Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
La speciale confisca prevista dall'art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale) va disposta anche in caso di declaratoria di prescrizione del reato, a meno che non venga esclusa la relazione pertinenziale tra la "res" e il fatto materiale di contrabbando. (Fattispecie nella quale, essendo stata disposta la misura di sicurezza patrimoniale con decreto di archiviazione per prescrizione del reato, si è ritenuta legittima la contestazione dell'interessato in ordine alla sussistenza del citato nesso pertinenziale mediante opposizione "in executivis").
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2008, n. 38174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38174 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 24/09/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2382
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 011329/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE OV, N. IL 27/06/1951;
avverso ORDINANZA del 30/01/2008 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G., Dr. Bua F., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Il G.i.p. del Tribunale di Milano, con ordinanza del 30/1/2008 rigettava l'opposizione avanzata da DE OV avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di revoca della confisca e di restituzione della somma di denaro di L. 1.000.000.000 (Euro 516.456,89), sequestrata dalla G.d.F. in occasione della perquisizione eseguita presso la sua abitazione nell'ambito di indagini finalizzate alla repressione di illeciti traffici di t.l.e.. Risultava evidente, ad avviso del G.i.p., il nesso pertinenziale fra la somma di denaro sequestrata e il reato di contrabbando ascritto al DE (in ordine al quale era stata disposta l'archiviazione per prescrizione), avuto riguardo alla contiguità temporale tra l'attività illecita del DE emergente dalle intercettazioni telefoniche e il rinvenimento della ingente somma di denaro, ai contatti emersi nel corso delle indagini con soggetti coinvolti in attività di contrabbando internazionale di t.l.e., ed infine al comportamento tenuto dal DE e dalla moglie nel corso delle operazioni di perquisizione domiciliare (il primo era stato notato dai militari mentre, nel darsi alla fuga, consegnava alla moglie alcuni sacchetti di plastica, in cui si rinveniva larga parte del denaro contante, ed inoltre ulteriori somme di denaro venivano rinvenute in una valigia che la moglie cercava di occultare). Ha proposto ricorso per cassazione - la difesa dell'interessato, da un lato contestando la sussistenza di seri indizi circa l'effettivo nesso di pertinenzialità tra il denaro e le non precisate operazioni di contrabbando, in ordine alle quali, ferma restando la mancata identificazione del ruolo rivestito dal DE, il relativo procedimento era stato archiviato.
2. - Questa Corte ha ripetutamente affermato che il decreto di archiviazione non è impugnabile neppure relativamente alla parte che dispone la confisca, e tuttavia, poiché esso non è in grado di pregiudicare la posizione dell'indagato, gli interessati non sono privi di tutela di fronte al provvedimento ablatorio, potendo ricorrere all'incidente di esecuzione per far valere le loro ragioni. E, poiché dev'essere sempre ordinata la "speciale" confisca prevista dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301 anche nell'ipotesi in cui non sia stata pronunziata sentenza di condanna (quindi, anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: Cass., Sez. 3, 29/10/1997, P.M. in proc. Ratti, rv. 209052; Sez. 3, 26/11/2001, Vanni, rv. 221054; Sez. 3, 21/9/2007 n. 38724, P.G. in proc. Del Duca, rv. 237924), sempre che non venga esclusa la relazione pertinenziale tra la res oggetto di confisca e il fatto materiale di contrabbando, legittimamente l'interessato ha sollevato in executivis la questione riguardante la sussistenza di seri indizi in ordine al ruolo e alla partecipazione nelle attività di contrabbando di t.l.e., per le quali era stata disposta l'archiviazione per prescrizione.
Il G.i.p. è pervenuto, peraltro, alla conclusione di gravita del quadro indiziario in ordine al nesso pertinenziale fra quanto sequestrato e il reato di contrabbando estintosi per prescrizione, con motivazione logica e puntualmente argomentata in riferimento a tutti gli elementi fattuali acquisiti nel corso delle indagini e attinenti al ruolo e alle condotte ascrivibili al DE nell'attività di contrabbando di t.l.e., avuto riguardo infine anche ai significativi comportamenti tenuti dal DE e dalla moglie nel corso della perquisizione domiciliare.
Di talché, non può consentirsi alla Corte di cassazione di spingersi a controllare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione all'apprezzamento degli elementi probatori compiuto dal giudice del merito. E ciò soprattutto quando il ricorrente, a sostegno del cd. travisamento del fatto, si sia sostanzialmente limitato a prospettare quella che, a suo giudizio, sulla base delle medesime risultanze investigative, avrebbe dovuto essere la diversa e più adeguata ricostruzione del fatto, sollecitando un non consentito riesame nel merito della decisione impugnata.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2008