Sentenza 25 giugno 2004
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 473 cod. pen. l'uso commerciale di marchi contraffatti, riprodotti su adesivi e pezzi di stoffa ("paches"), che non siano stati applicati al prodotto da contrassegnare, in quanto riveste autonoma rilevanza penale l'uso del marchio in sé, prescindendo dalla sua applicazione al prodotto industriale. (In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto correttamente integrata la fattispecie di cui all'art. 473 cod. pen. nell'uso di marchi contraffatti riprodotti in diverse migliaia di distintivi di squadre professionistiche di calcio, di serie A e B, nonché di squadre professionistiche di pallacanestro americane e di marche automobilistiche o motociclistiche, destinati ad essere applicati su determinati prodotti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2004, n. 36292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36292 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 25/06/2004
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 1129
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 11213/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Claudio Zilioni, difensore di ZI AU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 9 dicembre 2003. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Gialanella Antonio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Sentito l'avv. Giovanna Corrias Lucente, in difesa delle parti civile, quale sostituto processuale dell'avv. Poli che ha concluso, come da note scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Sentito, altresì, l'avv. Zilioni Claudio, difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BO AU, in qualità di legale rappresentante della Monogam 2 s.r.l., corrente in Brembate Sopra, era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Bergamo, dei reati seguenti: A) art. 648, per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di profitto, marchi contraffatti, specificamente indicati in rubrica, di provenienza delittuosa in quanto compendio del reato di contraffazione di cui all'ari 473 c.p.; B) 473 c.p., perché, senza essere concorso nel reato dì contraffazione o alterazione dei marchi o segni distintivi - nazionali od esteri - delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ne faceva uso ponendoli in commercio o vendendoli a 148 ditte operanti in tutta Italia. In particolare, erano stati sottoposti a sequestro, da parte della Guardia di Finanza di Verona, i seguenti prodotti: diverse migliaia di distintivi di squadre professionistiche di calcio, di serie A e B;
in particolare, oltre venticinquemila distintivi della società calcistica MI;
ottomila distintivi, circa, di squadre professionistiche di pallacanestro americane e migliaia di altri distintivi, di marche automobilistiche o motociclistiche.
Con sentenza del 28 settembre 1999, il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, dichiarava il BO colpevole del reato di cui al capo B), limitatamente a trenta tipologie di etichette individuate in perizia e, con le attenuanti generiche ed i benefici di legge, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia, lo condannava, altresì al risarcimento del danno in favore della costituite parti civili Juventus F.C. s.p.a. e MI A.C. s.p.a., nella misura da liquidarsi in separata sede;
lo assolveva, invece, dal reato sub A), in quanto assorbito nel reato sub B) ai sensi dell'art. 15 c.p.. Pronunciando sul gravame interposto dal difensore dell'imputato, la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava l'impugnata pronuncia, oltre consequenziali statuizioni di legge.
Avverso l'anzidetta decisione, il difensore dello stesso BO propone ora ricorso per cassazione che affida alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente deduce inosservanza delle norme penali di cui agli artt. 473 e 474 c.p., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto la fattispecie di cui all'art. 473 in luogo di quella prevista dall'art. 474 c.p. e la penale responsabilità dell'imputato pur al di fuori dei casi in cui la registrazione del marchio produce i suoi effetti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. Argomenta, al riguardo, che, non essendo stati registrati gli specifici prodotti su cui erano applicati i marchi, non opererebbe la tutela penale ne' tanto meno sussisterebbe la fattispecie di cui all'art. 473 c.p.. La censura è destituita di fondamento, risultando pienamente condivisibili le argomentazioni del giudice di merito, che ha peraltro recepito l'interpretazione resa da questa stessa Corte con sentenza n. 3674 del 16.9.1997, nell'ambito del procedimento cautelare relativo al sequestro cui i distintivi contraffatti erano stati sottoposti. La tutela penale del marchio, diversa da quella civilistica, non implica che il marchio sia stato già impresso sul prodotto, ma semplicemente la sua riferibilità ad un prodotto industriale già registrato ai fini della tutela. Ora, nel caso di specie, si trattava di pezzi (o patches) di stoffa o adesivi riproducenti marchi contraffatti, e verosimilmente destinati ad essere applicati anche su capi di abbigliamento, e dunque su prodotti coperti da registrazione.
Non v'è, allora, che da confermare l'interpretazione espressa da questa stessa Sezione, con la menzionata pronuncia emessa proprio nell'ambito del procedimento cautelare riguardante la stessa fattispecie delittuosa e lo stesso imputato. Al di là della riferibilità della sentenza medesima alla fase cautelare, è stato chiaramente enunciato il principio di diritto che, pur funzionale alla verifica del fumus commissi delicti in quel momento, aveva comunque una sua valenza giuridica che, ad ogni modo, va in questa sede ribadita. Nel senso che la tutela predisposta dall'art. 473, prima parte, prescinde dall'apposizione del marchio sul singolo prodotto industriale registrato, mirando a tutelare il marchio in sè nella sua funzione identificativa della provenienza di un determinato prodotto registrato (cfr., pure Cass. sez. 5, n. 4305 del 24.4.1996, rv. 204837, secondo cui l'uso di marchi e segni distintivi, punito dall'art. 473, essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e, comunque, se ne distingue, differenziandosi, così, dalla distinta fattispecie di cui all'art. 474 c.p. Parimenti l'uso di marchio o segno contraffatto o alterato di cui alla seconda parte dello stesso articolo, comma primo (che, peraltro, è l'ipotesi ricorrente nella fattispecie), l'uso si riferisce al marchio in sè, indipendentemente dalla sua applicazione al prodotto industriale.
Resta da dire che, certamente, la fattispecie in questione non era sussumibile nel paradigma dell'art. 474, che si riferisce alla diversa ipotesi dell'introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio, della detenzione per la vendita o della messa in vendita o, comunque, della messa in circolazione di prodotti industriali (o opere dell'ingegno) recanti già impressi marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti od alterati. Il secondo motivo deduce inosservanza della norma penale di cui all'art. 473 c.p., nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto sussistente la fattispecie prevista nel menzionato articolo, nonostante che il marchio non fosse stato applicato sopra alcun prodotto;
mancanza di motivazione, emergente dal testo del provvedimento impugnato, nella parte in cui la stessa Corte territoriale non ha provveduto in ordine ad alcuno dei motivi di diritto svolti, sul punto, nell'atto di appello, limitandosi a richiamarsi all'autorità della sentenza di questa Suprema Corte, intervenuta nella fasi, delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. In proposito, deve essere, certamente, ribadita l'interpretazione secondo cui la tutela penale del marchio prescinde dall'uso che si faccia del segno contraffatto, proteggendo il marchio come valore in sè, tant'è che l'uso di quello contraffatto configura l'autonoma ipotesi delittuosa prevista nella seconda parte del comma primo dello stesso art. 473 c.p.. Nel caso di specie, si trattava proprio dell'uso di marchi contraffatti, riprodotti su elementi accessori, destinati, anche, ad essere applicati su determinati prodotti, in funzione di abbellimento e, forse, per dissimularne la provenienza;
e l'uso consisteva nella commercializzazione degli stessi, attraverso la vendita a diverse ditte operanti nel territorio nazionale.
3. - Il terzo motiva denuncia inosservanza della norma penale di cui all'art. 473 c.p.; inosservanza della normativa di cui il giudice deve tener conto nell'applicazione della norma penale e, precisamente, nella parte in cui la Corte di appello ha dato un'interpretazione della norma di cui al menzionato art. 473 divergente dall'interpretazione orientata sulla scorta della normativa comunitaria;
inosservanza di norme previste a pena di nullità, nella parte in cui la Corte di appello ha omesso di devolvere alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee la questione di interpretazione della norma comunitaria, nonostante che dal suo tenero si discosti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed) c.p.p..
In proposito, appare ineccepibile il rilievo della Corte di merito che - nel prendere atto che la direttiva n. 89/104/CEE prevede, tra le facoltà del titolare del marchio registrato, quella di vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni;
di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno;
di importare od esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso;
di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità, senza tuttavia prevedere che la legislazione di uno Stato possa vietare la creazione e la commercializzazione di supporti materiali recanti l'effigie di marchi contraffatti - ha ritenuto che la stessa direttiva non impediva che ciascun Stato membro possa optare per una tutela penale anticipata, sì da punire anche le condotte prodromiche alla concreta applicazione dei marchi contraffatti ai prodotti industriali rientranti nell'ambito del diritto di privativa. Tutela che è assicurata dal nostro ordinamento penale proprio attraverso la punizione di attività di contraffazione dei marchi, indipendentemente, dall'uso che se ne faccia. La corretta interpretazione della norma, in linea con il significato e la valenza della direttiva, non richiedeva, ovviamente, la rimessione della questione interpretativa alla Corte di Giustizia, previa sospensione del procedimento.
4. - Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali ed a quelle sostenute dalle parti civili in questo grado del giudizio e liquidate, per ciascuna, in euro 1.200,00 di cui euro 100,00 per spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2004