Sentenza 22 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2003, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITAHAN02 768 /03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro ! Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 17353/1 Consigliere Сгод 6300 Dott. Fernando LUPI Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. ! Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud.04/12/02 : Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente SENTENZA !sul ricorso proposto da;
inistero Tesoro MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministre pro tempore, domiciliatė in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che Id rappresenta e difende ope legis;
! ! - ricorrente
contro
LL IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 90, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MIUCCIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE ! TRIMARCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 5109 avversO la sentenza n. 134/00 del Tribunale di I ! -1- MESSINA, depositata il 22/06/00 R.G.N. 557/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo ! STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per 1'accoglimento del quinto e sesto motivo e rigetto nel resto. : | I : I ! |-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al RE di Messina depositato in data 4 febbraio 1997, MI CL chiedeva il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'assegno di - invalidità, negatogli all'esito del procedimento amministrativo. Si costituivano il Ministero dell'Interno e quello del Tesoro, entrambi convenuti in giudizio, i quali contestavano la fondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto. Disposta ed espletata consulenza medico-legale, con sentenza del 22 gennaio 1998, il RE accoglieva la domanda, ritenendo sussistenti le condizioni di invalidità legittimanti il riconoscimento della prestazione richiesta, con decorrenza dal novembre 1996. Avverso tale decisione, entrambi i Ministeri proponevano appello, sostenendo che il RE aveva a torto affermato lo stato di invalidità della assistita, basandosi sulle erronee conclusioni della consulenza tecnica. Ricostituitosi il contraddittorio, la MA contestava il gravame, proponendo, a sua volta, appello incidentale per vedersi riconoscere il proprio diritto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Disposta ed espletata nuova consulenza medico-legale, con sentenza del 10 marzo-22 giugno 2000, l'adito Tribunale di Messina rigettava l'appello principale cd, in accoglimento di quello incidentale, dichiarava il diritto di MI MA ad ottenere l'assegno di invalidità, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono il Ministero dell'Interno e quello del Tesoro con nove motivi. Resiste la MA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi quattro motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi, i Ministeri dell'Interno e del Tesoro, denunciando violazione falsa applicazione dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n.118 e motivazione ornessa, insufficiente e contraddittoria (art.360 nn. 3 c 5 c.p.c.), si dolgono che il Tribunale di Messina abbia recepito acriticamente le conclusioni della consulenza medico-legale disposta in secondo grado, senza motivare in ordine al contrasto esistente rispetto alla consulenza di primo grado, alla propria preferenza a favore di quella di secondo grado ed alla stessa decorrenza dello stato invalidante. Le consure, nella loro diversa articolazione, sono infondate. Va in proposito preliminarmente osservato che, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare- in tema di trattamento di invalidità costituisce tipico G accertamento di fatto la valutazione espressa dal giudice del merito in ordine alla obiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, nonché alla incidenza delle stesse sulla capacità di utilizzazione delle energie lavorative. Tale accertamento è incensurabile in questa sede quando è sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici che consenta di identificare l'iter argomentalivo posto a fondamento della decisione. Cio' in quanto il controllo di legittimita' non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma si estrinseca nella verifica sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, cui e' appunto riservato l'apprezzamento dei fatti e degli clementi di prova acquisiti al processo (ex plurimis, Cass.11 gennaio 2000 n.225). Wo In tale corretta prospettiva, la censura non p essere condivisa, giacché il 则 Tribunale, con motivazione congrua e priva di contraddizioni, ha evidenziato come il nominato consulente, nel rispondere ai quesiti postigli, aveva affermato che la MA presentava infermità tali da comportare il riconoscimento del richiesto beneficio, sin dalla presentazione della domanda amministrativa, a causa delle seguenti malattie invalidanti: "cardiopatia ischemica in ipertesa in II classe NYHA, broncopatia cronica, artrosi polidistrettuale, Il Giudice d'appello ha tenuto a precisare che le conclusioni del CTU, così come la relativa quantificazione percentuale derivatene erano da condividere perché correttamento motivate u basate su adeguati esami, con l'ulteriore specificazione che le stesse andavano preferite a quelle prese dal consulente nominato in primo Duch grado, essendo da condividere le ragioni scientificamente verificabili, con le quali in consulente nominato in secondo grado aveva giustificato la decisione di discostarsene in relazione alla data di perfezionamento del requisito sanitario, La censura di violazione di legge, pertanto, è priva di ogni consistenza, non ravvisandosi alcun contrasto tra quanto accertato ed argomentato dal Tribunale ed il dettato legislativo. Analogamente privo di fondamento è il preteso vizio di motivazione da cui sarebbe affetta l'impugnata sentenza, non essendo ravvisabile, per quanto esposto, ncll'iter argomentativo del Giudice a quo alcuna deficienza o incongruenza ed esprimendo le critiche delle parti alla consulenza medico-legale una diversa valutazione della incidenza delle riscontrate malattie, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità. Con il quinto ed il sesto motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.13 e 19 della legge 118/1971 e dell'art.101 c.p.c., nonché omessa motivazione (art.360) nn. 3 e 5 c.p.c.), censurano la impugnata decisione avero essa tenuto conto che, secondo il richiamato art.13. рег per non l'ottenimento del richiesto beneficio, non è sufficiente il raggiungimento di una certa soglia invalidante, essendo altresì necessario ii possesso degli ulteriori requisiti, tra i quali, il mancato superamento del 65° anno di età; nella specie, 1 pertanto, essendo l'assicurata nata il [...], il bencficio, riconosciuto con decorrenza 1 luglio 1994, non poteva protrarsi oltre il 16 marzo 1995. La censura merita accoglimento. Invero, come chiarito in analoghe occasioni da questa Corte, la pensione o l'assegno di invalidita' civile di cui agli artt. 12 e 13 della legge 30 Marzo 1971, n. 118, non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di invalidita' a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva -o che, comunque, nëal compimento del sessantacinquesimo anno di eta' abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale cia' -, come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per invalidita' gia' in godimento, e come e' stato espressamente Ч confermato dall'art. 8 del D.Lgs. 23 novembre 1988 n.509 (ex plurimis, Cass. 8 giugno 2001 n.7807). Discendo l'accoglimento dei proposti motivi (quinto e sesto), con assorbimento del settimo che solleva analoga questione sotto diverso profilo. Inammissibili sono invece l'ottavo ed il nono motivo di ricorso (art.360 nn. 3 c 5 c.p.c.), con cui i ricorrenti si dolgono che i Giudici di merito, in violazione dell'art.13 legge n.118/1971, non abbiano accertato se accanto al requisito sanitario sussistessero anche gli ulteriori requisiti, quale quello socio-economico e quello della incollocazione. Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio (ex plurimis, Cass. 7 giugno 1996 n. 5317; Cass 13 aprile 1995 n.4217) secondo cui, in materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dagli am. 12 c 13 della 1. 30 marzo 1971 n.118, il c.d. requisito economico integra (diversamente dal requisito reddituale in relazione alle prestazioni pensionistiche dell'INPS) non già una mera condizione di erogabilità della prestazione, ma un elemento costitutivo del diritto fatto valere dall'interessato, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Tali deducibilità e rilevabilità d'ufficio, peraltro, debbono essere rapportate alle preclusioni che possono determinarsi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno, formatosi. ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario per effetto della mancata impugnazione della - decisione implicita (in quanto relativa ad una indispensabile premessa o ad un presupposto logico-giuridico della pronuncia) in ordine all'esistenza dei requisito economico;
mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per la prima volta in appello o è rilevabile d'ufficio dal giudice di secondo grado, del quale il Ministero dell'Interno può consurare, con ricorso por cassazione, la decisione espressa o - implicita – relativa alla sussistenza dello stesso requisito economico, deducendo, in caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia. Tenuto conto di questo principio, con riferimento al caso in esame va osservato che, avendo il RE accolto la domanda della MA, riconoscendole il diritto all'assegno, ha evidentemente ritenuti sussistente il requisito reddituale c quello della incollocazione, costitutivi del diritto medesimo. Senonché, la decisione di primo grado è stata impugnata in grado di appello dal Ministero sotto profili diversi da quello concernente sia il requisito socio- 拿 economico che quello della incollocazione, la cui esistenza deve ormai ritenersi coperta dal giudicato e perciò non più suscettibile di contestazione. Per quanto esposto il ricorso va accolto con riguardo ai soli quinto e sesto motivo. Conseguentemente l'impugnata sentenza va cassata in relazione alle censure accolto, e decidendosi nel merito, ai sensi dell'art. 384, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore della resistente, dell'assegno di invalidità sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto ed il sesto motivo di ricorso c rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito. condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della resistente, dell'assegno di invalidità sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo, Roma, 4 dicembre 2002. Il Il Consigliere est. Verofth в а л п IL CANCEL Depositato in Can go * 2003 welle I , D LLO SSA BO 10 , TA I RT. NI SPESA D 33 STA ELL'A 5 . PO N D G IM 11-8-73 SI O A A SEN D D , S TE I REGISTRO ESEN A E IRITTO G LEG D A ELL O D