Sentenza 7 giugno 1999
Massime • 1
Si applicano anche ai subagenti gli artt. 1750 e 1751 cod. civ., poiché, in relazione alla prima disposizione, il diritto alla indennità sostitutiva del preavviso, previsto non solo per i lavoratori subordinati ma anche per gli agenti (art. 1750 cod. civ), svolge la necessaria funzione di risarcire automaticamente il danno derivante dal recesso in tronco, e, in relazione alla seconda per il fatto che il diritto alla indennità di scioglimento del contratto viene escluso ad opera del D.Lgs 10 settembre 1991 n. 303 (di attuazione della Direttiva comunitaria 18 dicembre 1996) solo nel caso di gravi inadempienze o di dimissioni volontarie. I subagenti non possono invece avvalersi delle indennità previste esclusivamente dal contratto collettivo concernente gli agenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5577 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UZ ZO, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PINETA SACCHETTI 470 presso lo studio dell'avvocato M.T. POLI e da ultimo d'ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI D'ARELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN CO, SA IE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA C. MIRABELLO 23, presso lo studio dell'avvocato C INTINO, rappresentati e difesi dall'avvocato RAFFAELE PINTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3436/96 del Tribunale di BARI, depositata il 12/10/96 r.g.n.158/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/99 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 29 ottobre 1992, il sig. NZ AB ricorreva al Pretore - giudice del lavoro di Bari - Sezione staccata di Rutigliano nei confronti dei sig.ri OM NO e ET OS, rappresentanti procuratori dell'Agenzia principale di Mola di Bari di società di assicurazione, ed assumendo di avere prestato in loro favore attività di subagente dal 1^ ottobre 1986 e il 3 aprile 1992 data in cui era divenuta efficace la revoca del mandato contenuta nella raccomandata del 29 febbraio 1992, chiedeva la condanna degli stessi a pagargli la complessiva somma di L. 12.407.602 ed accessori della quale si assumeva creditore, al sensi della contrattazione collettiva, per indennità di scioglimento contratto, indennità sostitutiva del preavviso (prevista dal c.c.n.l. in mesi quattro), indennità di incremento monte premi, indennità incassi su rami, indennità in base alla provvigioni. Il Pretore, con sentenza in data 25 novembre 1993, rigettava la domanda e compensava le spese ed il Tribunale - Sezione del lavoro di Bari, con sentenza in data 17 settembre /12 ottobre 1996, rigettava l'appello dell'AB e compensava interamente le spese del grado.
Il giudice del gravame (per quanto interessa in questa fase) ha, anzitutto, escluso che il rapporto in questione fosse nullo per mancata iscrizione del ricorrente all'albo nazionale degli agenti di assicurazione, in quanto tale iscrizione è prevista dalla legge 7 febbraio 1979, n.48 (Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione) solo per gli agenti e non anche, neppure in via analogica, per i subagenti stante la diversità della natura delle prestazioni ed essendo previsto che presupposto indefettibile per l'iscrizione è che l'attività di agente di assicurazione sia svolta su incarico di imprese autorizzale all'esercizio dell'assicurazione ai sensi delle norme vigenti (art. 1, comma quinto); inoltre la stessa legge ult. cit. espressamente prevede, quale titolo equipollente alla prova di idoneità per l'iscrizione all'albo, l'essere stato per almeno due anni, in modo continuativo, subagente professionista nei cinque anni antecedente alla data della richiesta di iscrizione (art.5, lett. e, n.4). Peraltro, il Tribunale ha ritenuto che l'accordo nazionale di lavoro del 16 settembre 1981 tra imprese ed agenti di assicurazione non poteva ritenersi applicabile anche ai subagenti, sia per la diversità delle prestazione, sia perché le parti dell'accordo espressamente stabilirono che esso regolava esclusivamente i rapporti tra gli agenti di assicurazione regolarmente iscritti all'albo nazionale e le imprese di assicurazione. Inoltre non trattandosi di accordo efficace erga omnes non era emerso che i convenuti fossero iscritti all'associazione datoriale stipulante ne' che avessero mai recepito esplicitamente o implicitamente detto accordo. Infine, trattandosi di lavoro autonomo non era applicabile l'art.36 Cost.. Poiché le pretese avanzate dall'istante non erano fondate su norme di legge o sulle clausole del contratto individuale, ma come detto, di un accordo collettivo inapplicabile ai subagenti (che neppure il ricorrente ha dedotto essere stato eventualmente recepito nel contratto individuale), la domanda doveva essere respinta. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre con unico motivo l'AB.
Resistono con controricorso il NO e il OS e ripropongono l'eccezione di nullità del contratto di subagenzia. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di nullità sollevata dai controricorrenti deve essere trattata, per il suo carattere eventualmente assorbente, in via preliminare.
Essa è infondata per le ragioni esattamente considerate dal Tribunale il quale, per quanto già esposto nella parte attinente allo svolgimento del processo, ha convenientemente spiegato come dal testo stesso della legge istitutiva dell'albo degli agenti di assicurazione risulti inequivocabile che per i subagenti non vi è obbligo di iscrizione all'albo e, anzi, la corrispondente attività costituisce per essi presupposto per la successiva iscrizione all'albo degli agenti in sostituzione della prova di idoneità prevista dalla legge (art.4 e 5 lett.c, n.4 legge 7 febbraio 1979, n.47). È opportuno, altresì, considerare che per gli stessi agenti di commercio la Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 30 aprile 1998, causa C-215/97 Bellone c. Yokohama) ha statuito che la direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, n.86/653/Cee del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (art.1), osta ad un normativa nazionale che subordini la validità del contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo. Quale motivo di annullamento l'AB deduce, in riferimento all'art.360, n.3 e 5 c.p.c., violazione di norme di diritto artt.112 e 113 c.p.c. - omessa applicazione norme di diritto e insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevabile di ufficio, in relazione agli artt. 1750, 1751 e 1753 c. c. ed in via gradata agli artt.2041 c.c. e 114 c.p.c. e sostiene che la domanda di condanna alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso e delle indennità per scioglimento del contratto erano fondate sulle disposizione del c.c.n.l. tra imprese ed agenti di assicurazioni, ovvero sull'artt. 1753, 1750 e 1751 c.civ.. Il richiamo alla contrattazione collettiva vigente per gli agenti era corretto, tenuto conto dell'identità dell'attività prestata quale subagente rispetto a quella dell'agente e quindi della utilizzabilità, quanto meno in via parametrica, delle indennità previste per il secondo ai fini della determinazione delle spettanze dell'Abruzzese.
D'altro lato, i giudici di merito, pur in assenza di riferimento (o di preciso riferimento) da parte del ricorrente alle citate norme codicistiche, avrebbero dovuto egualmente fare applicazione delle medesime, secondo il principio iura novil curia, senza incorrere nel vizio di extra petizione.
L'indennità di recesso ovvero l'indennità sostitutiva di preavviso e quella di cessazione del rapporto sono previste rispettivamente dagli artt.1750 e 1751 c.civ.. La giurisprudenza ha affermato che la disciplina del rapporto di subagenzia è quella derivante dalla normativa concernente l'agenzia, con conseguente applicazione degli artt. 1750 e 1751 c.civ..
In via gradata, il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art.2041 c.civ. o l'art.1 14 c.p.c..
Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Il subagente non può avvalersi di disposizioni di contratto collettivo stipulato tra altre parti collettive (associazioni rappresentative, rispettivamente delle compagnie di assicurazioni e di loro agenti) e non si vede come, ed in relazione a quali trattamenti, indennità che siano previste soltanto da detto contratto possano costituire parametro di commisurazione di spettanze non essendo dedotta, oltretutto, violazione dell'art. 36 Cost.. Pertanto, la sentenza del Tribunale non è censurabile laddove ha escluso il diritto dell'AB al pagamento dell'indennità incremento monte premi, dell'indennità incassi su rami, dell'indennità mì base alle provvigioni, previste esclusivamente dalla contrattazione collettiva concernente gli agenti. Quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, trattandosi di istituto previsto dal codice civile (art.1750) per gli agenti e rispondente ad un principio vigente non solo nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato ma anche in un rapporto di parasubordinazione di stretta affinità con quello dei subagenti, ben può sostenersi, in linea generale che l'art. 1750 c.civ. deve trovare applicazione anche per questi ultimi. La dottrina e la giurisprudenza hanno opportunamente posto in rilievo che il contratto di agenzia assicurativa si distingue dal contratto di subagenzia non già per un diverso contenuto, ma per la diversa persona del proponente (rispettivamente, una impresa assicuratrice o un suo agente). L'art.1750 c.civ. riconosce all'agente il diritto a una indennità in sostituzione del termine di preavviso, essa, non è espressamente prevista dalla legge 15 ottobre 1971, n.911, dalla direttiva comunitaria 18 dicembre 1986 sugli agenti commerciali indipendenti e dal d.lgs. 10 settembre 1991, n.428 attuativo della stessa. Resta il fatto, tuttavia, che l'indennità prevista dalla norma codicistica svolge la necessaria funzione di risarcire con determinazione preventiva ed automatica il danno che può derivare dal recesso senza preavviso alla parte non recedente, tant'è che essa è ritenuta sia in dottrina che in giurisprudenza (Cass.6 agosto 1977, n. 3592 e 15 giugno 1994, n. 5795) non derogabile da accordi individuali o collettivi.
Del pari, l'art.1751 c.civ., come modificato con legge 15 ottobre 1971, n.911, prevede l'indennità per ogni ipotesi di scioglimento del contratto di agenzia, peraltro il d.lgs. 10 settembre 1991, n.303, di attuazione della citata direttiva comunitaria ha escluso l'indennità nel caso di gravi inadempienza o di dimissioni volontarie (non dovute a età, infermità o malattia) dell'agente: ipotesi di esclusione, peraltro, non prospettate dai preponenti nel presente giudizio.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con riferimento, cioè, alle sole indennità di mancato preavviso e di scioglimento del rapporto;
la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione alle censure accolte, e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di pari grado che si atterrà al principio di diritto secondo cui anche al rapporto di subagenzia si applicano gli artt. 1750 e 1751 c.civ. che prevedono, rispettivamente, il diritto al pagamento di una indennità sostitutiva in caso di mancato preavviso e il diritto ad una indennità per lo scioglimento del contratto. Allo stesso giudice la Corte ritiene opportuno demandare altresì il regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese al Tribunale di Trani.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 1999