Sentenza 10 settembre 1999
Massime • 1
Ai sensi della disposizione transitoria dell'art. 83 del d.P.R. 22 giugno 1979 n. 338, contenente la revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, i brevetti per invenzioni e modelli industriali, già concessi alla data di entrata in vigore di detto decreto, sono rimasti assoggettati alle previgenti norme del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127, non soltanto per quanto riguarda gli effetti dell'eventuale nullità, ma anche per quanto riguarda i requisiti prescritti a pena di nullità, quali prefigurati dagli artt. 12-17 di tale decreto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/1999, n. 9650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9650 |
| Data del deposito : | 10 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. PE MARZIALE - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TE EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATERNO 9, presso l'avvocato R. CECI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOACCHINO BARBERA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IL RO ON;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1119/96 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 04/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/99 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Barbera, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con citazione del 21 luglio 1990, ET ON LL - titolare dell'omonima impresa - convenne dinanzi al Tribunale di Bari PE FO - anche questi titolare dell'omonima impresa individuale - esponendo, tra l'altro, che: a)- egli era titolare di brevetto per invenzione industriale n.1023354, concessogli il 10 maggio 1978, relativo a "stecca in plastica o alluminio estruso per formare tende mediante cordoni di ciniglia ovvero altri mezzi flessibili, particolarmente adatta per il montaggio tra gli infissi e le persiane avvolgibili"; b)- anche in base a tale brevetto (oltreché ad altro per modello di utilità), egli aveva avviato "la fabbricazione della stecca in plastica munita di occhielli e del cordone o strisce per tende antimosche o arredamento"; c)- il FO aveva realizzato e messo in commercio una "stecca in plastica", avente le stesse caratteristiche tecniche del prodotto da lui brevettato.
Ciò premesso, il LL chiese, tra l'altro, che il Tribunale adito dichiarasse il FO responsabile di contraffazione del predetto brevetto per invenzione industriale, formulando, altresì, le domande accessorie tipiche della tutela brevettuale.
Nel costituirsi, il FO, oltre a chiedere la reiezione delle domande, eccepì anche la non brevettabilità dell'invenzione. Il Tribunale di Bari - disposta ed epletata consulenza tecnica d'ufficio - con sentenza n.2994 del 16 giugno 1994, dichiarò, tra l'altro, il FO responsabile della violazione dei diritti del brevetto per invenzione industriale;
gli inibì ogni ulteriore produzione, distribuzione e vendita delle cose oggetto di protezione brevettuale;
ordinò l'assegnazione in proprietà dell'attore di quanto fabbricato e venduto dal FO in violazione del brevetto nonché dei mezzi adibiti alla relativa produzione;
ed ordinò, altresì, la pubblicazione della sentenza per estratto su "La Gazzetta del Mezzogiorno" a spese del convenuto.
1.2 Avverso tale sentenza il FO propose appello dinanzi alla Corte di Bari, insistendo, tra l'altro, sulla reiezione della domanda di contraffazione del brevetto per invenzione industriale sulla base delle eccepite assenza dei requisiti di brevettabilità e/o nullità del brevetto medesimo.
In contraddittorio con il LL - il quale, tra l'altro, instò per la reiezione del gravame - la Corte d'Appello di Bari, con sentenza n.1119 del 4 dicembre 1996, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarò il FO responsabile di violazione della privativa di cui al brevetto per invenzione industriale n.1023354/78 e confermò i provvedimenti di tutela in relazione al brevetto violato.
In particolare, la Corte ha fondato la decisione sulle seguenti argomentazioni: A)- "Merita conferma....l'affermazione dei primi giudici in ordine alla mancata congrua dimostrazione da parte del convenuto in primo grado - e attuale appellante - a tanto tenuto in forza dell'art.77 l.b., della carenza nella invenzione....dei requisiti essenziali della brevettabilità, costituiti, per quel che qui rileva, dalla novità estrinseca e dalla creatività"; B)- "....la contraffazione del brevetto....è insita effettivamente nella produzione e nella messa in commercio da parte del FO di una stecca per reggere le tende visibilmente e grossolanamente identica a quella oggetto della privativa, come si ricava dal semplice raffronto tra i campioni esibiti dei due prodotti e come è confermato dalla valutazione del tecnico di ufficio"; C)- La Corte ha, quindi, affrontato la questione della "novità intrinseca" della invenzione del LL: dopo aver premesso che l' "originalità creativa" e l' "autonoma utilità industriale" "non presuppongono necessariamente la novità assoluta della stessa idea di base, individuabile nella specie nella utilizzazione di profilati di plastica", e che "la creatività non richiede....un grado di originalità radicale rispetto a qualsiasi precedente cognizione, essendo sufficiente la ricorrenza di un progresso delle idee, di un miglioramento della tecnica precedente, di una realizzazione idonea a risolvere problemi ed a soddisfare interessi industriali prima non risolti e non soddisfatti", ha concluso che "per questo aspetto....ricorre nella invenzione del LL sufficiente e adeguata creatività e inventiva in ragione della indubbia originalità della soluzione adottata e della stessa potenzialità di impiego in relazione alle varie esigenze"; D)- Per quanto attiene alla questione della "novità estrinseca", la Corte ha, innanzitutto, posto a confronto l'invenzione del LL e quella oggetto del brevetto concesso a tale ditta ES: "Non è dubbio, anzitutto, che si tratti nella specie, in entrambi i casi, di struttura destinata allo stesso scopo e basata sulla medesima idea fondamentale della realizzazione di due stecche di plastica destinate alla sovrapposizione, delle quali la prima di supporto della tenda, caratterizzata da occhielli destinati all'alloggiamento dei terminali dei fili costituenti la tenda medesima, e la seconda di copertura. Come emerge dalla relazione di consulenza l'unico limite alla perfetta identità è rappresentato dall'essere realizzati i due manufatti 'con forme e dimensioni completamente diverse', laddove sono uguali l'idea di base e lo stesso ambito applicativo. Ebbene, può ritenersi corretto l'assunto secondo cui, proprio queste differenze radicali, di forme e dimensioni, sono sufficienti a connotare l'invenzione de qua anche di adeguata originalità estrinseca"; E)- La Corte ha, poi, negato rilievo - nella prospettiva dell'esclusione della sussistenza del requisito della "novità estrinseca" - alla circostanza, secondo cui la domanda di brevetto della ES era stata depositata in data ( 26 luglio 1976 ) anteriore a quella ( 26 gennaio 1977 ) di deposito della domanda del LL, ancorché il brevetto a quest'ultimo fosse stato concesso prima ( in data 10 maggio 1978 ) di quello concesso alla ES ( in data 30 maggio 1979 ); e ciò, in base ai seguenti passaggi argomentativi: E1)- "Deve negarsi che la conclusione ( della sussistenza della "novità estrinseca" ) sia imposta già dalla circostanza, per cui non risulta dimostrato ( dal FO ) che il LL, al momento di depositare la domanda di brevetto, conoscesse già la invenzione dell'altra ditta menzionata;
sicché dovrebbe senz'altro affermarsi che comunque l'invenzione, di cui si discute, non era compresa nel patrimonio delle cognizioni tecniche conosciuto e conoscibile ( art.14 l.b. ). Invero ( e pur se non si tratta nella specie di risolvere il conflitto di priorità tra i due brevetti e di stabilire la data di effettiva valenza della tutela brevettuale dell'una e dell'altra invenzione, ma di vedere appunto se, in relazione al deposito della domanda di brevetto della ES, la originalità - novità estrinseca - della invenzione del LL possa essere messa in forse dalla eventuale conoscenza dell'altra ) deve ritenersi pacifico che, in relazione al solo dato documentale della anteriorità della domanda della ES, dovrebbe restare esclusa la possibilità di ritenere nuovo il progetto del LL;
e ciò anche a prescindere dal chiaro disposto in tal senso della norma attualmente in vigore (art.14 co.3 l.b.), che considera esplicitamente come facenti parte del patrimonio tecnico noto anche le domande ancora segrete, ed in applicazione della disciplina pregressa ( in effetti applicabile, secondo quanto previsto dall'art.83 DPR n.338/79, trattandosi di brevetti rilasciati prima dell'agosto 1979 )"; E2)- "Orbene, poiché per l'interpretazione giurisprudenziale prevalente - fatta propria dalla modifica successiva - in relazione al requisito dell'assolutezza, che la novità deve rivestire, la novità stessa è esclusa, oltre che dalla brevettazione anteriore, anche dal semplice deposito antecedente di domanda di brevetto di invenzione similare, il FO, che certo aveva l'onere di dimostrare le cause della dedotta non brevettabilità, avrebbe in pratica a tanto adempiuto sottolineando la circostanza detta della anteriorità della domanda di brevetto della ditta ES;
anteriorità alla quale si collega, ripetesi, la presunzione di non originalità della invenzione, di cui alla successiva domanda, fondata sul rilievo che la domanda di brevetto, ancorché segreta, è, tuttavia, potenzialmente divulgata, a nulla rilevando in contrario che il LL abbia, poi, ottenuto il brevetto prima...."; E3)- "Questo discorso, tuttavia, presuppone evidentemente che le due domande avessero un identico oggetto, in quanto riguardanti invenzioni tra di loro assimilabili, tanto da rendere problematica la brevettabilità di entrambe;
laddove deve reputarsi, in linea di principio, che anche una differenziazione consistente e apprezzabile nelle misure e nelle forme del dispositivo sia sufficiente ad integrare il requisito in parola della originalità, in quanto appunto espressione di caratteristiche non ricomprese in quello già noto e non deducibili dallo stesso con semplice processo di adattamento tecnico. Cosicché, per l'appunto, avendo le due strutture in esame profonde differenze formali e dimensionali ( oltre che di uso per essere destinate quelle ES a reggere solo tende antimosche ), deve concludersi che comunque, malgrado la anteriore presentazione della domanda di brevetto ES, la struttura creata dal LL aveva carattere bastevole di novità, in quanto nient'affatto identica all'altra; sicché era, per questo aspetto, brevettabile"; E4)- "Deve anche confermarsi, ancora in ordine alla novità intrinseca, che la invenzione non era comunque già ricompresa nello stato della tecnica, da cui vanno escluse le domande pregresse segrete ( art.16 l.b. ), in quanto non dimostratamente facente parte del complesso delle conoscenze tecniche note o rese accessibili al pubblico in data antecedente ( ovvero, con riguardo alla disciplina previgente, in quanto non già divulgata )"; E5)- "In definitiva, dunque, la invenzione dell'appellato, dappoiché oggettivamente fornita di un bastevole gradiente di novità rispetto a quella da considerarsi anteriore della ditta ES e frutto in sè di originale inventiva, non riconducibile per questo semplicemente alle conoscenze e alle capacità realizzative di un tecnico medio del settore, ben può essere tutelata con gli speciali mezzi accordati a presidio del diritto di esclusiva;
diritto, che il FO ha certamente violato con la realizzazione di strutture del tutto simili".
1.3 Avverso tale sentenza PE FO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico, complesso motivo di censura, illustrato con memoria.
ET ON LL, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
All'esito dell'odierna udienza di discussione, il difensore del ricorrente ha presentato osservazioni scritte sulle conclusioni del Procuratore Generale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Con l'unico, complesso motivo ( con cui deduce: "Violazione degli artt.4, 12, 14, 15, 16, 55 n.2, 59 n.2 e 77 R.d. 29 giugno 1939 n.1127, 112 c.p.c. in relazione all'art.360 nn.3, 4 e 5 c.p.c.,
nella parte in cui ha dichiarato FO PE responsabile di violazione della privativa di cui al brevetto per invenzione industriale n. 1023354/78 ed ha confermato i provvedimenti di tutela della sentenza di primo grado in relazione al brevetto violato, condannando il medesimo sig. FO PE al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nella misura liquidata nella sentenza" ), il ricorrente - dopo aver sottolineato le circostanze, rappresentate dalle date delle domande di concessione del brevetto, depositate, rispettivamente, dal LL e dalla ES e da quelle di concessione dei brevetti medesimi ( cfr., supra, n.
1.2 lett.E );
aver affermato che, alla fattispecie, è applicabile, ratione temporis, la disciplina dettata dal R.d. n.1127 del 1939 nella sua formulazione originaria;
ed aver ricordato che l'eccezione di nullità del brevetto ottenuto dal LL si sostanzia nel rilievo, secondo cui, in ragione della concessione alla ditta ES del ricordato brevetto a seguito di domanda depositata in data anteriore, il primo deve ritenersi nullo "per l'assenza dei requisiti di novità ed originalità" ( cfr., Ricorso, pag.7 ) - critica la sentenza impugnata, laddove ha affermato la sussistenza del requisito della originalità o novità intrinseca del ritrovato del LL, rilevando che: a)- "....l'art.16 l.inv. - secondo cui non può costituire oggetto di privativa un'invenzione che abbia formato oggetto di valido brevetto concesso in seguito a domanda depositata in data anteriore - 'regola il conflitto tra due inventori, concedendo la protezione a colui che abbia presentato per primo la domanda' e 'nel regolamento della situazione di conflitto nel senso indicato, come in tutto il sistema, e' implicita una volontà di legge diretta a stabilire, come requisito imprescindibile, nonché autonoma rispetto a quella della novità estrinseca, per la brevettazione, quello della originalità del ritrovato, non potendosi concedere una privativa a colui che non abbia apportato un nuovo contributo al progresso tecnico nel campo industrialè" (cfr., Ricorso, pag.9 );
b)- come risulta dalle stesso osservazioni formulate nella sentenza ( cfr., supra, n.
1.2 lett.E ), non sarebbe affatto rispondente a verità che i ritrovati della ES e del LL fossero previsti per usi diversi;
c)- la motivazione ( cfr., supra, n.
1.2 lett.E2 ed E3 ) sarebbe contraddittoria, in quanto non si comprenderebbe se, nella valutazione della Corte barese, "la novità è esclusa quando le invenzioni sono simili ovvero soltanto quando sono identiche" ( cfr., Ricorso, pag.12 );
siffatta motivazione, poi, non sarebbe fondata ne' su una norma specifica, ne' su un qualche orientamento giurisprudenziale;
d)- l'asserzione - secondo cui una semplice differenza di forme e dimensioni tra due brevetti consentirebbe di ravvisare nel secondo il requisito della originalità o novità - sarebbe frutto di una palese violazione di norme di diritto, posto che, in base all'art.12 del R.d. n.1127 del 1939 ( nel suo testo originario ) ed alla sua interpretazione giurisprudenziale, non potrebbe certamente "desumersi il principio affermato dalla Corte di appello di Bari, secondo cui sono sufficienti 'differenze formali e dimensionali' per ravvisare la novità di un brevetto" ( cfr., Ricorso, pag.15 ); e)- ove pure il principio di diritto, affermato dalla Corte barese, fosse astrattamente esatto, i Giudici d'appello avrebbero totalmente omesso di "chiarire in che cosa, in che modo e perché l'adozione di forme e dimensioni diverse rispetto al precedente trovato consentirebbe di ravvisare ( come era richiesto dalla previgente legislazione....applicabile alla fattispecie ) un progresso apportato dalla successiva invenzione ed un apporto creativo dell'inventore" ( cfr., Ricorso, pag.15 );
f)- con riferimento all'affermazione della Corte d'appello - secondo cui l'invenzione del LL "non era comunque già compresa nello stato della tecnica" ( cfr., supra, n.
1.2 lett.E4 ) - sarebbe palese la violazione di norme di diritto, dal momento che la nozione di "stato della tecnica", quale parametro della "novità intrinseca", sarebbe stata introdotta solo dal legislatore del 1979, successivamente alla concessione del brevetto al LL e, quindi, sarebbe inapplicabile alla fattispecie ratione temporis.
2.2 Il ricorso merita accoglimento, in quanto la motivazione della sentenza impugnata è insufficiente e contraddittoria. Il vizio è riscontrabile, innanzitutto, relativamente alla individuazione, da parte dei Giudici d'appello, della disciplina applicabile alla fattispecie.
Infatti - se si considera, per un verso, che il thema decidendum è costituito dall'eccezione di nullità del brevetto concesso al LL, in ragione dell'esistenza di identico brevetto concesso alla ditta ES, avente efficacia da data anteriore;
e, per l'altro, che tale efficacia "anteriore", tenuto conto della pacifica sequenza temporale della presentazione delle domande di brevetto e della concessione dei brevetti medesimi, è incontroversa tra le parti e riconosciuta dalla stessa Corte barese: cfr., supra, n.
1.2 lett.E) - non può esservi dubbio che, alla fattispecie, è applicabile il combinato disposto, nella sua formulazione originaria, degli artt.59 n.2 ( v. anche art.55 n.2 ) e 16 comma 1 R.d. 29 giugno 1939 n.1127 ( Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali ), secondo cui "il brevetto è nullo....se è stato concesso per un'invenzione industriale che abbia già formato oggetto di brevetto avente effetto da data anteriore" ai sensi dell'art.16, il quale, a sua volta, prevede(va) che "non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali, ancorché non divulgate, se abbiano formato oggetto di valido brevetto concesso in seguito a domanda depositata in data anteriore". Nella sua formulazione originaria, perché, trattandosi, nella specie, di brevetti concessi nel maggio 1978 e nel maggio 1979, tanto statuisce l'art.83 d.P.R. 22 giugno 1979 n.338 ( Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978 n.260; entrato in vigore il 22 agosto 1979 ) - "I brevetti per invenzioni....industriali già concessi al momento dell'entrata in vigore di questo decreto sono soggetti, quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriore...." - il quale è stato interpretato da questa Corte ( cfr. sentt.nn. 4133 del 1982 e 11406 del 1991 ), con argomentazioni che il Collegio condivide, nel senso che i brevetti, concessi in data anteriore a quella di entrata in vigore del d.P.R. n.338 del 1979, restano assoggettati alle previgenti disposizioni di cui al R.d. n.1127 del 1939 ( non soltanto per quanto riguarda gli effetti dell'eventuale nullità, ma anche ) per quanto riguarda i requisiti prescritti a pena di nullità, quali prefigurati dagli artt.12-17 di tale decreto. Orbene - nonostante la Corte barese, in un punto della motivazione ( cfr., supra, n.
1.2 lett.E1 ), riconosca esplicitamente che la disciplina "in effetti applicabile" è quella contenuta nel R.d. n.1127 del 1939 - la stessa, tuttavia, in altri due punti ( cfr.,
supra, n.
1.2 lett.E1 ed E4 ), fa espresso riferimento, al fine di corroborare l'affermazione di "novità intrinseca" ed "estrinseca" del ritrovato del LL, al parametro della sua "non comprensione nello stato della tecnica": parametro, questo, che - com'è noto - è stato introdotto dall'art.9 d.P.R. n.338 del 1979, il quale, nel sostituire l'art.14 del previgente decreto, ha stabilito che "un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica". Anche ove si convenisse con l'osservazione, fatta in dottrina, secondo cui la nuova formulazione dell'art.14 non differisce di molto, quanto a significato normativo, dal contenuto precettivo del previgente art.15, sta di fatto che, ratione temporis, l'unico parametro, in base al quale i Giudici a quibus avrebbero dovuto decidere ( la predetta eccezione di nullità del brevetto del LL e, quindi ) la brevettabilità dell'invenzione dell'odierno intimato, è costituito dalle surrichiamate disposizioni (artt. 59 n.2 e 16 comma 1) del R.d. n.1127 del 1939. Sicché, la non episodica "oscillazione", nei punti suindicati, della motivazione della sentenza impugnata tra vecchia ( applicabile ) e nuova ( inapplicabile ) disciplina ne determina la sostanziale ambiguità, proprio relativamente al parametro normativo applicato per decidere la controversia.
I rilevati vizi di motivazione sono, altresì, riscontrabili - in modo ancor più evidente - nelle argomentazioni svolte dalla Corte barese, per affermare - a fronte della eccezione di nullità più volte richiamata - la brevettabilità del trovato del LL, nonostante la "preesistenza" del brevetto della ES, avente effetto da data anteriore, sulla base del "decisivo" rilievo, secondo cui le due strutture hanno "forme e dimensioni completamente diverse".
In primo luogo, sono agevolmente rilevabili palesi contraddizioni sul piano dello stesso "accertamento" di identità e differenze fra i due trovati: infatti, ponendo a confronto le invenzioni del LL e della ES, i Giudici d'appello - mentre, da un lato, affermano che si tratta, in entrambi i casi, "di struttura destinata allo stesso scopo e basata sulla stessa idea fondamentale"; che le due strutture presentano una "perfetta identità" (salvo forma e dimensione ) e che, relativamente alle stesse, "sono uguali l'idea di base e lo stesso ambito applicativo" ( cfr., supra, n.
1.2 lett.D ) - dall'altro, affermano, contraddicendosi, che le due domande di brevetto non hanno "identico oggetto" e che le due strutture hanno "profonde differenze di uso" ( cfr., supra, n.
1.2 lett.E3 ); nel che è anche evidente l'incertezza degli "oggetti" della domanda e del brevetto, senza che degli stessi ( oggetti ) sia data idonea e completa descrizione, al fine di accertare e di dar conto, appunto, di identità e differenze eventualmente riscontrate. In secondo luogo, è contraddittoria la stessa individuazione del "parametro di giudizio": infatti, la Corte barese - mentre, per un verso, afferma, alla luce della "interpretazione giurisprudenziale prevalente", che la novità dell'invenzione è "esclusa....anche dal semplice deposito antecedente di domanda di brevetto similare" ( cfr., supra, n.
1.2 lett.E2 ) - per l'altro, conclude, contraddittoriamente, nel senso che "malgrado la anteriore presentazione della domanda di brevetto ES, la struttura creata dal LL aveva carattere bastevole di novità, in quanto nient'affatto identica all'altra" ( cfr., supra, n.
1.2 lett.E3 ). Non è dato comprendere, quindi, se la regola applicata dai Giudici d'appello per escludere la "novità" del brevetto posteriore sia l' "identità", ovvero la mera "similarità", rispetto a quello anteriore.
Infine, appaiono - quantomeno - decisamente apodittiche, nell'argomentazione della Corte territoriale, sia l'affermazione di principio - secondo cui "anche una differenziazione consistente e apprezzabile nelle misure e nelle forme del dispositivo" è "sufficiente ad integrare il requisito della originalità, in quanto appunto espressione di caratteristiche non ricomprese in quello già noto e non deducibili dallo stesso con semplice processo di adattamento tecnico" - sia la conseguenza che se ne trae, con riferimento al caso di specie, per sostenere la "novità dell'invenzione del LL sulla base del rilievo che "le due strutture in esame" hanno "profonde differenze formali e dimensionali" ( cfr., supra, n.
1.2 lett.E3 ). In proposito, deve osservarsi, innanzitutto, che l'affermazione di principio, così come formulata e senza ulteriori precisazioni ( come, per mero esempio, con riferimento al brevetto c.d. "di perfezionamento" ) appare del tutto ingiustificata, se si considera che la dottrina prevalente tende proprio ad escludere che - a parità di funzione, come nella specie - i semplici mutamenti di forme, dimensioni o proporzioni di un'invenzione nota costituiscano, di per se soli, indici di "originalità" del trovato successivo;
e, poi, che del pari "astratta" e priva di qualsiasi specifica giustificazione è l'affermazione delle "profonde differenze formali e dimensionali" dei due trovati: dove, appunto, non si spiega in alcun modo quali siano ed in che cosa consistano siffatte differenze e per quali ragioni, ove sussistenti, esse siano eventualmente idonee a qualificare il trovato del LL siccome "invenzione" brevettabile.
3. Per le suesposte ragioni e per i suindicati vizi la sentenza impugnata deve essere annullata e la relativa causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari, la quale provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 aprile 1999 Depositata in cancelleria il 10 settembre 1999.