Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2003, n. 7599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7599 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 07599/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP ITANAN LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 23792/01 Consigliere 26335/01 Dott. Bruno D'ANGELO 16740 Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere Cron. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud. 28/11/02 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: domiciliata in ROMA VIA CASON GIANNA, elettivamente 24, presso lo studio dell'avvocato LIVIO ANDRONICO rappresentata eMARIA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI, difesa dall'avvocato PAOLO LANDO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NUOVA SME SPA;
- intimato f e sul 2° ricorso n° 26335/01 proposto da: in persona del legale rappresentante 2002 NUOVA SME SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 4920 pro tempore, -1- BASSANO DEL GRAPPA 4, presso lo studio dell'avvocato ALDO PICCARRETA, che lo rappresenta e difende all'avvocato PAOLO RETTORE, giusta delega unitamente in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro domiciliato in ROMA VIACASON GIANNA, elettivamente LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO LANDO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 40/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 27/09/00 - R.G.N. 31/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato BASILE per delega PICCARRETA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Venezia del 18 febbraio 1998 GI AS - che era stata assunta dalla Nuova Sme il primo aprile 1992 con inquadramento nel sesto livello CCNL industria metalmeccanica e che aveva svolto, quale addetta all'ufficio contabilità generale, mansioni di contabile nel settore fiscale, finanziario e di gestione del personale - impugnava il licenziamento intimatole, con decorrenza dal 3 dicembre 1997, per assenza ingiustificata, lamentandone l'illegittimità perché fondato sul suo rifiuto di espletare le mansioni dequalificanti che le erano state affidate a seguito del suo trasferimento al magazzino (ufficio programmazione), ed avendo la società rifiutato di accogliere la sua domanda di reintegra nei compiti precedentemente espletati. Costituitasi la società che, fra l'altro, negava il carattere dequalificante nelle nuove mansioni, il Pretore, istruita la causa, con sentenza del 23 agosto 1999, rigettava p la domanda, sul rilievo che il nuovo lavoro affidato non risultava essere di contenuto professionale così inferiore a quello precedente da giustificare la reazione della lavoratrice. Sull'appello di quest'ultima, la locale Corte d'appello, con sentenza del 27 settembre 2000, confermava la statuizione di primo grado con diversa motivazione. La Corte infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, escludeva che le nuove mansioni fossero da considerarsi equivalenti a quelle svolte in precedenza;
premesso che nel sesto livello sono inquadrati i dipendenti che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali, e che la ricorrente si occupava,nell'ufficio contabilità generale, della redazione delle principali dichiarazioni fiscali della stesura dei modelli mensili per acquisti " intracomunitari, della raccolta ed elaborazione dei dati rilevabili dalla contabilità 1 generale, delle operazioni con le banche, nonché delle procedure informatiche per gli ammortamenti ed i leasing aziendali, i Giudici di merito affermavano che le nuove mansioni di addetta alla contabilità del magazzino non corrispondevano al contenuto professionale di quelle precedentemente svolte dalla lavoratrice, dovendo colà provvedere alla verifica delle rimanenze di magazzino, alla conciliazione contabile amministrativa, laddove la "valorizzazione delle rimanenze” atteneva al limitato compito di elaborazione al computer delle giacenze;
limitati erano anche gli ulteriori compiti affidati, come la collaborazione alle procedure inventariali e la valorizzazione dei prodotti semi lavorati. Aggiungeva la Corte che la AS era stata trasferita a questo incarico, creato appositamente, in quanto prima inesistente e non più ricoperto dopo il suo licenziamento, avente profili piuttosto vaghi, suscettibili probabilmente di maggiore precisazione con il tempo, anche perché all'epoca era in corso il W cambiamento di sede dell'azienda; il nuovo incarico non pareva comunque richiedere la professionalità maturata dalla ricorrente, in quanto rientrante più nell'ambito delle competenze dell'impiegato d'ordine che in quelle dell'impiegato di sesto livello, di talché le sue doglianze non potevano ritenersi infondate, ancorché non risultassero dimostrati i sollevati sospetti su una preordinata ghettizzazione in azienda, a causa di screzi con il responsabile dell'amministrazione. Rilevava tuttavia la Corte che le nuove mansioni non erano di livello così dequalificante da giustificare la grave reazione da parte della lavoratrice, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.,poiché il rifiuto totale di prestare l'attività lavorativa, dichiarandosi formalmente a disposizione, appariva in concreto contrario a buona fede, giacché la società aveva continuato ad adempiere ai suoi obblighi (retributivi ed altro) e d'altra parte la paventata dequalificazione ben avrebbe potuto essere denunziata attraverso apposite azioni, oltre che sotto il profilo risarcitorio, non configurando una lesione della dignità professionale tale da non consentire reazione diversa dall'abbandono del posto di lavoro, avuto riguardo all'art. 1460 cod. civ.; pertanto l'adibizione a 2 mansioni prevalentemente inferiori non rendeva legittima la sua reazione, che sarebbe stata ammissibile solo a fronte di una inadempienza della controparte totale o rilevante, ma non già per la violazione di una sola delle obbligazioni datoriali, la quale peraltro non incideva sulle immediate esigenze vitali del prestatore. Fermo infatti il dovere del datore di rispettare l'intera sfera psico- fisica del lavoratore in azienda ( e prima ancora la sua dignità professionale) specificamente dettato dall'art. 2087 cod. civ., nella specie andava esclusa la violazione di quest'obbligo, essendo stata lamentata solo la non esatta corrispondenza delle nuove mansioni al livello acquisito, avendo il primo giudice evidenziato, sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente, W che il rifiuto del nuovo incarico era dettato, non tanto da preoccupazione per la dedotta dequalificazione e sulle ripercussioni sulle aspettative professionali ovvero sulla propria dignità, quanto piuttosto per il fatto che lo stesso implicava "una professionalità troppo diversa". La Corte concludeva quindi per la legittimità del licenziamento. Avverso detta sentenza la lavoratrice propone ricorso principale affidato a due motivi e la società ricorso incidentale, cui la lavoratrice ha replicato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Il ricorso incidentale, che per ragioni logiche va esaminato preliminarmente, essendo inteso ad inficiare il giudizio espresso dalla Corte sul carattere dequalificante delle nuove mansioni affidate, è inammissibile perché in esso manca integralmente l'esposizione dei fatti di causa, come prescritto dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. a cui rinvia l'art. 371 dello stesso codice in relazione al ricorso incidentale. 3 ☐ Con il primo motivo la AS denunzia difetto di motivazione perché la sentenza impugnata, dopo avere accertato la dequalificazione da mansioni di concetto di profilo elevato a mansioni di tipo prevalentemente esecutivo, avrebbe contraddittoriamente escluso che fosse imputabile alla società la volontà di emarginarla professionalmente, perché, sostiene la ricorrente, una volta riconosciuta la dequalificazione, diverrebbe irrilevante stabilire se la stessa fosse imputabile alle iniziative disciplinari poste in essere;
erroneamente sarebbe stato escluso il progetto di ghettizzazione sulla base della testimonianza del responsabile ET;
pertanto tutte le argomentazioni della sentenza impugnata non potevano condurre alla conclusione che la sua reazione era stata N sproporzionata, perché un così grave demansionamento non poteva che essere ascrivibile in re ipsa ad una volontà lesiva. Sarebbe contraddittoria anche l'affermazione per cui le nuove mansioni non erano così dequalificanti da giustificare il suo inadempimento, perché in tal modo si sarebbero negati la portata e gli effetti della dequalificazione sotto il profilo della legittimità della reazione del dipendente. Inconsistente sarebbe anche il richiamo fatto dalla sentenza impugnata alle azioni da esperire per la subita dequalificazione, poiché l'azione di reintegra in mansioni equivalenti è inficiata dalla incoercibilità degli obblighi di fare, mentre l'azione risarcitoria è rimedio tardivo e imperfetto;
sarebbe quindi legittima la scelta di denegare la prestazione proprio al fine di evitare la produzione del danno, anche considerando che ella aveva sperimentato per un mese il suo demansionamento, il quale era tale da mettere a repentaglio la salute, bene primario, inderogabilmente tutelato dall'art. 32 Costituzione. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 2087 e 2103 cod. civ., nonché degli artt. 3,4,36 e 41 Costituzione in rapporto con l'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e degli artt.
1-5 della legge 604/66. Si sostiene che dalla accertata non equivalenza delle mansioni affidate e quindi la violazione da parte del datore dell'art. 2103 cod. civ., dovrebbe discendere 4 l'irrilevanza sul piano disciplinare della condotta del lavoratore che si astenga dalla prestazione richiesta, mettendosi a disposizione per l'esecuzione delle mansioni in precedenza espletate o di altre equivalenti. Sarebbe poi improprio vincolare alle prescrizioni dell'art. 1460 cod. civ. le fattispecie ricadenti nell'area di operatività del divieto di cui all'art. 2103 del medesimo codice, perché in caso di demansionamento al lavoratore viene chiesta una prestazione non dedotta né deducibile in obbligazione, a nulla rilevando la puntuale corresponsione della retribuzione. Ma anche a volere applicare integralmente l'art. 1460 citato la Corte avrebbe scorrettamente operato perché al cospetto di W un comportamento datoriale così grave, non potrebbe il rifiuto del lavoratore assurgere a mancanza sanzionabile con la risoluzione del rapporto di lavoro. Il ricorso non merita accoglimento. I Giudici di merito si sono infatti attenuti ai principi più volte enunciati da questa Corte per cui (cfr. Cass. n. 8939 del 12 ottobre 1996) l'illegittimo. comportamento del datore di lavoro consistente nell'assegnare il dipendente a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica puo' giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa, in forza dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., purche' tale reazione risulti proporzionata e conforme a buona fede. Ed ancora (Cass. n. 2948 del primo marzo 2001): < Nella controversia concernente la validita' di un licenziamento intimato per insubordinazione del lavoratore consistita nel rifiuto di svolgere le nuove mansioni affidategli dal datore di lavoro, ove il dipendente deduca l'illegittimo esercizio dello "ius variandi" in relazione all'art. 2103 cod. civ., con cio' formulando un'eccezione di inadempimento nei confronti della controparte, il giudice adito deve procedere ad una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti, verificando in primo luogo la correttezza dell'operato del datore di lavoro in relazione all'eventuale illegittimita' dell'esercizio dello "ius variandi" e, tenendo conto 1 05 della rispondenza a buona fede del comportamento del lavoratore, occorrendo valutare alla luce dell'obbligo di correttezza ex art. 1460 cod. civ. il rifiuto di quest'ultimo. E' stato ritenuto altresì (cfr. Cass. 11118 del 26 luglio 2002) che la valutazione della gravità dell'inadempimento contrattuale è rimessa all'esame del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici e giuridici. La sentenza impugnata, nel procedere alla valutazione complessiva dei comportamenti delle parti, ha preliminarmente escluso nella condotta del datore l'intento di attuare una preordinata ghettizzazione della lavoratrice, e nel ragionamento dei Giudici di merito sul punto non sono ravvisabili difetti, limitandosi la ricorrente a conferire ai medesimi fatti una valutazione diversa da quella data in sentenza. E' parimenti frutto di una valutazione in fatto, immune da vizi, il convincimento espresso dalla Corte che le nuove mansioni non fossero di livello talmente inferiore a quelle svolte in precedenza da giustificare la reazione di rifiuto di adempimento da parte della lavoratrice, di talché per addivenire al suo annullamento occorrerebbe necessariamente procedere ad una nuova valutazione delle medesime circostanze che è inammissibile in questa sede. E' infine generico il richiamo fatto nel ricorso alla circostanza che il rifiuto di adempimento sarebbe stato inteso ad evitare il danno alla salute determinato dalla dequalificazione. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale e rigetta quello principale. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 28 novembre 2002. 6 IL COSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Meure Le lun Vinches Milco ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N: 533 Quare IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2003 6/15/5/2003) loggi, 1-5 MAG-2003 CANCELLIERE 7