Sentenza 15 febbraio 2000
Massime • 1
L'esclusione dal patrocinio a spese dello Stato per gli imputati di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto è tassativa ed opera anche nei casi di concorso con altro reato non compreso nell'esclusione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2000, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Guido DE MAIO Presidente del 15.2.2000
1. Dott. Saverio MANNINO Consigliere SENTENZA
2. " Luigi PICCIALLI " N. 724
3. " Carlo M. GRILLO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 39051/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ricorso proposto da FA UN, n. a Trani il 10.5.1946 avverso l'ordinanza 2.7.1999 del Tribunale di Trani Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE lette le conclusioni del P.M., il quale ha chiesto rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 2.7.1999 - pronunziata ai sensi dell'art. 6, 4^ comma, della legge 30.7.1990, n. 217 - il Tribunale di Trani
rigettava il ricorso proposto da NO UN avverso il provvedimento 8.6.1999 con cui lo stesso Tribunale aveva revocato precedenti ordinanze di ammissione al gratuito patrocinio e di liquidazione delle competenze spettanti al difensore. Rilevava il Tribunale che il NO era imputato dei reati di contrabbando e di correlata evasione dell'I.V.A. sull'importazione e che l'art. 1, ultimo comma, della legge n. 217/1990 espressamente esclude il patrocinio a spese dello Stato "nei confronti dell'imputato per reati commessi in violazione di norme in materia di imposta sul valore aggiunto" e che nessuna rilevanza poteva assumere la circostanza del concorso dell'ulteriore reato di contrabbando. Avverso tale ordinanza di rigetto il NO ha proposto ricorso per Cassazione ed ha eccepito - sotto i profili della violazione di legge e dell'illogicità della motivazione - che il legislatore, nell'ipotesi di concorso di più reati per alcuni dei quali è previsto il gratuito patrocinio, avrebbe espressamente "consentito la concessione del beneficio nell'ipotesi di connessione e/o di riunione di procedimenti".
Il ricorso (che, ai sensi dell'art. 6, 5^ comma, della legge n.127/1990, non può essere proposto per vizi di motivazione, ma esclusivamente per violazione di legge) deve essere rigettato, poiché infondato.
L'art. 1, ultimo comma, della stessa legge n. 217/1990 espressamente esclude il patrocinio a spese dello Stato "nei confronti dell'imputato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto".
Tale esclusione è tassativa ed opera anche nei casi di concorso di altro reato non eccettuato.
Deve considerarsi, infatti, che l'8^ comma del medesimo art. 1, dopo avere escluso il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni, ha tuttavia espressamente consentito la concessione del beneficio nelle ipotesi di connessione e/o riunione a procedimenti per delitti.
Nel nono ed ultimo comma, invece, ove viene prevista l'esclusione per i reati fiscali anzidetti, non soltanto non viene ribadita la previsione di eventuali casi di connessione e/o riunione, ma l'esclusione medesima viene affermata in termini perentori ed antitetici rispetto alla disposizione del comma precedente, attraverso l'espressione testuale "in ogni caso la disposizione del 1^ comma non si applica... ", ciò allo scopo evidente di evitare che lo Stato abbia comunque a sostenere anche le spese relative alla difesa di chi gli sottrae tributi.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visto l'art. 6, 5^ comma, legge n. 217/1990 e gli artt. 607, 611 e 616 c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2000