Sentenza 16 dicembre 2005
Massime • 1
Integra gli estremi del reato di cui all'art. 485 cod. pen. (falsità in scrittura privata) la falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla r.c.a. commessa da un soggetto privato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2005, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 16/12/2005
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 1982
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 21130/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nel procedimento penale a carico di:
LA TA CARLO, n. il 24/04/1975 a Pomigliano d'Arco;
avverso la sentenza 1 marzo 2005 del Tribunale di Nola;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
OSSERVA
Il 1 marzo 2005 il giudice monocratico del Tribunale di Nola ha applicato la pena di mesi quattro di reclusione ed Euro duecento di multa, sostituita, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53 con la multa di Euro quattromila cinquecentosessanta a La Gatta Carlo, imputato del reato di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., perché al fine di trarre per sè o per altri un ingiusto profitto, acquistava o comunque riceveva da persona rimasta allo stato ignota la polizza assicurativa ed il relativo tagliando assicurativo della compagnia di assicurazioni RAS interamente contraffatto e della cui provenienza illecita lo stesso era a conoscenza, accertato in Pomigliano il 1 ottobre 2002.
Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli, deducendo che, nel caso in cui sia falsificato un contrassegno assicurativo e se ne faccia uso, non sarebbe configurabile il delitto contestato ma quello di cui all'art. 485 cod. pen.. Il ricorso è fondato.
Il giudice monocratico ha erroneamente ritenuto che nel fatto contestato possa configurarsi il delitto di ricettazione, essendo stato l'imputato sorpreso in possesso di un contratto e di un certificato d'assicurazione, certamente contraffatto, recante come apparente contraente, il nominativo dell'imputato e i suoi dati anagrafici, nonché i dati identificativi della sua autovettura. Tale decisione è errata, perché si fonda su un'erronea interpretazione della fattispecie.
La norma dell'art. 485 c.p. prevede che per la sussistenza del delitto di falsità in scrittura privata non è sufficiente solo la contraffazione della "scrittura", ma occorre che l'autore della falsità o altra persona ne faccia uso, come emerge dall'espressione normativa: " ... è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso........".
La condotta dell'imputato, che ha esibito sul parabrezza della propria autovettura il certificato d'assicurazione contraffatto, per far apparire adempiuto l'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile degli automobilisti, è, quindi, quella tipica prevista dagli artt. 485 e 489 cod. pen. anche se l'utilizzatele del documento sia persona diversa dall'autore della falsità. Se si dovesse aderire all'interpretazione seguita dalla sentenza impugnata, dovrebbe ritenersi che in questi casi si realizzi una perfetta identità tra le fattispecie criminose dell'art. 485 c.p., dell'art. 489 e 648 cod. pen.. L'erroneità di una tale tesi emerge con assoluta evidenza solo che si consideri che prima dell'utilizzazione, la contraffazione del documento è un fatto penalmente irrilevante e, quindi, la consegna del documento da parte dell'autore della contraffazione o di chiunque altro al soggetto che poi lo utilizzerà, non può integrare gli estremi della condotta del delitto di ricettazione, perché manca il reato presupposto. D'altra parte non può sostenersi che il modulo di assicurazione prestampato apparentemente emesso dalla Società di assicurazione e acquistato o comunque ricevuto dall'imputato è già un atto falso, sul quale viene operata un'altra contraffazione con l'indicazione delle generalità dell'apparente assicurato e dell'autovettura. In questo caso, infatti, la ricezione dell'atto, che è già di per sè una modalità di utilizzo, integrerebbe il delitto di ricettazione.
Una tale interpretazione non tiene in alcun conto che il reato di falsità in scrittura privata ha ad oggetto un documento contenente un atto giuridico o un contratto astrattamente produttivo di conseguenze giuridiche. Il modulo prestampato è quindi solo una riproduzione, più o meno fedele, del prestampato normalmente usato per la stipulazione dei contratti di assicurazione per la R.C.A. dalle società di assicurazione;
tale riproduzione, non avendo alcuna efficacia giuridica, perché improduttiva della nascita, dell'esercizio o dell'estinzione di diritti soggettivi ovvero di obbligazioni, non rientra tra le scritture private indicate nell'art. 485 cod. pen.. Solo con l'apposizione del nome e delle generalità,
nonché dei dati dell'autovettura dell'apparente contraente la riproduzione assume la veste di una scrittura privata astrattamente idonea a far sorgere obbligazioni reciproche a carico dei contraenti. L'ipotesi della ricettazione, secondo l'impostazione dell'accusa, si fonda sul presupposto che all'imputato è pervenuto un documento, già idoneo ad assumere una rilevanza esterna, perché costituito dal modulo prestampato con l'indicazione degli estremi della società di assicurazione e con la falsa firma dell'assicuratore. Tale documento, già contraffatto nella parte relativa alla firma dell'assicuratore sarebbe una scrittura privata, perché, secondo la disciplina dei contratti per adesione, l'atto così formato si presenterebbe come una precisa proposta di contratto, che, vincolando il proponente, è una manifestazione di volontà suscettibile di modificare o costituire diritti ed obbligazioni.
L'assunto, sostenibile sul piano giuridico astratto, in concreto non è configurabile, perché non è stata indicata la prova relativa alla consegna all'imputato del modulo parzialmente compilato, soprattutto nella parte relativa alla falsa sottoscrizione dell'assicuratore.
Diverso sarebbe il caso in cui il documento, ancorché contraffatto, sia già prima stato compendio di altri reati, come avviene allorché i moduli dei contratti di assicurazione e dei relativi certificati siano stati oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita. In tali casi, infatti, sussistendo il reato presupposto, la cessione del modulo del contratto, indipendentemente dalla successiva o contestuale contraffazione, mediante l'indicazione del nome e delle generalità dell'apparente assicurato, integra gli estremi del delitto di cui all'art. 648 cod. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Nola.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006