Sentenza 8 marzo 2000
Massime • 1
Nei casi in cui l'inammissibilità dei ricorso sia dovuta a cause originarie, il giudicato deve ritenersi precedente e risalente alla decisione inammissibilmente impugnata. In tali casi la dichiarazione di inammissibilità del giudice ad quem riveste valore meramente ricognitivo della già intervenuta irrevocabilità della precedente decisione. Conseguentemente il decorso del tempo successivo alla stessa è del tutto irrilevante agli effetti della prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2000, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Davide Avitabile Presidente del 8/03/2000
1. Dott. Guido De Maio Consigliere SENTENZA
2. " Alfredo Teresi " N.1073
3. " Luigi Piccialli " rel. REGISTRO GENERALE
4. " Carlo Grillo " N.41882/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OG LU n. il 11.04.1959 a Casale Monferrato ed ivi res. in via Mameli n. 13 a mezzo dell'avv. Alessandro Bozzi difensore di fiducia avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano in data 21.07.99 con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di revisione, dalla medesima proposta, della sentenza del Pretore di Tortone in data 18.09.1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piccialli letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del sost. P.G. Dr. G. Veneziano che ha concluso per che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del Pretore di Tortona in data 18/9/97 LU OG riportò condanna, per alcune contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro accertate il 15/11/1994, alla pena di complessive L. 17.000.000 di ammenda, oltre alle spese decisione avverso la quale propose, a mezzo del difensore di fiducia, impugnazione qualificata in termini di "appello", ma che, tuttavia, la Corte d'Appello di Torino, ritenutane la non appellabilità ai sensi dell'art 593 c. 3^ c.p.p e ravvisatane la natura di ricorso per cassazione, con ordinanza del 6/2/98 ex art. 568 c. 5^ c.p.p, trasmise alla Corte di Cassazione.
Questa Suprema Corte, a sua volta, in sede di esame preliminare ai sensi degli artt 610 e 611 c.p.p, con ordinanza in data 21/5/98, dichiarò l'inammissibilità del ricorso in quanto sottoscritto da difensore non abilitato, perché non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in cassazione.
Successivamente il OG, con ricorso alla Corte d'Appello di Milano chiese la revisione della condanna come sopra subita, invocando l'applicazione dell'art 630 lett. c) c.p.p. e deducendo la sopravvenuta prescrizione, ex artt 157 c. 1^ n. 6 e 160 u.c. C.P. dei reati contravvenzionali (punibili con la sola ammenda), a suo avviso verificatasi il 17/11/97, dopo la sentenza di condanna, ma prima del suo passaggio in giudicato. Ma l'adita Corte d'Appello, con l'ordinanza in epigrafe, rilevata la natura originaria della causa d'inammissibilità dell'impugnazione dichiarata da questa Corte, con conseguente passaggio in giudicato della condanna prima dei maturarsi del termine prescrizionale, dichiarò inammissibile anche l'istanza di revisione.
Avverso quest'ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il OG, deducendo "Erronea applicazione dell'art 630"c.p" ed insistendo nella tesi già proposta in precedenza, secondo la quale l'interpretazione estensiva dell'art. 630 lett. c) c.p.p consentirebbe di ritenere alla stregua di una "prova sopravvenuta"
alla condanna la causa estintiva del reato, verificatasi successivamente alla decisione di primo grado, non potuta dichiarare dal primo giudice, perché non ancora verificatasi, e non da quello dell'impugnazione, ostandovi l'inammissibilità di questa per causa "originaria".
Tanto premesso ed in conformità alle conclusioni formulate dal P.G. nella requisitoria scritta in atti, osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.
A prescindere dall'opinabilità della proposta interpretazione estensiva della norma processuale richiamata, formulata per i casi di prove decisive sopravvenute o ignorate (e non anche per cause estintive del reato che, dopo il giudicato, non possono più operare), risulta agevole osservare come la propugnata applicazione (in realtà analogica) della disposizione alla fattispecie, riposi sull'erroneo assunto che la condanna di cui alla sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato solo all'atto della pronunzia di inammissibilità della relativa impugnazione, mentre invece, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Sez. 1^ n. 11982/95, 669/96, Sez. 3^ n. 12343/94, 10365/95, Sez. 4^ n. 5965/99), che pur si cita nel ricorso, senza trarne tuttavia le debite conseguenze, nei casi in cui l'inammissibilità sia dovuta - come nella specie - a cause c.d. "originarie", il giudicato deve ritenersi precedente e risalente alla decisione inammissibilmente impugnata (o, meglio, allo spirare del termine per proporre valida impugnazione ordinaria). In siffatti casi la dichiarazione d'inammissibilità del giudice ad quem riveste valore meramente ricognitiva della già intervenuta irrevocabilità della precedente decisione. Conseguentemente il decorso del tempo successivo alla stessa è del tutto irrilevante agli effetti della prescrizione, non potendosi più questa applicare ad un reato, ormai definitivamente ed irrevocabilmente accertato, in fattispecie completamente esaurita e definita, dal punto di vista sia sostanziale, sia processuale, la cui ulteriore pendenza, sotto quest'ultimo profilo, era solo giustificata dalla necessità di pervenire alla declaratoria di inammissibilità dell'inutile impugnazione, intrinsecamente inidonea a mantenere in vita il rapporto processuale, se non a tali limitati effetti. La manifesta infondatezza del ricorso si traduce in inammissibilità dello stesso, ai sensi dell'art 606 c. 3^ c.p.p comportando, ai sensi dell'art 616, la condanna del ricorrente, oltre che alle spese del giudizio, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, il cui importo si ritiene equo determinare in L. 1.000.000.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 8 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2000