Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2020, n. 439
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Sentenza 1 dicembre 2020

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In materia di procedimenti per reati di criminalità organizzata, la deroga alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale, stabilita dall'art. 21-bis d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 - che si riferisce anche ai termini dei procedimenti incidentali - vale solo per la fase delle indagini preliminari e non può, di conseguenza, operare per il procedimento incidentale di appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nel corso di giudizio abbreviato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2020, n. 439
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 439
    Data del deposito : 1 dicembre 2020

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