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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 5763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5763 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 5763 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/12/2025 • RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/06/2025 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado e condannato AN ES per il reato previsto dall'art. 6, comma 2, L. 401/1989, per aver violato l'obbligo di presentazione presso gli uffici della questura di Crotone in concomitanza con l'incontro di calcio della 06/12/2020. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione ES AN affidando ricorso a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, avendo già con l'atto di appello evidenziato l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Precisa, infatti, che la Corte di appello di Catanzaro in data 19 giugno 2020 ha dichiarato sentenza di assoluzione in ordine al reato sottostante il DA emesso nei suoi confronti e che pertanto egli era convinto che gli obblighi connessi al provvedimento del questore fossero cessati. Evidenzia di aver avuto consapevolezza della permanenza degli obblighi connessi al DA solo dopo essere venuto a conoscenza del procedimento penale a suo carico e di aver ricevuto al contrario rassicurazioni da parte degli agenti di polizia in ordine alla cessazione dell'obbligo. Né può il giudice inferire la sussistenza dell'elemento psicologico dal fatto che il ricorrente ha avanzato istanza di revoca del DA solo nel mese di giugno 2021. Infatti, solo in quella data egli ha appreso della permanenza degli obblighi posti a suo carico. 2.2. Con II secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta vizio della motivazione in relazione alla circostanza che gli stadi sono stati riaperti solo in data 11/08/202. Invero, il ricorrente evidenzia di aver lamentato, con i motivi di appello, che le partite disputate precedentemente alla suddetta data erano state giocate a porte chiuse e che pertanto, non ne aveva avuto cognizione. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta errata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., che il giudice a quo ha negato in ragione della "acclarata abitualità" dell'imputato. Tuttavia, si evidenzia che le precedenti condanne concernono fatti risalenti al 2013 e al 2015 e che l'esame del certificato del casellario giudiziario restituisce un giudizio di assoluta sporadicità della condotta. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non essendo stato adeguatamente argomentato un più favorevole bilanciamento tra le circostanze eterogenee. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 • 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1.In ordine al primo motivo, relativo alla asserita insussistenza del dolo per convinzione dell'avvenuta cessazione del DASPO a seguito di assoluzione nel procedimento presupposto, si ribadisce che costituisce principio consolidato in giurisprudenza che il proscioglimento per i fatti- reato che hanno determinato l'adozione del DASPO non comporta l'automatica decadenza del provvedimento questorile, il quale resta efficace sino a revoca o modifica ai sensi dell'art. 6, comma 5, I. n. 401/1989 (Sez. 6, n. 9006 del 21/01/2020, Dossi, n.m.). Ne segue che l'errore dedotto dal ricorrente integra, al più, un errore sulla vigenza dell'obbligo di presentazione, non scusabile ai sensi dell'art.5 cod. pen. Né vale, in senso contrario, l'assetto difensivo secondo cui sia il difensore che degli agenti di polizia giudiziaria, le cui generalità però non sono state in alcun modo educato indicate, avevano rassicurato il AN in ordine alla cessazione dell'obbligo di presentazione per effetto della a5soluzione disposta dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 19 giugno 2020, in quanto PtSi emerge dalla documentazione acquisita'é richiamata nell'atto di gravame che 2e - il Eelano solo in data 11/06/2021, per mezzo del suo difensore, ha formulato istanza diretta ad ottenere la revoca dell'ordinanza di convalida del provvedimento DA. Tale circostanza, lungi dal corroborare l'assunto difensivo, conferma che nel precedente mese di dicembre 2020 nessuna informazione tranquillizzante poteva essergli fornita dallo stesso difensore, che ha presentato l'istanza successivamente. 1.2.In ordine al secondo motivo, si ricorda che costituisce ius receptum che l'obbligo di presentazione ex art. 6 I. n. 401/1989 non dipende dall'accesso del pubblico allo stadio: esso opera in relazione a qualsiasi gara (anche amichevole) purché programmata e normalmente pubblicizzata in modo da renderla previamente conoscibile all'interessato, ad esempio tramite i calendari ufficiali (Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Rv. 242990; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Rv. 249363; Sez. 3, n. 35557 dell'11/05/2017, Rv. 270788). La funzione dell'obbligo è quella di prevenire episodi di violenza connessi alle manifestazioni sportive anche al di fuori o in prossimità dei luoghi di gara (Sez. 3, n. 40562 del 05/10/2021, Rv. 282166), di talché la chiusura al pubblico non elide l'offensività della condotta di inottemperanza. La Corte d'appello si è attenuta a tali principi, evidenziando che l'incontro del 06/12/2020 era programmato ed indicato dai prospetti riportanti calendari dei campionati e dalle pagine web relative alla diffusione della notizia della riapertura degli stadi - non essendovi neppure alcuna prova che l'incontro di calcio oggetto della vicenda in esame si sia svolto a porte chiuse- e, pertanto, ha affermato la conoscibilità dell'evento: le contrarie deduzioni difensive restano meramente assertive e non si confrontano dunque con il percorso argomentativo della sentenza. 1.2. In ordine al terzo motivo, si osserva che il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stato affermato dalla Corte territoriale sulla base di elementi specifici attinenti alla personalità e alla pregressa condotta dell'imputato, reputata connotata da reiterazione nel medesimo ambito, così da integrare l'ipotesi ostativa di cui al comma 3 dell'art. 2 131-bis cod. pen.(condotte plurime e abituali). Al riguardo, il giudice a quo ha richiamato le plurime condanne relative al reato per cui si procede, per fatti commessi in data 02/04/2013, 21/07/2015, 26/07/2015, 04/08/2015 nonché altre gravi delitti in materia di sostanze stupefacenti. A fronte di tale motivazione, il ricorrente si limita a richiamare la datazione dei precedenti senza scalfire il giudizio di non occasionalità espresso dai giudici di merito né allegare elementi idonei a sovvertire la valutazione sulla non esiguità dell'offesa. La censura, dunque, si risolve in una sollecitazione di rivalutazione nel merito, estranea al perimetro del sindacato di legittimità. 1.4.Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Al riguardo si ricorda che, in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270481). Nel caso in disamina il giudice a quo, nel confermare il giudizio di equivalenza effettuato dal giudice di primo grado, ha affermato l'assenza di elementi idonei a giustificare un più favorevole bilanciamento tra le circostanze attenuanti e la contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. Al riguardo, il ricorrente nulla ha argomentato. 2.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 5763 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/12/2025 • RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/06/2025 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado e condannato AN ES per il reato previsto dall'art. 6, comma 2, L. 401/1989, per aver violato l'obbligo di presentazione presso gli uffici della questura di Crotone in concomitanza con l'incontro di calcio della 06/12/2020. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione ES AN affidando ricorso a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, avendo già con l'atto di appello evidenziato l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Precisa, infatti, che la Corte di appello di Catanzaro in data 19 giugno 2020 ha dichiarato sentenza di assoluzione in ordine al reato sottostante il DA emesso nei suoi confronti e che pertanto egli era convinto che gli obblighi connessi al provvedimento del questore fossero cessati. Evidenzia di aver avuto consapevolezza della permanenza degli obblighi connessi al DA solo dopo essere venuto a conoscenza del procedimento penale a suo carico e di aver ricevuto al contrario rassicurazioni da parte degli agenti di polizia in ordine alla cessazione dell'obbligo. Né può il giudice inferire la sussistenza dell'elemento psicologico dal fatto che il ricorrente ha avanzato istanza di revoca del DA solo nel mese di giugno 2021. Infatti, solo in quella data egli ha appreso della permanenza degli obblighi posti a suo carico. 2.2. Con II secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta vizio della motivazione in relazione alla circostanza che gli stadi sono stati riaperti solo in data 11/08/202. Invero, il ricorrente evidenzia di aver lamentato, con i motivi di appello, che le partite disputate precedentemente alla suddetta data erano state giocate a porte chiuse e che pertanto, non ne aveva avuto cognizione. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta errata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., che il giudice a quo ha negato in ragione della "acclarata abitualità" dell'imputato. Tuttavia, si evidenzia che le precedenti condanne concernono fatti risalenti al 2013 e al 2015 e che l'esame del certificato del casellario giudiziario restituisce un giudizio di assoluta sporadicità della condotta. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non essendo stato adeguatamente argomentato un più favorevole bilanciamento tra le circostanze eterogenee. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 • 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1.In ordine al primo motivo, relativo alla asserita insussistenza del dolo per convinzione dell'avvenuta cessazione del DASPO a seguito di assoluzione nel procedimento presupposto, si ribadisce che costituisce principio consolidato in giurisprudenza che il proscioglimento per i fatti- reato che hanno determinato l'adozione del DASPO non comporta l'automatica decadenza del provvedimento questorile, il quale resta efficace sino a revoca o modifica ai sensi dell'art. 6, comma 5, I. n. 401/1989 (Sez. 6, n. 9006 del 21/01/2020, Dossi, n.m.). Ne segue che l'errore dedotto dal ricorrente integra, al più, un errore sulla vigenza dell'obbligo di presentazione, non scusabile ai sensi dell'art.5 cod. pen. Né vale, in senso contrario, l'assetto difensivo secondo cui sia il difensore che degli agenti di polizia giudiziaria, le cui generalità però non sono state in alcun modo educato indicate, avevano rassicurato il AN in ordine alla cessazione dell'obbligo di presentazione per effetto della a5soluzione disposta dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 19 giugno 2020, in quanto PtSi emerge dalla documentazione acquisita'é richiamata nell'atto di gravame che 2e - il Eelano solo in data 11/06/2021, per mezzo del suo difensore, ha formulato istanza diretta ad ottenere la revoca dell'ordinanza di convalida del provvedimento DA. Tale circostanza, lungi dal corroborare l'assunto difensivo, conferma che nel precedente mese di dicembre 2020 nessuna informazione tranquillizzante poteva essergli fornita dallo stesso difensore, che ha presentato l'istanza successivamente. 1.2.In ordine al secondo motivo, si ricorda che costituisce ius receptum che l'obbligo di presentazione ex art. 6 I. n. 401/1989 non dipende dall'accesso del pubblico allo stadio: esso opera in relazione a qualsiasi gara (anche amichevole) purché programmata e normalmente pubblicizzata in modo da renderla previamente conoscibile all'interessato, ad esempio tramite i calendari ufficiali (Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Rv. 242990; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Rv. 249363; Sez. 3, n. 35557 dell'11/05/2017, Rv. 270788). La funzione dell'obbligo è quella di prevenire episodi di violenza connessi alle manifestazioni sportive anche al di fuori o in prossimità dei luoghi di gara (Sez. 3, n. 40562 del 05/10/2021, Rv. 282166), di talché la chiusura al pubblico non elide l'offensività della condotta di inottemperanza. La Corte d'appello si è attenuta a tali principi, evidenziando che l'incontro del 06/12/2020 era programmato ed indicato dai prospetti riportanti calendari dei campionati e dalle pagine web relative alla diffusione della notizia della riapertura degli stadi - non essendovi neppure alcuna prova che l'incontro di calcio oggetto della vicenda in esame si sia svolto a porte chiuse- e, pertanto, ha affermato la conoscibilità dell'evento: le contrarie deduzioni difensive restano meramente assertive e non si confrontano dunque con il percorso argomentativo della sentenza. 1.2. In ordine al terzo motivo, si osserva che il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stato affermato dalla Corte territoriale sulla base di elementi specifici attinenti alla personalità e alla pregressa condotta dell'imputato, reputata connotata da reiterazione nel medesimo ambito, così da integrare l'ipotesi ostativa di cui al comma 3 dell'art. 2 131-bis cod. pen.(condotte plurime e abituali). Al riguardo, il giudice a quo ha richiamato le plurime condanne relative al reato per cui si procede, per fatti commessi in data 02/04/2013, 21/07/2015, 26/07/2015, 04/08/2015 nonché altre gravi delitti in materia di sostanze stupefacenti. A fronte di tale motivazione, il ricorrente si limita a richiamare la datazione dei precedenti senza scalfire il giudizio di non occasionalità espresso dai giudici di merito né allegare elementi idonei a sovvertire la valutazione sulla non esiguità dell'offesa. La censura, dunque, si risolve in una sollecitazione di rivalutazione nel merito, estranea al perimetro del sindacato di legittimità. 1.4.Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Al riguardo si ricorda che, in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270481). Nel caso in disamina il giudice a quo, nel confermare il giudizio di equivalenza effettuato dal giudice di primo grado, ha affermato l'assenza di elementi idonei a giustificare un più favorevole bilanciamento tra le circostanze attenuanti e la contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. Al riguardo, il ricorrente nulla ha argomentato. 2.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente 4