Sentenza 1 dicembre 2020
Massime • 1
In materia di procedimenti per reati di criminalità organizzata, la deroga alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale, stabilita dall'art. 21-bis d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 - che si riferisce anche ai termini dei procedimenti incidentali - vale solo per la fase delle indagini preliminari e non può, di conseguenza, operare per il procedimento incidentale di appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nel corso di giudizio abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2020, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2020 |
Testo completo
00459-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente- Sent. n. sez. 164 LUCIANO IMPERIALI - Relatore MARIA DANIELA BORSELLINO - CC 1/12/2020 GIUSEPPE SGADARI R.G.N. 28960/2020 VINCENZO TUTINELLI SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR ER nato del 26 febbraio 1994 avverso l'ordinanza resa il 13 agosto 2020 dal Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta, sezione del riesame, ha respinto l'appello proposto dalla difesa di ER RO avverso il provvedimento emesso dal GUP del Tribunale di Caltanissetta con cui è stata disposta, su richiesta del pubblico ministero, la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in carcere applicata all'indagato, secondo il disposto di cui all'articolo 304 comma 2 codice procedura penale, in ragione della particolare complessità del giudizio.
2. Propone ricorso l'indagato deducendo:
2.1 violazione della legge processuale e in particolare dell'art. 240 bis disp.att. cod. proc.pen. e conseguente nullità ex articolo 178 C codice procedura penale del provvedimento impugnato, in quanto il procedimento incidentale è stato trattato nel periodo feriale, nonostante la formale eccezione della difesa sul punto. L'appello aveva ad oggetto il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare adottato nel corso del giudizio abbreviato. Per respingere l'eccezione circa l'indebita fissazione del procedimento in periodo feriale, in assenza di richiesta della difesa e in presenza di contestuale richiesta di rinvio, il tribunale ha richiamato l'articolo 240 bis comma secondo disp.att. cod. proc.pen. in forza del quale la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. E tuttavia la detta disposizione si riferisce ai termini processuali nella fase delle indagini preliminari e non anche quando, come nel caso di specie, il processo è già nella fase del giudizio, essendo l'imputato stato ammesso al giudizio abbreviato.
2.2 Violazione dell'articolo 125 comma tre cod. proc.pen. e vizio di motivazione della ordinanza emessa dal GIP in assenza di adeguata motivazione. Considerato in diritto 1.Il primo motivo di ricorso è fondato e rende superfluo l'esame del secondo. L'appello ex art. 310 cod. proc.pen. ha per oggetto un provvedimento adottato a norma dell'art. 304, comma 2 cpp nel corso di giudizio abbreviato. nei procedimenti per Giova ricordare che secondo consolidato orientamento criminalità organizzata, la deroga alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale stabilita dall'art. 21 bis D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modificazioni in legge 7 agosto 1992 n. 356 che si riferisce anche ai termini dei procedimenti incidentali, come appunto le impugnazioni avverso provvedimenti cautelari emessi - vale solo per la fase delle indagini preliminari. In un caso analogo a questo, facendo applicazione della detta disposizione questa Sezione ha precisato che la sospensione non può, operare per l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza con la quale il tribunale abbia sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. ( Sez.2, Ordinanza n.44209 del 12/10/2005 Rv.233318). L'ordinanza citata richiama anche la motivazione della pronuncia delle Sezioni unite n.12 del 26 giugno 1996, Giammaria, da cui risulta che la differente disciplina -non soggetti alla riservata ai procedimenti incidentali de libertate nelle altre fasi norma derogatoria in esame - trova ragione proprio nei caratteri peculiari della fase preliminare: il tutto secondo una ragionevole e plausibile scelta del legislatore. Poiché il procedimento nei confronti del RO non era più pendente nella fase delle indagini preliminari, ma nella fase del giudizio, in quanto l'imputato era già stato ammesso al rito abbreviato, deve ritenersi operante la sospensione dei termini e, per l'effetto, l'udienza non poteva essere celebrata. 2 B Ne consegue che la fissazione dell'udienza camerale durante il periodo feriale e la sua trattazione in assenza della difesa, che ne aveva tempestivamente eccepito l'irritualità, chiedendo un rinvio a data non compresa nel detto periodo, ha determinato la nullità denunciata. L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame del secondo relativo al merito della decisione assunta. Si impone di conseguenza l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta che in diversa composizione procederà a nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Caltanissetta. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp att cod. proc.pen. Così deciso il 1/12/2020 Il Consigliere Estensore Il Presidente LUCIANO IMPERIALI MARIA DANIELA BORSELLINO 妗 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE LE 2021. IL in Cancellige IL CANCIAL E 3