Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8484 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
08484/0 2 Aula A REPUBBLI A IT LI blo Italiano orte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. R.G.n.20344/ dr. Vincenzo Mileo Presidente 1999 dr. Michele De Luca Consigliere Cron.23375 dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Rep. Consigliere rel. Ud.27.02.2002 dr. Donato Figurelli Consigliere dr. Attilio Celentano ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: fullin persona del suo procuratore speciale, avv. - Società di Trasporti e Servizi Ferrovie dello Stato S.p.A. per Azioni - Giancarlo Alvino, in virtù dei poteri conferitigli dall'Am- ministratore Delegato della Società con procura notar Paolo Castellini 23 febbraio 1999, rep. 56911, registrata il 5 mar- zo 1999, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Nicola Corbo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma alla via Sesto Rufo n. 23, giusta procura speciale a margine ricorrente%;B del ricorso, 874
CONTRO
NN NI, residente in [...], rappresentato e difeso -- 1 dall'avv. Ugo Colonna, già elettivamente domiciliato in Roma alla via Gioacchino Belli n. 18 presso lo studio dell'avv. Francesco Roma, ed ora domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania 2 novembre 1998, n. 3390/98, n. 2685/96in data 27 ottobre - R.G.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 27 febbraio 2002; udito l'avv. Nicola Corbo per la ricorrente;
B udito l'avv. Francesco Pizzuto per delega dell'avv. Ugo Co- lonna per il resistente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - 2 Svolgimento del processo. Nel 1991 il signor NI NN prestava servizio alle dipendenze dell'Ente F.S. presso il Dipartimento di Milano, con mansioni di Capo-deposite superiore. Nello stesso anno, in applicazione degli accordi sinda- cali trasfusi nei verbali di accordo del 17 e del 26 luglio 1991, a loro volta in applicazione di quanto sta- bilito dagli artt. 103 e 106 deL CCNL di categoria, i singoli compartimenti avviavano le cd. procedure di "valorizzazione" ai fini dell'accesso, fra l'altro, alla categoria VIII Area V (Quadri). I NN partecipava presso il Compartimento di appar- tenenza, alla procedura di valorizzazione definita nel- Прило l'accordo 17 luglio 1991 come "tipologia B" e il 15 no- vembre 1991 otteneva l'idoneità professionale per l'in- quadramento a Capo-deposito Sovraintendente. Il successivo 5 dicembre 1991, in accoglimento di domanda da lui stesso presentata, il NN veniva trasferito al Compartimento di Palermo, dove continuava a svolgere le man- sioni di Capo-deposito Superiore. Con ricorso depositato il 2 giugno 1994 il NN si rivol- geva al RE di Catania, g.d.l., sostenendo che, essendo in possesso della precitata abilitazione professionale otte- nuta in espletamento della procedura denominata "tipologia B" egli avrebbe avuto diritto ad ottenere anche presso il Compar- - 3 timento di Palermo la qualifica di Capo-deposito Sovrain- tendente, per la quale gli erano stati preferiti dei di- pendenti aventi minore anzianità di servizio nella qualifi- ca e privi della suddetta idoneità. Il ricorrente chiedeva pertanto che il giudice adito volesse dichiarare il diritto di esso ricorrente all'inquadramento nella qualifica richiesta, condannando conseguentemente le Ferrovie dello Stato s.p.a. a disporre l'inquadramento retroattivo con ogni conseguenza giuridica ed in ordine alla retribuzione.
2. F.S. S.p.A. si costituiva in giudizio, contestando la doman- da attrice, ed in particolare osservando che il conseguimento dell'idoneità in base alla valorizzazione di tipo "B" presso funds il Compartimento di Milano non poteva essere utilizzata dal NN presso il Compartimento di Palermo, poichè qust'ulti- mo aveva utilizzato la diversa valorizzazione di tipo "A". Il RE adito, con sentenza n. 1720/95, accoglieva in parte la domanda proposta dal NN. Il RE dichiarava il diritto del NN al risarcimento del danno subito per effetto del mancato inquadramento nella qualifica superiore a decorrere dall'1.8.1992, danno pari alle differenze retri- butive, comprensive di rivalutazione monetaria ed interessi legali. Avverso tale sentenza interponeva appello il NN, lamen- tandone la erroneità sotto diversi profili, e chiedendo 4 quindi l'integrale accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo, previa integrazione del contraddit- torio nei confronti dei dipendenti illegittimamente promossi. Ripristinatosi il contraddittorio, si costituiva la società Ferrovie dello Stato s.p.a., contestando quanto dedotto dal- l'appellante con il proposto gravame di cui chiedeva pertan- to il rigetto, e proponendo a sua volta appello incidentale avverso il capo della pronuncia, che aveva condannato la società al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente. Il Tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava sia l'appello principale che quello incidentale, compensando integralmente le spese di giudizio. CK Osservava il Tribunale che si era in presenza di una palese violazione dei criteri di scelta, avendo l'Ente datoriale o- messo di valutare il requisito fondamentale della idoneità conseguita dal NN sia pure presso altro compartimento, violazione peraltro dalla quale non poteva derivare l'attri- buzione da parte del giudice al NN della qualifica su- periore, essendo;
pur sempre in presenza di una valutazione ri- servata al datore di lavoro. Avverso detta sentenza la società Ferrovie dello Stato ha pro- posto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'intimato ha resistito con controricorso. F.S. ha depositato memoria. Motivi della decisione. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa -5- applicazione dell'art.112 c.p.c. e di ogni altra norma e principio in materia di corrispondenza fra chiesto e pro- nunziato, di regolare costituzione del rapporto processua- le in specie nei giudizi aventi ad oggetto procedimenti di promozione%;B omessa e insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). La ricorrente deduce che lo stesso NN aveva chiaramen- te evidenziato che la sua domanda era stata sin dall'inizio di contenuto esclusivamente "demolitorio";B che la rileva- zione della mancata integrazione del contraddittorio doveva condurre al rigetto della domanda medesima;
che è erronea la sentenza impugnata, che ha confermato l'accoglimento di una domanda risarcitoria mai proposta, con ciò violando i limiti di corrispondenza fra chiesto e pronunziato di cui all'art. 112 c.p.c. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 103 e 106 del CCNL di categoria 1988 nonchè di ogni altra norma e principio in materia di diritto all'accesso alle qualifiche superiori, tramite procedi- menti promotivi%;B violazione dell'art. 2697 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia di risarcimento del danno. La ricorrente deduce che, attraverso le pronunzie prima del RE e poi del Tribunale, il NN si è visto attribuire un diritto del quale non era titolare, in violazione anche dei principi in materia di prova enunciati dall'art. 2697 c.c., - 6 - nonchè dei principi elaborati dalla Cassazione com spe- cifico riferimento all'ipotesi di partecipazione ai proce- dimenti promotivi, che tutti postulano anche nel caso - di pronunzie meramente risarcitorie la dimostrazione - dell'effettiva perdita di chances. Nel caso di specie il NN non aveva dimostrato la perdita della chance in relazione alla mancata possibilità di utilizzo dell'idonei- tà ottenuta attraverso la valorizzazione "B" nè presso il Compartimento di Milano nè presso quello di Palermo;
nè aveva dimostrato la titolarità, sotto altro aspetto, del diritto all'attribuzione della qualifica superiore per espletamento delle mansioni alla data del 1° dicembre 1991. Osserva la Corte che è infondato il primo motivo di ricorso. juill La ricorrente lamenta che è stata accolta una domanda a ti- tolo risarcitorio, che il NN non avrebbe proposta. Ma la domanda proposta fin dall'inizio dal dipendente pro- spettava due richieste, come ritenuto dal Tribunale: il NN, infatti, da una parte chiedeva l'inquadramento retroattivo nella qualifica superiore, e dall'altro la con- danna della convenuta ad ogni conseguenza giuridica ed eco- nomica in ordine alla retribuzione. Pertanto la domanda pre- detta era rivolta non solo all'inquadramento retroattivo, ma anche ad una specifica condanna al pagamento delle diffe- renze retributive. Sul punto ha osservato il Tribunale che, per costante orientamento giurisprudenziale, allorchè il -7- conseguimento di una qualifica superiore dipende non da determinati automatismi, ma da una valutazione comparativa da compiersi ad opera del datore di lavoro, il dipendente il quale denunci la violazione da parte del datore delle norme afferenti ai criteri di scelta e quindi, in definiti- va, di quei principi di correttezza e buona fede che devo- no presiedere allo svolgimento del rapporto di lavoro, po- trà far valere non già il proprio diritto alla promozione - da ritenersi insussistente essendo rimesso alla valutazione del datore di lavoro -, bensì il diritto ad un risarcimento del danno commisurato alla retribuzione della qualifica supe- riore rivendicata (Cass. S.U. 19 ottobre 1990 n. 10178). E l'integrazione del contraddittorio non è necessaria, quando il lavoratore si limiti a chiedere il risarcimento del danno (Cass. 28 novembre 1998 n. 12128). Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso. La ricorrente non riporta invero le norme contrattuali e le altre disposizioni che sarebbero state violate dal Tribunale. Questo però ha congruamente motivato in ordine alla violazione dei criteri di scelta, evidenziando che l'Ente datoriale ave- Va omesso di valutare il requisito fondamentale dell'idoneità conseguita dal NN sia pure presso altro compartimento - violazione dalla quale non poteva derivare l'attribuzione da parte del ciudice al NN della qualifica superiore, trovan- doci pur sempre in presenza di una valutazione riservata al da 8 - tore di lavoro Come ha osservato il Tribunale, le Ferrovie dello Stato, nell'effettuare le suddette promozioni alla qualifica di Capo Deposito Sovrintendente, avrebbero dovuto considerare la idoneità conseguita dal NN alla copertura dei posti resisi vacanti, esponendo eventualmente le ragioni di ca- rattere tecnico, professionale e funzionale, che non con- sentivano l'attribuzione allo stesso della qualifica in oggetto. Nè la sentenza impugnata viene contestata con specifiche fundi censure in ordine ad una diversa lettura dell'art. 103 del CCNL, richiamato dal Tribunale a pag.
6. Il ricorso deve essere in conseguenza rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono li- quidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del resistente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rim- borsare alla controparte le spese del giudizio, liquidate in euro 9,30 - oltre duemila euro per onorario, da distrarsi in favore dell'avv. Ugo Colonna dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2002. 9 Il Presidente (dr. Vincenzo Mileo) inceurs millo Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli)"Jount. "Fymell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria E oagi,83 810.202 R P U IL CANCELLIERE I е D , O 0 A L 1 S L S . O T A B R T I , A . ' D A L N S A L E T E P 3 S S D 7 I - O I P 8 N S - G N M 1 I E O 1 S A A I E D D A G E E T , O G O T N E T R E L I T S R S E I I A D G L E L O R E D - 10 -