Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 5763
CASS
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza dell'elemento soggettivo del reato

    Il proscioglimento per i fatti-reato che hanno determinato l'adozione del DASPO non comporta l'automatica decadenza del provvedimento questorile, il quale resta efficace sino a revoca o modifica. L'errore sulla vigenza dell'obbligo non è scusabile. La richiesta di revoca del DASPO solo successivamente conferma la mancanza di informazioni tranquillizzanti in precedenza.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione in relazione alla riapertura degli stadi

    L'obbligo di presentazione non dipende dall'accesso del pubblico allo stadio ma opera in relazione a qualsiasi gara programmata e normalmente pubblicizzata. La chiusura al pubblico non elide l'offensività della condotta di inottemperanza. L'incontro era programmato e conoscibile.

  • Rigettato
    Errata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

    Il diniego è stato affermato sulla base di elementi specifici attinenti alla personalità e alla pregressa condotta dell'imputato, connotata da reiterazione nel medesimo ambito, integrando l'ipotesi ostativa di condotte plurime e abituali, richiamando plurime condanne e altri gravi delitti.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio

    Il giudice a quo ha affermato l'assenza di elementi idonei a giustificare un più favorevole bilanciamento tra le circostanze attenuanti e la contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, confermando il giudizio di equivalenza effettuato dal giudice di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 5763
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5763
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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