CASS
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 7689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7689 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - GI NA AN AR DE TI CO AR MA PP SG SENTENZA sul ricorso proposto da: NO OL, nato a [...] il giorno 4/5/1985 rappresentato ed assistito dall’avv. Jacopo Cappetta - di fiducia avverso la sentenza in data 18/9/2025 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Fiore, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18 settembre 2025 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza in data 24 settembre 2024 del Tribunale di Monza con la quale era stata affermata la penale responsabilità di OL NO in relazione ai reati di ricettazione (art. 648 cod. pen.) accertato in data 19 febbraio 2019 e di truffa (art. 640 cod. pen.) commesso in data 21 gennaio 2019. In sintesi, si contesta all’imputato di avere acquistato o comunque ricevuto un assegno bancario intestato a OR LE denunciato smarrito da quest’ultima in data 22 novembre 2018 (capo A della rubrica delle imputazioni) nonché, dopo avere pernottato per alcuni giorni presso il b&b “Rosy” di Burago Molgora, di avere consegnato alla titolare l’assegno bancario di cui al capo A compilato per l’importo di 400,00 euro facendosi restituire la somma di 150,00 in contanti così, con tali artifici e raggiri, procurandosi l’ingiusto profitto di detta somma con pari danno della persona offesa (capo B). All’imputato è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.
2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale Penale Sent. Sez. 2 Num. 7689 Anno 2026 Presidente: RG GIOVAN Relatore: MA CO AR Data Udienza: 27/01/2026 omesso di motivare sulla richiesta oggetto dei motivi nuovi depositati dalla difesa a sostegno della mancata sostituzione della pena detentiva. Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente che in data 28 agosto 2025 aveva depositato via PEC motivi nuovi corredati da allegati e da procura speciale e che la Corte di appello ha respinto la richiesta di sostituzione della pena ai sensi degli artt. 56 e 56-bis l. n. 689/1981 avendo esclusivo riguardo a quanto addotto dalla difesa nel quarto motivo di gravame ma non motivando su quanto indicato nei motivi aggiunti: in particolare la motivazione relativa alla richiesta di ammissione ai lavori di pubblica utilità fa riferimento solo alla disponibilità formulata dalla Fondazione San Carlo ma non anche a quella offerta dalla Caritas Ambrosiana indicata nei motivi aggiunti. A ciò si aggiunge, prosegue la difesa del ricorrente, che in generale la motivazione con la quale è stata negata la sostituzione della pena detentiva con quella dell’ammissione al lavoro di pubblica utilità sarebbe carente perché fondata solo sull’esame del curriculum criminale dell’imputato e non avrebbe tenuto conto degli elementi indicati al riguardo nei motivi nuovi.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 e 56-bis l. 689/1981 ed all’art. 598-bis, comma 4-ter, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale omesso di motivare sulla richiesta di sostituzione della pena sulla semilibertà sostitutiva. Sulla premessa che il vigente disposto dell’art. 598-bis cod. proc. pen. consente al Giudice di appello di applicare d’ufficio la sostituzione delle pene anche senza il preventivo consenso o richiesta dell’appellante allorché ritenga che ricorrono i presupposti di legge, si duole la difesa del ricorrente del fatto che la Corte di appello non ha dato applicazione a tale disposizione nonostante il fatto che l’imputato aveva comunque prestato al proprio consenso anche a detta sostituzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre, innanzitutto, premettere che i motivi di ricorso non vertono sull’affermazione della penale responsabilità dell’imputato con la conseguenza che la condanna dello stesso in relazione ad entrambi i reati in contestazione è da ritenersi già divenuta irrevocabile.
2. Manifestamente infondati sono, poi, entrambi i motivi di ricorso sopra riassunti che meritano di essere trattati congiuntamente. Occorre immediatamente osservare che la Corte di appello, con una motivazione congrua e di certo non manifestamente illogica, ha compiutamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di non applicare nei confronti dell’NO una pena sostitutiva di pene detentive brevi in quanto l’imputato ha ripetutamente dimostrato di non avere alcuna capacità concreta di adempiere agli obblighi connessi alle varie misure alternative ed ai benefici concessi nel passato, misure che non hanno sortito alcuna efficacia deterrente il che costituisce sintomo di mancata comprensione del significato delle opportunità di cui ha beneficiato. A giustificazione della valutazione negativa circa la possibilità che l’imputato adempia alle prescrizioni che dovrebbero essergli imposte in caso di sostituzione della pena con quelle del lavoro di pubblica utilità o, in alternativa, della detenzione domiciliare sostitutiva la Corte di appello ha ampiamente richiamato il curriculum criminale dell’imputato caratterizzato: a) da una condanna per evasione ritenuta dimostrativa dell’incapacità dello stesso di rispettare i limiti imposti dall'autorità giudiziaria;
2 b) dal fatto che dal 2011 al 2024 l'NO ha riportato continuativamente condanne per rapina, truffa (otto condanne), insolvenza fraudolenta, sostituzione di persona, ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito ed altro;
c) dal fatto che per varie condanne la sospensione condizionale della pena inizialmente concessa è stata revocata in considerazione delle condotte successive e che la detenzione domiciliare allo stesso concessa nel settembre 2019 è stata revocata dopo tre mesi e, altresì, che in tempi più recenti il disposto affidamento in prova del maggio 2022 è stato poi revocato nell’agosto 2023; d) dal fatto, infine, che successivamente ad una condanna a pena detentiva convertita in pena pecuniaria nel gennaio 2017, per fatti del 2016, risulta che l’imputato ha commesso ulteriori reati nel settembre 2018. Al riguardo ed in risposta alla doglianza del ricorrente che ha sottolineato che la valutazione negativa operata dalla Corte di appello sarebbe stata fondata esclusivamente sul curriculum criminale dell’imputato, evidenzia l’odierno Collegio che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di stabilire che «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 – 01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 – 01), requisiti certamente rispettati dalla Corte territoriale nel provvedimento qui esaminato. Ancora, ritiene il Collegio di evidenziare che la motivazione addotta dalla Corte territoriale riguarda la ritenuta generale impossibilità di procedere all’applicazione di una pena sostitutiva di pene detentive brevi ex art. 20-bis cod. pen. con la conseguenza che diviene del tutto irrilevante l’omesso esame della possibilità per l’imputato di svolgere lavoro di pubblica utilità presso la Caritas Ambrosiana invece che, come originariamente richiesto, presso la Fondazione San Carlo. Non ricorre pertanto il vizio di omessa motivazione in ordine a quanto proposto con i “motivi nuovi” – per il quale la difesa del ricorrente non ha, di fatto, neppure evidenziato la rilevanza – atteso che la motivatamente ritenuta impossibilità di procedere in ogni caso all’applicazione all’imputato del beneficio di cui all’art. 20-bis cod. pen. rendeva inutile l’esame delle modalità e del luogo ove il lavoro di pubblica utilità sostitutivo poteva essere svolto. Sul punto è solo il caso di ricordare che nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (in questo senso v. Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 4, n. 1149 del 24.10.2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv 233187). Quanto detto vale anche per le memorie difensive ex art. 121 cod. proc. pen. depositate in sede di giudizio di merito atteso che «L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza 3 logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive» (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578).
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CO AR MA GIOVAN RG 4
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Fiore, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18 settembre 2025 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza in data 24 settembre 2024 del Tribunale di Monza con la quale era stata affermata la penale responsabilità di OL NO in relazione ai reati di ricettazione (art. 648 cod. pen.) accertato in data 19 febbraio 2019 e di truffa (art. 640 cod. pen.) commesso in data 21 gennaio 2019. In sintesi, si contesta all’imputato di avere acquistato o comunque ricevuto un assegno bancario intestato a OR LE denunciato smarrito da quest’ultima in data 22 novembre 2018 (capo A della rubrica delle imputazioni) nonché, dopo avere pernottato per alcuni giorni presso il b&b “Rosy” di Burago Molgora, di avere consegnato alla titolare l’assegno bancario di cui al capo A compilato per l’importo di 400,00 euro facendosi restituire la somma di 150,00 in contanti così, con tali artifici e raggiri, procurandosi l’ingiusto profitto di detta somma con pari danno della persona offesa (capo B). All’imputato è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.
2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale Penale Sent. Sez. 2 Num. 7689 Anno 2026 Presidente: RG GIOVAN Relatore: MA CO AR Data Udienza: 27/01/2026 omesso di motivare sulla richiesta oggetto dei motivi nuovi depositati dalla difesa a sostegno della mancata sostituzione della pena detentiva. Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente che in data 28 agosto 2025 aveva depositato via PEC motivi nuovi corredati da allegati e da procura speciale e che la Corte di appello ha respinto la richiesta di sostituzione della pena ai sensi degli artt. 56 e 56-bis l. n. 689/1981 avendo esclusivo riguardo a quanto addotto dalla difesa nel quarto motivo di gravame ma non motivando su quanto indicato nei motivi aggiunti: in particolare la motivazione relativa alla richiesta di ammissione ai lavori di pubblica utilità fa riferimento solo alla disponibilità formulata dalla Fondazione San Carlo ma non anche a quella offerta dalla Caritas Ambrosiana indicata nei motivi aggiunti. A ciò si aggiunge, prosegue la difesa del ricorrente, che in generale la motivazione con la quale è stata negata la sostituzione della pena detentiva con quella dell’ammissione al lavoro di pubblica utilità sarebbe carente perché fondata solo sull’esame del curriculum criminale dell’imputato e non avrebbe tenuto conto degli elementi indicati al riguardo nei motivi nuovi.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 e 56-bis l. 689/1981 ed all’art. 598-bis, comma 4-ter, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale omesso di motivare sulla richiesta di sostituzione della pena sulla semilibertà sostitutiva. Sulla premessa che il vigente disposto dell’art. 598-bis cod. proc. pen. consente al Giudice di appello di applicare d’ufficio la sostituzione delle pene anche senza il preventivo consenso o richiesta dell’appellante allorché ritenga che ricorrono i presupposti di legge, si duole la difesa del ricorrente del fatto che la Corte di appello non ha dato applicazione a tale disposizione nonostante il fatto che l’imputato aveva comunque prestato al proprio consenso anche a detta sostituzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre, innanzitutto, premettere che i motivi di ricorso non vertono sull’affermazione della penale responsabilità dell’imputato con la conseguenza che la condanna dello stesso in relazione ad entrambi i reati in contestazione è da ritenersi già divenuta irrevocabile.
2. Manifestamente infondati sono, poi, entrambi i motivi di ricorso sopra riassunti che meritano di essere trattati congiuntamente. Occorre immediatamente osservare che la Corte di appello, con una motivazione congrua e di certo non manifestamente illogica, ha compiutamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di non applicare nei confronti dell’NO una pena sostitutiva di pene detentive brevi in quanto l’imputato ha ripetutamente dimostrato di non avere alcuna capacità concreta di adempiere agli obblighi connessi alle varie misure alternative ed ai benefici concessi nel passato, misure che non hanno sortito alcuna efficacia deterrente il che costituisce sintomo di mancata comprensione del significato delle opportunità di cui ha beneficiato. A giustificazione della valutazione negativa circa la possibilità che l’imputato adempia alle prescrizioni che dovrebbero essergli imposte in caso di sostituzione della pena con quelle del lavoro di pubblica utilità o, in alternativa, della detenzione domiciliare sostitutiva la Corte di appello ha ampiamente richiamato il curriculum criminale dell’imputato caratterizzato: a) da una condanna per evasione ritenuta dimostrativa dell’incapacità dello stesso di rispettare i limiti imposti dall'autorità giudiziaria;
2 b) dal fatto che dal 2011 al 2024 l'NO ha riportato continuativamente condanne per rapina, truffa (otto condanne), insolvenza fraudolenta, sostituzione di persona, ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito ed altro;
c) dal fatto che per varie condanne la sospensione condizionale della pena inizialmente concessa è stata revocata in considerazione delle condotte successive e che la detenzione domiciliare allo stesso concessa nel settembre 2019 è stata revocata dopo tre mesi e, altresì, che in tempi più recenti il disposto affidamento in prova del maggio 2022 è stato poi revocato nell’agosto 2023; d) dal fatto, infine, che successivamente ad una condanna a pena detentiva convertita in pena pecuniaria nel gennaio 2017, per fatti del 2016, risulta che l’imputato ha commesso ulteriori reati nel settembre 2018. Al riguardo ed in risposta alla doglianza del ricorrente che ha sottolineato che la valutazione negativa operata dalla Corte di appello sarebbe stata fondata esclusivamente sul curriculum criminale dell’imputato, evidenzia l’odierno Collegio che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di stabilire che «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 – 01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 – 01), requisiti certamente rispettati dalla Corte territoriale nel provvedimento qui esaminato. Ancora, ritiene il Collegio di evidenziare che la motivazione addotta dalla Corte territoriale riguarda la ritenuta generale impossibilità di procedere all’applicazione di una pena sostitutiva di pene detentive brevi ex art. 20-bis cod. pen. con la conseguenza che diviene del tutto irrilevante l’omesso esame della possibilità per l’imputato di svolgere lavoro di pubblica utilità presso la Caritas Ambrosiana invece che, come originariamente richiesto, presso la Fondazione San Carlo. Non ricorre pertanto il vizio di omessa motivazione in ordine a quanto proposto con i “motivi nuovi” – per il quale la difesa del ricorrente non ha, di fatto, neppure evidenziato la rilevanza – atteso che la motivatamente ritenuta impossibilità di procedere in ogni caso all’applicazione all’imputato del beneficio di cui all’art. 20-bis cod. pen. rendeva inutile l’esame delle modalità e del luogo ove il lavoro di pubblica utilità sostitutivo poteva essere svolto. Sul punto è solo il caso di ricordare che nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (in questo senso v. Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 4, n. 1149 del 24.10.2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv 233187). Quanto detto vale anche per le memorie difensive ex art. 121 cod. proc. pen. depositate in sede di giudizio di merito atteso che «L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza 3 logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive» (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578).
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CO AR MA GIOVAN RG 4