Sentenza 24 maggio 2011
Massime • 1
Non è abnorme, ma legittimo e perciò inoppugnabile, il provvedimento con cui il G.i.p. autorizzi il P.M. alla prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, fissando il termine di mesi sei, in quanto la determinazione del termine per la proroga delle indagini, previsto dall'art. 406, comma secondo - "bis", cod. proc. pen., è applicabile, in forza della norma di rinvio dell'art. 415, comma terzo, cod. proc. pen., anche al provvedimento che autorizza la prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, nelle medesime ipotesi per le quali essa è autorizzabile nei confronti di indagati noti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2011, n. 22509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22509 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 24/05/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 778
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 25465/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
persona offesa NA IC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata, ai sensi dell'art. 406 c.p.p., comma 7, il 18/12/2009 dal G.I.P. del Tribunale di Benevento;
nel procedimento penale iscritto nei confronti di:
1. CA RE, nata a [...] il [...];
2. EL AN, nato a [...] il [...];
esaminati gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede (sost. P.G. dott. Francesco M. Iacoviello), che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. IC NA, persona offesa nel procedimento iscritto, a seguito di sua denuncia del 30.3.2009, presso la Procura della Repubblica di Benevento nei confronti dei funzionari della Questura di Benevento RE LU e AN IC per il reato di calunnia in suo danno, mediante il difensore impugna per cassazione l'ordinanza del 18.12.2009, con cui il g.i.p. del Tribunale di Benevento ha respinto, a norma dell'art. 406 c.p.p., comma 7, la richiesta del procedente p.m. di proroga delle indagini relative al detto procedimento ed ha disposto la restituzione degli atti allo stesso p.m. per le sue determinazioni ai sensi dell'art.405 c.p.p.. Determinazioni assunte dal p.m. con richiesta di archiviazione in data 15.2.2010, alla quale si è opposta la p.o. NA.
Il ricorso denuncia l'abnormità del provvedimento del g.i.p. sotto duplice profilo.
Innanzitutto il g.i.p., nel fissare l'udienza camerale prevista dall'art. 406 c.p.p., comma 5 (ritenuta non concedibile allo stato la proroga delle indagini chiesta dal p.m.) non ha notificato alcun avviso ai due indagati LU e IC, siccome in quel momento non compiutamente identificati, con ciò mostrando di considerare il procedimento come iscritto a carico di persone ignote o da identificare. La qual cosa implica che il g.i.p. ha valutato il procedimento iscritto nei confronti di persone ignote. Con la conseguenza che non avrebbe potuto porsi alcun problema di proroga delle indagini, poiché i relativi termini di durata decorrono dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona cui il reato è attribuito, purché quest'ultima sia pienamente identificata, non essendo sufficiente la semplice indicazione del nome e del cognome. In presenza di un procedimento nei confronti di indagati ignoti non operano, infatti, le garanzie imposte a tutela di una persona indagata già individuata e non si rende necessaria ne' l'autorizzazione del g.i.p. alla riapertura delle indagini, ne' l'obbligo di apposizione di un termine nell'ipotesi di richiesta di autorizzazione a proseguire le indagini medesime (così Cass. Sez. 4, 4.5.2005 n. 31355, P.M. in proc. Ignoti, rv. 231742). Nel caso di specie il g.i.p. avrebbe dovuto, per tanto, dichiarare il non luogo a procedere sulla richiesta di proroga delle indagini preliminari avanzata dal p.m..
In secondo e congiunto luogo la "abnormità" dell'ordinanza del g.i.p., che ha ritenuto scadute le indagini ed ha rigettato la richiesta di proroga del p.m., è altresì fatta palese dalla illegittima e coatta stasi del procedimento che essa ha determinato, inibendo al p.m. "la prosecuzione di quelle indagini che avrebbe potuto, voluto e dovuto fare". Rimarcato l'ovvio interesse del ricorrente al proseguimento delle indagini, la rimozione di tale stasi è possibile soltanto con la proposizione del ricorso per cassazione (non sono previste altre forme di impugnazione del provvedimento ex art. 406 c.p.p.). Nè la questione avrebbe potuto essere posta con l'opposizione alla richiesta di archiviazione del p.m..
2. L'illustrato ricorso di IC NA va dichiarato inammissibile per la patente indeducibilità e la manifesta infondatezza dei delineati motivi di censura.
Come osserva il concludente P.G. in sede, l'impugnata ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Benevento non può qualificarsi in alcun modo abnorme.
Diversamente da quel che suppone il ricorrente sono destituiti di ogni pregio i rilievi sulla ipotizzata connotazione contro ignoti del procedimento penale di cui si discute. Vuoi perché lo stesso risulta ritualmente iscritto (registro delle notizie di reato di cui all'art.335 c.p.p. con annotazione nel registro di cancelleria mod. 21-noti,
che ne è l'espressione documentale, avvenuta il 17.4.2009) nei confronti delle specifiche persone di RE LU e IC AN, persone di cui non sono registrate le rispettive date di nascita, ma inequivocamente individuabili come i funzionari della Questura di Benevento denunciati dallo NA. Vuoi perché, in inconcessum, non può definirsi abnorme, perché affatto legittimo, il provvedimento con cui il g.i.p. autorizza o non autorizza il p.m. alla prosecuzione delle indagini nei confronti di persone ignote, dal momento che - anche ammettendosi che in tali casi (indagini a carico di ignoti) un termine non sia previsto dalla legge - un siffatto provvedimento risponde comunque ad una strutturale esigenza di controllo dell'attività del p.m., che non può certo esplicarsi sine die. Non è casuale, del resto, che in base al novellato art. 415 c.p.p. la fissazione di un termine massimo per le indagini e l'eventuale loro proroga (ex art. 406 c.p.p., comma 2-bis) è applicabile anche al provvedimento autorizzativo di prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, proprio perché lo stesso è volto a rafforzare la garanzia del rispetto dei tempi investigativi e la connessa funzione di controllo del g.i.p.. Sicché nei procedimenti contro ignoti la proroga è concessa o non concessa per le medesime ipotesi per le quali è autorizzabile nei confronti di indagati noti (cfr.: Cass. Sez. 5, 22.4.2005 n. 28700, P.M. in proc. ignoti, rv. 232279; Cass. S.U., 28.3.2006 n. 13040, P.M. in proc. ignoti, rv. 233197: "Non è abnorme, ma legittimo e perciò inoppugnabile, il provvedimento con cui il g.i.p. autorizzi il p.m. alla prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, fissando il termine di mesi sei, in quanto la determinazione del termine per la proroga delle indagini, previsto dall'art. 406 c.p.p., comma 2 bis, è applicabile, in forza della norma di rinvio dell'art. 415 c.p.p., comma 3, novellato ad opera della L. n. 479 del 1999, anche al provvedimento che autorizza la prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, nelle medesime ipotesi per le quali essa è autorizzarle nei confronti di indagati noti").
Da tali considerazioni, in punto di inoppugnabilità dell'ordinanza censurata dal ricorrente, discende la piena condivisibilità degli argomenti con cui il concludente P.G. ha sottolineato l'assenza di qualsiasi profilo di abnormità nel provvedimento impugnato dallo NA, deducendo:
"L'abnormità può essere strutturale o funzionale.
Nel caso in esame non siamo nell'abnormità strutturale, perché l'ordinanza del g.i.p. di rigetto della richiesta di proroga è testualmente prevista dall'art. 406 c.p.p., comma 7. Non siamo nell'abnormità funzionale, perché nessuna stasi del procedimento imprevista viene a crearsi: il che è ovvio, essendo stato emesso un atto processuale tipico, cioè previsto dall'ordinamento. A tacere del fatto che tale stasi potrebbe agevolmente essere rimossa in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione.
In realtà il ricorrente non contesta non contesta il potere del g.i.p. di sindacare la necessità o meno della proroga, ma contesta la valutazione effettuata dal g.i.p. su tale punto. Si prospetta sotto la specie dell'abnormità il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata o la violazione di legge (art. 415 c.p.p.). Ma l'abnormità non può essere l'espediente per rendere impugnabili provvedimenti non impugnabili".
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nonché al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che appare equo fissare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011