Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/06/2002, n. 8564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8564 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
A 0 8 5 64 / 0 2 ee 7459. N R T E A M 3 A I S V S I V REPUBBLICA ITALIANA I A R T U B R I T Oggetto: IRPEF - Agevolazioni per T T i terremotati 8 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 8 9 / b N / LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 9 6 8 9 R.G.N. 4044/2001 SEZIONE QUINTA CIVILE Cron. 23577 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Enrico Papa Dott. Eugenio Amari Consigliere C.C. 29.01.2002 Dott. Paolo Giuliani Consigliere Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 74590 sul ricorso proposto: dal MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rap- presentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrente -
contro la signora EL LL, domiciliata in Gubbio (PG), in Via Car- ducci 40; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 24 novembre 1999, n. 367/05/99, depositata il 15 dicembre 1999; तांद 399 udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
vista la nota del 5 novembre 2001, con la quale il P.M., in persona del Sosti- tuto procuratore generale dottor Maurizio Velardi, chiede che il ricorso sia rigettato per manifesta infondatezza;
Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. La signora EL EL è destinataria di una cartella esatto- riale, relativa a iscrizione a ruolo per il recupero IRPEF e ILOR 1985 sospe- sa ai sensi dell'art. 13 quinquies DL 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363. 2. Il ricorso della contribuente è accolto dalla Commissione tributa- ria provinciale di Perugia con sentenza n. 310/02/96. 3. L'appello dell'Ufficio delle entrate di Gubbio è rigettato dalla Commissione tributaria regionale di Perugia con sentenza 24 novembre 1999, n. 367/05/99. 4.1. Il Ministro delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale di Perugia 24 novembre 1999, n. 367/05/99, denunciando la violazione e la falsa applicazione: dell'art. 28 L. 13 maggio 1999, n. 133; dell'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 971; del- l'art. 13.1 L. 27 dicembre 1997, n. 449; dell'art. 10 L. 28 febbraio 1986, n. 46; dell'art. 2 DPR 29 settembre 1973, n. 597; del DL 29 maggio 1989, n. 202, convertito in L. 28 luglio 1989, n. 263. 4.2. Il Ministro ricorrente conclude chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese giudiziali. 2 5. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, è principio consoli- dato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di agevolazioni tributarie per i terremotati dell'Italia centrale e meridionale, quello secondo il quale dev'essere considerato come introduttivo di un'ulteriore agevolazione, con- sistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della so- spensione, al netto dei versamenti sospesi, l'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791, convertito in L. 28 febbraio 1986, n. 46, il quale prevede che le somme relative ai pagamenti delle imposte dirette, sospesi, in virtù del- l'art. 13 quinquies DL 26 maggio 1984, n. 159, convertito in L. 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985, non concorrono alla formazione del- l'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR, in virtù dell'interpretazione au- tentica di cui all'art. 28 L. 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18 febbraio 1999, n. 28 (vedasi, per tutte, la sentenza 25 giugno 2001, n. 8659).
6. La manifesta infondatezza del ricorso ne comporta il rigetto.
7. Poiché il contribuente intimato non si è costituito in giudizio, non v'è ragione perché ci si pronunci sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2002. Il Presidente ماشا Il relatore ed estensore M ancall IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 14 GIU. 2002 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanic