Sentenza 14 marzo 2007
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, non grava sul direttore sanitario dell'Azienda U.S.L. la responsabilità della gestione dei rifiuti prodotti dalla Unità Sanitaria Locale, in quanto la sua competenza è limitata all'organizzazione dei servizi sanitari, settore estraneo a quello amministrativo della gestione dei rifiuti e della tutela dell'ambiente. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che il responsabile dei rifiuti prodotti dalla U.S.L. può essere individuato nel direttore generale e/o nel direttore amministrativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2007, n. 26481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26481 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Presidente - del 14/03/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 820
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 31323/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL LI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 5.5.2006 dal Tribunale monocratico di Sanremo.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. ONORATO PIERLUIGI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - In seguito a opposizione a decreto penale di condanna, il Tribunale monocratico di Sanremo, con sentenza del 5.5.2006, ha dichiarato IO MA colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 2, perché - quale responsabile della USL n.
1 Imperiese - aveva depositato in modo incontrollato nel piazzale della sede legale della USL rifiuti vari non pericolosi (fatto commesso in Bussana di Saneremo sino al 22.9.2001); e per l'effetto, in concorso con le attenuanti generiche, l'ha condannato alla penna di Euro 2.000,00 di ammenda.
In particolare, il giudice ha accertato e ritenuto:
- che nell'area retrostante Villa Spinola - in passato struttura ospedaliera e attualmente adibita a sede della USL n. 1 Imperiese - erano accatastati alla rinfusa rifiuti di vario genere (lastre radiografiche vetuste, a volte risalenti agli anni '50 e '60, vecchi referti radiologici, sacchi di plastica contenenti materiale inerte, un'autovettura bruciata, etc.);
- che responsabile di siffatto deposito incontrollato di rifiuti era il direttore sanitario dell'USL, e quindi il Dott. MA IO, il quale, avendo un dovere di vigilanza e organizzazione dal punto di vista igienico sanitario, non ha adeguatamente controllato il processo di raccolta e smaltimento dei rifiuti in oggetto.
2 - Il difensore del MA ha proposto ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di due motivi. Col primo deduce inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 7, e del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 5, giacche' il potere e il dovere di provvedere allo smaltimento dei rifiuti abbandonati non spetta al direttore sanitario, ma al direttore generale e/o al direttore amministrativo dell'ASL.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta carenza e manifesta illogicita' della motivazione, giacché il giudice di merito non ha considerato che l'agente accertatore del Corpo Forestale, nella sua deposizione testimoniale, aveva precisato che al momento del sopralluogo "il responsabile dei controlli era RE IO, direttore amministrativo dell'USL", e che un altro teste, dirigente dell'Ufficio Personale dell'USL, aveva escluso che il direttore sanitario avesse compiti operativi e quindi di controllo. Con memoria scritta aggiuntiva il difensore ha eccepito anche la prescrizione del reato.
3 - Ritiene il collegio che l'imputato doveva essere assolto per non aver commesso il fatto.
Il giudice di merito, dopo aver analizzato la nozione di "rifiuto" e quella di "abbandono" e di "deposito incontrollato" di rifiuti, ha accertato che nell'area retrostante Villa Spinola erano abbandonati da tempo rifiuti eterogenei, risalenti anche agli anni '50 e '60, senza preoccuparsi di verificare se detti rifiuti provenivano dalla struttura ospedaliera un tempo insediata nella villa (come poteva far pensare la qualita' di molti rifiuti, come le lastre radiografiche, i referti, radiologici, etc.) o se provenivano dalla Unita' Sanitaria Locale che vi si era insediata successivamente.
Ma soprattutto il giudice di merito ha attribuito la responsabilità dell'abbandono dei rifiuti al direttore sanitario dell'USL, senza considerare che questi a norma del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 7, (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma della L. 23 dicembre 1992, n. 421, art. 1), è un medico "che dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza".
Giova ricordare che, anche nel contiguo settore dei servizi ospedalieri, il direttore sanitario si limita a dirigere l'ospedale cui è preposto solo ai fini igienico - sanitari (D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, ex art. 5, che elenca anche una serie di competenze particolari, del tutto estranee alla materia dei rifiuti). Di contro, il direttore amministrativo dell'USL, sempre a mente del succitato dell'art. 3, comma 7, è un laureato in discipline giuridiche o economiche che "dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale".
A norma del medesimo art. 3, comma 4, il direttore sanitario e il direttore amministrativo coadiuvano, nei rispettivi settori di competenza, il direttore generale dell'USL, al quale, secondo il citato articolo, comma 6, sono riservati "tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale". Sulla base di questa disciplina dettata dal D.Lgs. n. 502 del 1992, il responsabile della gestione dei rifiuti prodotti dalla USL può essere individuato nel direttore generale e/o nel direttore amministrativo, ma non nel direttore sanitario, il quale ha competenza solo nell'organizzazione dei servizi sanitari, che sono sicuramente estranei al settore amministrativo della gestione dei rifiuti e della tutela dell'ambiente.
Le sentenze di questa Corte citate dal giudice di merito a sostegno della sua tesi o non sono pertinenti al tema, o non possono condividersi, prive come sono di sostegno testuale (v. Cass. sez. 3^, n. 10155 del 9.6.1994, Bencini, RV. 199345; Cass. sez. 3^, n. 11660 del 21.9.1994, P.M. in proc. Nolli, RV. 200525; Cass. sez. 4^, n. 8442 del 7.5.1996, Rossattini, RV. 206263). Ne deriva che, pur essendo già maturata la prescrizione del reato, la impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, perché il MA doveva essere assolto per non aver commesso il fatto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non ha commesso il fatto. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2007