Sentenza 7 dicembre 2005
Massime • 1
Poiché le fattispecie contravvenzionali previste dagli art. 186 e 187 cod. strada, che puniscono, rispettivamente, chi si pone alla guida in stato di alterazione causato dall'uso dell'alcool e chi si pone alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, hanno ciascuna un proprio campo di applicazione in quanto regolano una specifica e diversa situazione in cui assume importanza la causa dell'alterazione, non può ritenersi che, allorché un soggetto si ponga alla guida di un veicolo sotto l'influenza di entrambe le sostanze, si verta in un'ipotesi di concorso formale di reati; si tratta, invece, di azioni distinte, solo in parte coincidenti, la cui commissione dà luogo a concorso di reati secondo le regole del cumulo materiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/12/2005, n. 11367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11367 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 07/12/2005
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1861
Dott. GALBIATI Ruggiero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 13498/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN RE N. IL 10/06/1962;
avverso SENTENZA del 12/11/2003 GIUDICE DI PACE di LEGNAGO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dr. Vito D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 12.11.2003 il giudice di pace di Legnago ha dichiarato AN RE responsabile dei reati di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 e 4, e art. 187 C.d.S., comma 2 e 4, commessi il 19.10.2002, per aver guidato la propria autovettura in stato di alterazione dovuta all'assunzione sia di bevande alcoliche sia di sostanze stupefacenti, e lo ha condannato al pagamento di 1.400,00 Euro per ciascuna delle due violazioni e dunque complessivamente, per cumulo della pena, di Euro 2.800,00.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato chiedendone l'annullamento per erronea applicazione delle norme penali in quanto avrebbe dovuto farsi applicazione del concorso formale di reati.
Il ricorso è infondato.
Come è noto, perché possa verificarsi il concorso formale di reati, regolato dall'art. 81 cpv. c.p. con la previsione di un trattamento sanzionatorio più mite rispetto all'ipotesi del mero cumulo materiale delle varie sanzioni, è necessario che al compimento di una unica azione (od omissione) corrisponda il verificarsi di una pluralità di reati.
Nella situazione in esame non può ritenersi che vi sia stata una unica azione in quanto, pur essendo il comportamento posto in essere dall'imputato coincidente nella parte in cui egli si è posto alla guida dell'autovettura in condizioni di alterazione, tale coincidenza non esaurisce il contenuto dell'azione atteso che, nella considerazione che ne fa la norma penale, assume rilevanza la causa specifica della alterazione, essendo oggetto di due distinte violazioni di legge (gli artt. 186 e 187 c.p., appunto del codice della strada) il comportamento di chi si pone alla guida in stato di alterazione causato dall'uso di alcool e quello di chi si pone alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
Le fattispecie legali previste hanno ciascuna un proprio campo di applicazione in quanto regolano una specifica e diversa situazione in cui assume importanza la causa della alterazione stessa.. Non può dunque ritenersi che allorché un soggetto si ponga alla guida di una autovettura sotto l'influenza di entrambe le sostanze si verta in una ipotesi concorso formale di reati, ma si tratta invece di azioni distinte, solo in parte coincidenti, la cui commissione da luogo a concorso di reati secondo le regole del cumulo materiale. Peraltro quanto qui affermato trova conferma in una recente decisione di questa stessa sezione (Sez. 1 sentenza n. 7640 del 30/11/2004, Rv. 231203) secondo la quale "Costituisce "fatto nuovo" (in relazione al quale occorre procedere ai sensi di quanto disposto dall'art. 518 cod. proc. pen.) allorché si proceda per la contravvenzione di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187 C.d.S.) ed emerga poi, nel corso del dibattimento, il fatto radicalmente diverso, e perciò nuovo, di guida in stato di ebbrezza (articolo 186 C.d.S.)" dal momento che tale principio deriva appunto dal riconoscimento della radicale diversità dei due comportamenti in considerazione.
Avendo il giudice applicato correttamente le norme di legge, ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2006