Sentenza 16 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2002, n. 10292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10292 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUP:1292 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A SAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RISOLUZIONE PRELIMINAaro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PONTORIERI Presidente R.G.N. 21518/99 Dott. Franco 27884 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. Rep. 2051 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Rel. Consigliere Ud. 07/05/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA Seledal Sig. per diritti 4,55 sul ricorso proposto da: 16 LUG 2002 IL CANCELLIERE RR NA, BENSI LICIA, BENSI MAURO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G B VICO 31, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso lo studio dell'avvocato ENRICO SCOCCINI, che li Richiesta copia studio dal Sig. Cattiver difende unitamente all' avvocato ALESSANDRO ANTICHI, per diritu 4.65 giusta delega in atti;
|| 1.6 LUG. 2002- IL CANCELLIERE - ricorrenti
contro
RT RADIANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CERRETO DI SPOLETO 24, presso lo studio dell'avvocato ZENIO CATTIVERA, che la difende, giusta delega in 3902 atti;
705 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 771/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 25/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato Enrico SCOCCINI, difensore del 077 1500 CANCELLERIA ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Zenio CATTIVERA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso e deposita nota spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore VELARDI che ha concluso per Generale Dott. Maurizio 0, in subordine, il rigetto del l'inammissibilità ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Firenze con la sentenza indicata in epigrafe ed oggetto del ricorso odierno ha confermato quella di primo grado resa dal Tribunale di Grosseto con la quale era stata rigettata la domanda proposta da ER AD
contro
ER AR NS LI e NS RO al fine di sentir dichiarare la risoluzione per colpa di costoro del contratto preliminare di vendita di un immobile di proprietà degli stessi i quali non avrebbero provveduto a regolarizzarne le difformità alla norme urbanistiche. Lo stesso Tribunale aveva respinto la domanda riconvenzionale dei convenuti che pure chiedevano la risoluzione del contratto addebitando l'inadempimento alla ER sotto il profilo del mancato pagamento del prezzo e del rifiuto alla prestazione del consenso per il definitivo. La Corte di Appello, per quel che ancora interessa, ha rilevato che la ER aveva fatto acquiescenza alla pronuncia con la quale il Tribunale aveva ritenuto la risoluzione da lei richiesta in improponibile applicazione dell'art. 1492 C.C., stanti le consistenti ristrutturazione compiute dalla stessa opere di sull'immobile. sentenza la Corte ha ritenuto ancora la Con la stessa - basata, come si è infondatezza della riconvenzionale detto, sul mancato pagamento del residuo prezzo da parte dell'attrice e sul rifiuto della stessa di addivenire alla stipula del defintitivo sul rilievo che detta stipula non era stata possibile perché i promittenti venditori non si erano muniti dei necessari documenti comprovanti la regolarità urbanistica dell'immobile, "circostanza" ritenuta essenziale dal notaio e non potendosi accedere alla tesi secondo cui, in presenza di reciproche domande di risoluzione, il giudice dovrebbe dare atto del mutuo dissenso delle parti e decidere di conseguenza. ER AR, NS LI e NS RO ricorrono per cassazione affidandosi ad un unico, articolato motivo. Resiste con controricorso ER RI. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti deducono insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 n. 5 c.p.c. ). Secondo i ricorrenti la piena adesione da parte della Corte di Appello alle tesi del Tribunale rendeva la sentenza assolutamente priva di motivazione. Le parti, inoltre, avevano, nel preliminare, regolato la eventualità del recesso dal contratto stabilendo che in presenza di migliorie apportate all'immobile queste divenissero di proprietà dei promittenti venditori e la Corte di Appello aveva, senza adeguata motivazione, disatteso la disciplina contrattuale, anziché uniformarsi ad essa nel pronunciare la risoluzione. Non vi era prova della ritenuta essenzialità dell'asserita mancanza di documenti "1 e la motivazione sentenza sul punto era insufficiente e " contraddittoria. La Corte aveva omesso la valutazione comparativa degli inadempimenti che le parti si attribuivano reciprocamente e non aveva valorizzato a sufficienza l'inadempimento grave della controparte che rifiutava di pagare il prezzo con 11 conseguente " impossibilità di addivenire alla stipula del definitivo né motivato adeguatamente al riguardo. Inoltre, stante gli inadempimenti reciproci, la Corte avrebbe dovuto prendere atto del mutuo dissenso delle parti ed anche sul diniego di tale corretta soluzione vi sarebbe difetto di motivazione. Il ricorso non è fondato per nessuno dei profili di censura enunciati. La censura in ordine al ritenuto inadempimento dei venditori è affatto generica ed, in ogni caso, la Corte di Appello ha messo in evidenza come costoro vennero meno in maniera determinate ai loro obblighi contrattuali omettendo di procurarsi i documenti comprovanti la regolarità urbanistica dell'immobile. Indi la Corte (pag. 6 della sentenza) ha aderito " alle ragioni ampiamente evidenziate del Tribunale" ☑e riportate nella parte narrativa delle sentenza, con ciò riferendosi alla impossibilità dell'effetto soprattutto restitutorio per le rilevate sostanziali immutazioni della originaria identità strutturale dell'immobile compiute dalla ER e che rendevano impossibile l'accoglimento delle domanda di inadempimento da costei proposta. La Corte, quindi, ha posto in evidenza l'entità dell'inadempimento dei ricorrenti ma ha anche per implicito negato la necessità di ulteriori indugi motivazionali al riguardo posto che la domanda di risoluzione avanzata nei confronti dei ricorrenti 1492 c. 2 cod. civ. era stata ritenuta inaccoglibile ex art. ciò con effetto di giudicato avendo la ER fatto e acquiescenza alla relativa pronunzia. Ad ogni buon conto, anche se in maniera stringata ed essenziale, l'inadempimento dei promittenti venditori stato evidenziato in tutta la sua gravità, anche se costoro non avevano interesse alla pronuncia sul punto a causa della cennata preclusione. La Corte, inoltre, non si è sottratta alla valutazione comparativa delle reciproche inadempienze rimarcando che, a fronte della impossibilità di addivenire alla stipula a causa della condotta dei venditori, assolutamente dirimente, nessun addebito di colpa poteva muoversi alla ER ( pag. VI della sentenza). A questa valutazione comparativa, la Corte ha fatto seguire il giudizio sulla impossibilità di addivenire allo scioglimento del contratto per reciproco dissenso, in ossequio a quella giurisprudenza per la quale, in presenza di reciproci addebiti di inadempienza, il giudice è sempre tenuto ad operare una scelta per stabilire quale dei due abbia maggiormente influito sull'alterazione funzionale del sinallagma, tenendo conto del comportamento complessivo di ciascuno dei contraenti in relazione ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità delle inadempienze ( Cass. Sez. II, 5.1.1998 n.41) ed è tenuto a pronunciare la risoluzione del contratto ove giudichi determinante uno degli adempimenti scrutinati. E la Corte di merito, con valutazione di fatto immune da censure, ha giudicato grave l'inadempimento dei venditori pur dovendo confermare che la pronunzia risolutoria era inibita dalle opere compiute dalla controparte sulla cosa oggetto del contratto. Il giudizio della Corte, quindi, si sottrae а censure di inadeguatezza e di illogicità ed è rispettoso delle regole del diritto, sia per quanto riguarda il rifiuto di addivenire alla pronuncia di scioglimento del contratto per reciproco dissenso, sia per il giudizio di gravità dell'inadempimento dei ricorrenti, atteso che rientra negli obblighi principali del promittente venditore di immobili con destinazione ad abitazione quello di fornire atta comprovare la all'acquirente la documentazione dell'immobile che si regolarità urbanistico edilizia della licenza di rende necessaria l'ottenimentoper abitabilità ( Cass. 19.12.2000 n. 15969; Cass. 26.1.1995 n. 953). Non resta che esaminare l'ultimo profilo di censura che riguarda la mancata considerazione da parte della Corte della clausola di recesso di cui, peraltro, non si conosce il tenore e che, secondo i ricorrenti, stabiliva che le migliorie apportate dovessero divenire di proprietà dei promittenti venditori. La questione è, innanzitutto, proposta per la prima volta in questa sede e, ad ogni buon conto, è infondata poiché, a tutto concedere, non risulta che la ER AD abbia nella specie esercitato un diritto (convenzionale) di recesso avendo ella, invece, promosso l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento che, come è noto, di più ampia portata e non è preclusa dalla esistenza di una clausola di recesso convenzionale. Ne deriva che, non ravvisandosi inadempimento colpevole della promittente acquirente e non potendosi pronunciare la risoluzione per l'inadempimento dei promittenti venditori per la preclusione di cui all'art. 1492 ult. comma cod. civ., il contratto de quo conserva la sua efficacia tra le parti, con la conseguenza che potranno in altra sede esser fatte valere. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti
P.Q.M.
bay in solido alle spese liquidate come nel dispositivo. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese che liquida ij complessivi euro 2664,00 di cui euro 2500 ( duemilacinquecento) per onorario. Così deciso in Roma addì 7 maggio 2002 nella camera di consiglio delle seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione. IL PRESIDENTE Il Consigliere estensore france confound влачить IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico Leterico DEPOSITATON CANGE 200 Roma IL CANCELLIERE C1 109T 129,11 La 456T 30,99 тот. 1 60,10 AGENZIA PAIE ROMA B Registran 34406 0.10 10 (euro Servizi CI FILIPPO) A Giudiziari BACCICHINI) D'angelr