritto alla liquidazione della retribuzione in danno di quella società e di quelle derivate, quale effetto della prosecuzione automati- ca del rapporto, con la conseguenza che, in seguito all'inadempienza datoria- le, per non essere stata data esecuzione secondo buona fede al preliminare, و non poteva che essere attribuito ai lavoratori un trattamento per tantundem, pari alla perdita subita ingiustificatamente (artt. 1218 e 1223, cod.civ.). Peraltro della misura del tantundem, pur a prescidere dalla sua natura, non v'è più luogo a discettare in questa sede, avendo i lavoratori (legittimamen- te) rinunciato "per motivi di opportunità" all'attribuzione, rispetto alla somma liquidata dal Pretore che era stata ridotta di altrettanto, di quanto defalcato a titolo di aliunde perceptum, essendo stati posti dalla PMC in cassa integra- zione e avendone percepito l'ammontare. Pertanto non può essere addebitato al Tribunale alcun vizio di extra o ultra petizione, come ha già messo in debita evidenza il Tribunale. Il quarto motivo riproduce pedissequamente, parola per parola (tranne un accenno sulla permanenza del rapporto con la PMC, ora abbandonato e altre marginali integrazioni) gli appelli a suo tempo formulati avanti il Tribunale di PO nel nono motivo (v. §§ da 102 a 115) e al Tribunale di S. Maria C.V. (v.§§ da 42 a 55). Invero al §49 del ricorso per cassazione si lamenta la "contraddittoria, equi- voca ed apodittica...motivazione con cui la sentenza del Tribunale di S. Ma- ria C.V. ha rigettato altro specifico motivo d'appello (il nono) sollevato da- vanti al tribunale di PO, da AL AN industriale" e si denuncia che "..malamente il Tribunale ha confermato la già inesatta pronunzia con cui il pretore, nel determinare il risarcimento dei danni da liquidare, ha tenuto in conto la retribuzione da loro rivendicata in ricorso", passando quindi a ri- proporre le precedenti censure, senza assolutamente affrontare nel merito quanto espresso, con succinta, ma congrua motivazione, dal Tribunale allor- chè ha ritenuto, ribadendo il principio secondo cui la sentenza costitutiva non può discostarsi dal preliminare, che: -1) "il Pretore ha correttamente, essendo le qualifiche dei ricorrenti determi- nate nel contenuto negoziale del preliminare, determinato le retribuzioni cui 10 commisurareil risarcimento dei danni, alle dette qualifiche, da essi ricorrenti rivestite presso la PMC (v. sentenza, pg.10, 5° alinea); -2) "la statuizione pretorile si fonda su elementi probatori documentali uni- voci e precisi, quali i cedolini paga rilasciati dalla PMC... da cui erano rica- vate le qualifiche... fatta salva, come evidenziato dal Pretore, la possibilità per la società di adibirli, una volta costituito il rapporto, a mansioni diverse, ma equivalenti (v. sentenza, ivi, ultimo alinea). Orbene a fronte di queste considerazioni, che la Corte condivide, la difesa di parte ricorrente, limitandosi a riprodurre, qui sì davvero "malamente", i mo- tivi d'appello, non oppone alcuna concreta censura, alla decisione del Tribu- nale, sicchè anche questo motivo di ricorso per cassazione appare manife- stamente destituito di fondamento, rendendo, per l'effetto, assorbito il ricor- so condizionato dei lavoratori. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della difesa plurima concernente la parte resistente (v. art. 5 Tariffa forense).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta quello principale, assorbito l'incidentale. Condanna la parte soccombente alla refusione delle spese processuali soste- nute dalla controparte, liquidandole in L. 45.000 , oltre a L.10.000.000 (diecimilioni) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 21 settembre 2000 Il Consigliereonsiglie Il Presidente Morin J ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI SLABORATORE DI CANCELLERIA HEGISTRO, É DA OGNI SPESA, DINITTO AI SENSI DELL'AR tata in Cancelleria BMLA LEGGE 11-8-78 N. 638 Oggi, 8 GEN 2001 M IL COLLABORATORE M E R QU CANCELLANA P هـ 10