Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2001, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
REPU BLICA ITALIANA0 2 9 1 3 /0 1 POL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto бошининые жду SEZIONE SECONDA CIVILE sesso of: uw seola Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA W Presidente R.G.N. 15376/98 Cron.5971 Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere Rep. 923 Consigliere - Dott. Antonino ELEFANTE - - Consigliere - Dott. Giandonato NAPOLETANO Ud. 21/09/00 Dott. Matteo IACUBINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 605 SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studió sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L 5000 REA CAROLINA, PETITO GIOVANNI, elettivamente 27FEB. 2001 domiciliati in ROMA VIA VAL VARAITA 2, presso lo IL CANCELLIERE studio dell'avvocato FORTE M. R., difesi dall'avvocato ROMANO ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
REA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato DI SOMMA CARLO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA controricorrente 2000 avverso la sentenza n. 1257/97 del Tribunale di NOLA, 1471 depositata il 30/09/97; CG073522 -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/00 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito 1'Avvocato ROMANO Antonio, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato DI SOMMA Carlo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Year -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 12.12.92 RE Antonio epremesso di essere proprietario possessore di unità immobiliari site in uno stabile in Casalnuovo;
di avere utilizzato una scala che portava al secondo piano di tale stabile, ove si trovava una stanza di proprietà di RE IN ceduta in locazione a TO NN;
che tale scala veniva occupata da biciclette e masserizie chiedeva la manutenzione del compossesso della scala. Si costituiva la convenuta, che contestava la domanda. Con ulteriore ricorso depositato in data 17.2.93 RE Antonio lamentava che RE IN e TO NN avevano completamente impedito l'accesso alla scala avendo posto un cancelletto con catena, del quale chiedevano la rimozione con . reintegra nel precedente possesso della scalinata. Si costituiva la convenuta che contestava la domanda. Riuniti i giudizi il Pretore concedeva i richiesti provvedimenti interdittali. Nel merito il Pretore con sentenza 14.11.94 confermava i due provvedimenti interdittali ed ordinava a RE 豪 IN e TO NN la cessazione delle turbative al compossesso dei rampanti di scala con ordine di eliminazione degli ingombri e rimozione 3 delle catene apposte al cancello. Con atto notificato in data 3.2.95 RE IN e TO NN spiegavano appello avverso la citata sentenza avanti il Tribunale di Nola per i seguenti motivi: 1) mancata considerazioni di ragioni di fatto da parte del Pretore come quelle della mancata contribuzione del RE alle spese di manutenzione delle scale;
2) erronea valutazione delle deposizioni testimoniali. L'appellante articolava anche richieste istruttorie. RE Antonio resisteva al gravame chiedendone il rigetto. Con sentenza depositata il 30.9.97 il Tribunale ha rigettato il gravame regolando di conseguenza le spese del grado. На invero osservato che i capitoli di prova articolati dagli appellanti erano ininfluenti in relazione alla natura possessoria della causa, mentre la produzione fotografica non era stata Goor "autorizzata formalmente". Riesaminando, quindi, le prove già assunte in prime cure, il Tribunale è pervenuto alla motivata conclusione che le rampe di scala in questione, prima della turbativa posta in essere dagli appellanti, ben erano utilizzate da RE Antonio per 4 accedere al lastrico solare, di sua esclusiva proprietà (citati i testi CH e CO LA). На confermato, perciò, la sentenza pretorile che, ad avviso del giudice di appello, non meritava "alcuna censura". Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione RE IN e TO NN con unico atto fondato su tre motivi. Resiste con controricorso RE Antonio. I ricorrenti hanno depositato memoria nel termine ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di ricorso, denunciando 1 - violazione e falsa applicazione dell'art. 1140 c. civ., i ricorrenti lamentano una non adeguata valutazione delle prove orali a parte dei giudici di merito, che avevano dato credito a testi inattendibili (CO) e disatteso immotivatamente Your altri invece credibili (Fico). Vero invece era che le rampe di scale contese utilizzabili da chicchessia,in realtà non erano siccome allo stato grezzo e peraltro sbarrate, al loro sbocco, da tavole infisse al muro dallo stesso RE Antonio. 5 1.1 Il motivo è inammissibile. Pur denunciando violazione e falsa applicazione di legge, con richiamo a specifica disposizione normativa (art. 1140 C. civ.), i ricorrenti non indicano le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che sarebbero in contrasto con la disposizione indicata, così rendendo impossibile a questa Corte la verifica di legittimità che le è propria. Con il preteso della denunciata violazione di legge, i ricorrenti richiedono una nuova valutazione nel merito delle prove (attendibilità di questo o quel teste;
valutazione di situazioni fattuali: agibilità o meno della rampa di scala), preclusa in sede di legittimità. 2 Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c. civ., 116 e 277 c.p.c. in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., i ricorrenti sostengono che le addotte dal Tribunale di Nola aM argomentazioni del rigetto del gravame " sono sostegno essendo state stravolteinsufficienti ed errate le dichiarazioni rese dagli informatori e testi " ON. (pag. 8, 1° capov. ricorso). Soffermandosi sul tenore di alcune deposizioni, i ricorrenti quindi lamentano difetto di motivazione in ordine al rigetto della prova orale da loro articolata in appello (di cui trascrivono i capitali), prova di cui allegano la decisività. 2.1 - Il motivo non può essere accolto. I ricorrenti non prospettano, né la sentenza impugnata ne presenta, illogicità intrinseche alla motivazione, ma ravvisano quel vizio in relazione ad una rilettura delle fonti di prova, più consona alla loro tesi. Non compete, però, a questa Corte una tal rilettura, ma solo la verifica della logicità dell'esame delle prove così come esposto i nella sentenza (cfr., per tutte, Cass. 7545/95; 3205/95; 11154/95). Nella specie il Tribunale di Nola ha dato congrua e logica motivazione sui contenuti delle deposizioni dei vari testi, confrontandole tra di loro e valutandone la portata, comportata persino da dichiarazioni dellaortata moglie del TO, con ciò confermando la Jay valutazione di merito del primo giudice. I capitoli di prova riproposti dai ricorrenti rettamente sono stati giudicati ininfluenti, specie sul piano possessorio (è facoltà del possessore di un varco di accesso alla sua proprietà sbarrarlo ed è anzi, tale atto, manifestazione esso stesso 7 dell'esercizio del possesso). I ricorrenti, che pur allegano la decisorietà a loro favore della prova non ammessa, non indicano le ragioni del carattere decisivo delle circostanze che intendevano provare, sicché non consentono a questa Corte di valutarne l'incidenza causale (per un caso analogo v. sent. 21.9.98 n. 9428 di questa Corte).
3 - Con il terzo motivo si denuncia il seguente vizio: erronea applicazione dell'art. 345 c.p.c., così come novellato dalla L. 26.11.1990 n. 353, entrato in vigore il 30.4.1995, nonché violazione della novella disposizione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Assumono i ricorrenti che era applicabile la normativa antecedente la riforma di cui alla legge 26.11.1990 n. 353 sicché la produzione documentale giudicata irrituale in appello dal Tribunale Josy era invece "pienamente rituale ed ammissibile". Tale documentazione fotografica - era decisiva giacché di per sé smentiva la teste CO e confermava il dato che "il vano aperto che conduce al lastrico solare è munito di sbarre di legno".
3.1 Il motivo non può essere accolto. Seppure rituale, la produzione fotografica non rivestiva carattere decisivo, visto che era intesa a provare circostanza che già si è detto essere favorevole, non contraria alla tesi del pregresso 109T 250.000 possesso del RE (v. par. 2.1). Tanto a prescindere KEST 60000 dal considerare che mai poteva assumere valore TOT. 3/0000 decisivo l'esecuzione di rilievi fotografici unilateralmente eseguiti, ✓ ori dal contraddittorio delle parti. Circa la non percorribilità della scala, ricorrenti non spiegano perché una (o due) rampe, sol perché non rifinita e senza ringhiera, non sia agibile da persone adulte.
4 - Per le svolte considerazioni il ricorso va rigettato con la conseguente condanna (a 385 " c.p.c.) dei ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di questo giudizio, in dispositivo liquidate, a favore del resistente. 2 0 P.T.M. 0 iLa Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del resistente, delle spese di questo giudizio, liquidate in £. 134. 400, per spese vive ed in £.
2.000.000 per onorari difensivi. Così deciso in Roma il 21 settembre 2000. дест риций лепти Yaliy 9 IL CANCELLIERE C1 Francesco CataniaFrancesco