Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2009, n. 21177
CASS
Sentenza 30 aprile 2009

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In materia edilizia, nel caso in cui sul terreno sussista un vincolo di asservimento per scopi edificatori (cosiddetta "cessione di cubatura"), l'esecuzione di ulteriori interventi sul fondo asservito, eccedenti i volumi costruttivi, integra il reato di cui all'art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 anche in presenza di un titolo abilitativo erroneamente rilasciato. (La Corte ha chiesto che gli effetti derivanti dal vincolo, integrando una qualità oggettiva del terreno, hanno carattere definitivo ed irrevocabile e provocano la perdita definitiva delle potenzialità edificatorie dell'area asservita, con permanente minorazione della sua utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario).

Commentario1

  • 1DIRITTO URBANISTICO: Asservimento a scopi edificatori. Effetti della cessione di cubatura.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    DIRITTO URBANISTICO, Permesso di costruire riferito all'asservimento di terreno per scopi edificatori. Effetti definitivi ed irrevocabili della cessione di cubatura dopo il rilascio del provvedimento amministrativo. Giurisprudenza amm. e civ. Artt. 36, 44, 93,94 e 95 D.P.r. n. 380/2001. L'istituto del cd. “asservimento di terreno per scopi edificatori” (o cessione di cubatura), consiste in un accordo tra proprietari di aree contigue, aventi la stessa destinazione urbanistica, in forza del quale il proprietario di un'area “cede” una quota di cubatura edificabile sul suo fondo per permettere all'altro di disporre della minima estensione di terreno richiesta per l'edificazione, ovvero di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2009, n. 21177
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21177
Data del deposito : 30 aprile 2009

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