Sentenza 3 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/02/2004, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DI CA LI, residente in Sessa Aurunca (CE) alla via XXI Luglio (Palazzo del Golfo) n. 23;
- intimato -
avverso la sentenza n. 237/18/98 depositata il giorno 11 giugno 1999 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania. udita la relazione svolta nella canora di consiglio del 7 ottobre 2003 dal Consigliere Dott. Michele D'ALONZO;
lette le requisitorie depositate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, nelle quali si chiede di rigettare il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a DI CA LI il 28 luglio 2000 (depositato il 14 agosto 2000) il MINISTERO dalle FINANZE, con il favore delle spese, in base ad un solo motivo chiedeva di cassare la sentenza n. 237/18/98, depositata il giorno 11 giugno 1999, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato l'appello proposto dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato avverso la decisione della Commissione Tributaria di primo grado di Napoli la quale, su ricorso del contribuente, aveva dichiarato che le somme corrispondenti ad imposte il cui pagamento era stato sospeso per coloro che risiedevano in un comune compreso tra quelli colpiti dagli eventi sismici del maggio 1984 non concorrevano alla formazione della base imponibile ai fini della determinazione delle imposte dirette dovute per l'anno 1985. Il DI CA non si costituiva in giudizio ne' svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex officio perché il Ministero è decaduto dal potere di proporre la afferente impugnazione innanzi a questa Corte in quanto il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza (depositata nella segreteria del giudice di appello il giorno 11 giugno 1999) all'uopo fissato, sotto espressa comminatoria di decadenza, dall'art. 327 c.p.c. - pur considerando i 46 giorni complessivi di sospensione "di diritto" di tale termine ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969 n. 742 - è scaduto il giorno precedente alla notifica del ricorso per Cassazione avvenuta il venerdì 28 luglio 2000. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessun provvedimento deve essere adottato in ordine al carico ed all'entità delle spese processuali in quanto l'intimato non sì è costituito in giudizio, ne' ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004