Sentenza 9 giugno 2015
Massime • 1
Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale. (In applicazione dl principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva affermato la colpevolezza di un imputato controllato mentre era intento a conversare con due persone ad una distanza di pochi metri dall'abitazione, nella quale aveva cercato di fare immediato rientro alla vista degli operanti).
Commentari • 4
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Massima Integra il delitto di evasione l'allontanamento, anche di breve durata e per pochi metri, dal luogo di esecuzione della detenzione domiciliare, quand'anche finalizzato all'acquisto di medicinali, se difetta la prova di una situazione di pericolo attuale, grave, inevitabile e non altrimenti fronteggiabile idonea a fondare lo stato di necessità. Né rilevano, ai fini dell'esclusione del reato, la modesta distanza dall'abitazione, il successivo rientro o la sopravvenuta cessazione della pena, se al momento del fatto il soggetto era consapevole del proprio stato detentivo e dell'assenza di autorizzazione. Spiegazione La vicenda è lineare. L'imputato si trovava in regime di detenzione …
Leggi di più… - 3. Art. 385 - Evasionehttps://www.filodiritto.com/
1. Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni (1). 2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite (2). 3. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (3). 4. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della …
Leggi di più… - 4. Evasione: il reato previsto dall'art. 385 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 gennaio 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 1.1 Schema reato 2. L'elemento oggettivo. 2.1 La natura giuridica. 2.2 Il presupposto del reato: La privazione della libertà personale. 2.3 Cosa si intende per luogo di detenzione domiciliare? 2.4 Si configura l'evasione se l'allontanamento è di pochi minuti? 2.5 Quando si consuma il reato di evasione? 3. L'elemento soggettivo. 4. Quando non è punibile il reato di evasione? 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di evasione è un delitto previsto dall'art. 385 del codice penale e punisce l'arrestato o il detenuto che evade dal luogo in cui si trova ristretto (carcere o abitazione nel caso di detenzione domiciliare o arresti domiciliari). La pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2015, n. 28118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28118 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 09/06/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 817
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 28027/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA IO N. IL 24/08/1966;
avverso la sentenza n. 1969/2012 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 19/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 18 settembre 2013 la Corte d'appello di L'Aquila, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Lanciano del 27 marzo 2012, ha dichiarato PI AU colpevole del reato di cui all'art. 385 c.p., commesso in Lanciano il 21 maggio 2009 allontanandosi dalla propria abitazione ove era sottoposto al regime degli arresti domiciliari, e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche.
2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 385 c.p. per carenza di offesa al bene giuridico protetto, avuto riguardo al fatto che l'imputato è stato rinvenuto dalle Forze dell'ordine davanti l'uscio della propria abitazione, a pochi metri dalla porta, senza che vi sia stata alcuna sottrazione alle relative esigenze di controllo da parte degli organi di vigilanza, non essendovi stato alcun apprezzabile distacco dal luogo oggetto di prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2. I Giudici di merito hanno ravvisato la penale responsabilità in ordine al reato di evasione osservando che il ricorrente era stato notato dai Carabinieri fuori della sua abitazione, ad una distanza di circa cinque o sei metri dal portone d'ingresso, mentre era intento a conversare con altre due persone: non appena vide i militari operanti, egli cercò subito di rientrare nell'abitazione. Secondo un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (da ultimo, Sez. 6, n. 11679 del 21/03/2012, dep. 27/03/2012, Rv. 252192), la fattispecie criminosa dell'evasione ex art. 385 c.p., comma 3, è integrata da un reato proprio a forma libera, nel senso che il bene giuridico protetto, cioè l'esigenza dell'amministrazione della giustizia di assicurare il costante rispetto dei provvedimenti giudiziari limitativi della libertà personale, realizzati con gli strumenti della custodia inframurale, può essere offeso con qualsiasi modalità esecutiva e quali che possano essere i motivi che (fatta salva l'esigenza di effettivi e rigorosamente dimostrati stati di necessità o di altri eccezionali eventi impedienti) inducono il soggetto ad eludere la vigilanza ' sullo stato custodiale ed a sottrarsi alla stessa.
Al riguardo, inoltre, deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilita' dell'imputato, che devono avere, infatti, il carattere della prontezza e della non aleatorietà (Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, dep. 02/02/2015, Rv. 262155, che in motivazione ha precisato che il fine primario e sostanziale della misura coercitiva degli arresti domiciliari è quello di impedire i contatti con l'esterno ed il libero movimento della persona, quale mezzo di tutela delle esigenze cautelari, che può essere vanificato anche dal trattenersi negli spazi condominiali comuni).
Coerente con tale impostazione, dunque, deve ritenersi la conclusione cui sono prevenuti i Giudici di merito, ove si consideri che non assumono rilievo alcuno, ai fini del perfezionamento del reato, ne' la durata maggiore o minore del tempo in cui il soggetto si sottrae alla misura domestica, ne' la distanza maggiore o minore dalla abitazione eletta a sede esecutiva della misura, dalla quale si accerti essersi allontanato il soggetto cautelato (cfr. Sez. 6, 27.4.1998, n. 6394, Rv. 210912). La su indicata figura delittuosa, inoltre, è e rimane caratterizzata da un dolo generico, ad integrare il quale è sufficiente che la condotta di uscita (id est evasione) dell'imputato dallo stretto ambito del suo domicilio sia sorretta dalla consapevolezza di fruire di una libertà di movimento spazio-temporale che gli è preclusa dalla corretta esecuzione della misura cautelare infradomiciliare. Di qui l'ovvia conseguenza che il fatto di allontanarsi dal domicilio o abitazione giammai può essere equiparato ad una mera violazione delle prescrizioni attinenti agli obblighi imposti con la misura domestica (art. 276 c.p.p.) con effetti escludenti il reato di evasione, dal momento che la permanenza del soggetto nello stretto ambito del suo domicilio (abitazione) rappresenta per definizione l'obbligo essenziale del sottoposto alla misura domestica e non una semplice imposizione ad esso inerente (Sez. 7, 3.2.2011 n. 8604, Rv. 249649).
3. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2015