Sentenza 9 febbraio 2004
Massime • 2
Nel giudizio per risarcimento dei danni cagionati a terzi da un carabiniere nell'esercizio dell'attività istituzionale di difesa della proprietà individuale (danni consistenti, nella specie, nelle lesioni personali provocate ad un soggetto attinto da un colpo esploso dalla pistola di un carabiniere che stava inseguendo gli autori di un tentativo di rapina), l'amministrazione pubblica passivamente legittimata, alla stregua del sistema normativo di cui agli artt. 1,2 e 24 del r.d. 14 giugno 1934, n. 1169 (modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, ma applicabile nella specie "ratione temporis"), è il Ministero della Difesa, e non già il Ministero dell'Interno, riferendosi il rapporto che si stabilisce tra l'Arma dei carabinieri e quest'ultimo al solo aspetto logistico ed operativo generale dei servizi e ai progetti riguardanti la efficienza numerica dell'Arma, senza incidere sulla imputazione degli atti operativi compiuti dai carabinieri, e non rilevando a detti effetti la distinzione delle funzioni dell'Arma in militari e civili.
Presupposti della responsabilità diretta della pubblica amministrazione per atti compiuti dai suoi dipendenti sono l'esistenza di un rapporto di causalità tra l'atto o il comportamento del dipendente e l'evento dannoso e la riferibilità di tale atto alla stessa p.a. Nel compiere il relativo accertamento, il giudice deve stabilire altresì se il danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento, e valutare secondo i normali criteri della prudenza la eventuale colpa dell'agente, nonché l'eventuale esistenza di norme regolamentari.(Fattispecie relativa all'uso di armi da parte di carabiniere che, per sventare una rapina, aveva esploso un colpo di pistola il quale aveva attinto, ferendolo, un terzo.)
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/2004, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi RA - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
- ricorrente -
contro
TO RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 191, presso lo studio dell'avvocato RA ELMO, difeso dagli avvocati SAVERIO LA GRUA, SEBASTIANO ZORZI, giusta delega in atti;
-controricorrente -
e contro
SILECI EL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 841/99 della Corte d'Appello di CATANIA, emessa il 30/06/99, depositata il 17/11/99; R.G.275/98. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/03 dal Consigliere Dott. Luigi RA DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. RA NT, con atto di citazione del 25 giugno, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Catania l'appuntato dei carabinieri AE CI ed il Ministero della Difesa, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni che aveva riportato, per essere stato ferito da un colpo di pistola partito dall'arma del carabiniere, che stava inseguendo alcuni malviventi che avevano tentato una rapina in un esercizio commerciale.
Il Ministro si è costituito in giudizio ed ha eccepito di non essere passivamente legittimato, sostenendo che, al momento dell'incidente, il CI stava compiendo un'attività rientrante nelle funzioni proprie del Ministero degli Interni e, subordinatamente, ha contestato la fondatezza della pretesa.
2. La domanda è stata accolta dal tribunale, che ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni domandati, determinandoli in oltre lire 463 milioni.
La decisione, impugnata dal Ministero della Difesa, è stata riformata dalla Corte di appello di Catania in punto di liquidazione del danno, ridotto ad oltre lire 224 milioni.
3. Il Ministro della Difesa ha proposto ricorso per Cassazione. RA NT ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso è volto contro il capo della decisione, con il quale è stata confermata la legittimazione passiva del Ministero della Difesa.
1.2. La Corte di appello ha dichiarato che l'attività svolta dall'appuntato CI rientrava nei compiti istituzionali dell'Arma dei carabinieri e che, quand'anche quell'attività fosse stata inquadrata in quella della tutela dell'ordine pubblico, non si sarebbe potuto sostenere che si trattava di attività estranea alle attribuzioni degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, tale da escluderne la riferibilità all'Amministrazione di appartenenza, indicata in quella della Difesa.
Il Ministero della Difesa, con il motivo di violazione degli artt. 1, 2 e 24 del r.d. 14 giugno 1934 n. 1169 e degli artt. 1 e 16 della legge 10 aprile 1981 n. 121 e di difetto di motivazione, addebita alla decisione impugnata di non avere considerato che legittimato passivo era il solo Ministero degli Interni. L'Avvocatura dello Stato sostiene, in particolare, che l'Arma dei carabinieri svolge due funzioni: una di carattere militare, l'altra di carattere civile;
nello svolgimento della prima, i carabinieri fanno parte dell'esercito; in relazione alla seconda dipendono dal Ministero degli Interni. Nella fattispecie, l'appuntato dei carabinieri AE CI stava svolgendo attività di pertinenza del Ministro degli interni.
Il motivo non è fondato.
1.3. Il quadro normativo di riferimento della responsabilità civile degli appartenenti all'Arma dei carabinieri è dato dalle norme di seguito indicate.
L'art. 1 del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, di approvazione del regolamento organico per l'arma dei carabinieri, prima della modifica apportata dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, disponeva che "i carabinieri reali fanno parte dell'esercito di cui sono la prima arma con le speciali loro prerogative, e, in caso di guerra, concorrono con le altre truppe alle operazioni militari. Attendono inoltre, presso il regio esercito, al disimpegno di quei servizi di cui sono particolarmente incaricati".
L'art. 2 dello stesso regio decreto dispone, tuttora, che "i carabinieri vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; curano la osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle pubbliche autorità...(primo comma). "Una vigilanza attiva, non interrotta e l'azione repressiva costituiscono l'essenza della loro missione" (secondo comma).
L'art. 24 del regio decreto stabilisce ancora che "per quanto riflette il servizio d'ordine e di sicurezza pubblica, l'accasermamene ed il casermaggio, dipende dal Ministero dell'interno al quale si dovrà previamente sottoporre - prima di riferirne al Ministero della difesa - anche ogni progetto o studio che interessi, comunque, l'efficienza numerica dell'arma, od il relativo scompartimento, onde ottenerne l'assenso".
Vale la pena aggiungere che nella fattispecie non trova applicazione il recente decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, contenente norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, perché questo è entrato in vigore (dal 24 ottobre 2000), cioè dopo la proposizione della domanda risarcitoria.
2. I fattori, che inducono a ritenere che la responsabilità per gli atti compiuti dagli appartenenti all'Arma dei carabinieri ricade sul Ministero della Difesa e non su quello degli Interni, sono i seguenti.
In primo luogo, sta la norma secondo la quale i componenti dell'Arma dei carabinieri fanno parte dell'esercito, "di cui sono la prima arma": art. 1 del citato r.d. n. 1169 del 1934; vale a dire che essi sono uno strumento operativo del Ministero della Difesa, al quale fa capo l'esercito.
I carabinieri, inoltre, sono impiegati nella "tutela della proprietà": art. 2 dello stesso regio decreto.
Il rapporto che si stabilisce tra l'Arma dei carabinieri con il Ministero degli Interni, infine, si riferisce al solo aspetto logistico ed operativo generale dei servizi, come "l'accasermamento ed il casermaggio" oppure i progetti o gli studi che interessano l'efficienza numerica dell'arma "od il relativo scompartimento", ma non investono l'imputazione al Ministero degli Interni degli atti operativi compiuti dai carabinieri.
I dati normativi indicati non sono smentiti dalla successiva legge 1 aprile 1981, n. 121, contenente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. L'art. 16, secondo comma, di questa legge, infatti, dispone che "ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica".
In altre parole il "nuovo ordinamento" non ha mutato quello precedente, ne' ha inciso sul rapporto di dipendenza dei componenti dell'Arma dei carabinieri dal Ministero della Difesa.
3. Il Collegio è consapevole che le conclusioni raggiunte sono in contrasto con la giurisprudenza penale di questa Corte, che distingue le funzioni dell'Arma dei carabinieri in militari e civili, attribuendo, in relazione a ciascuna di esse, la legittimazione a stare in giudizio (rectius, la titolarità passiva del rapporto risarcitorio) al Ministero della Difesa o a quello degli Interni, come responsabile civile: Cass. 5 giugno, 29 novembre 1991, n. 12137, esemplificativamente.
Quell'orientamento, tuttavia, non può essere condiviso, perché non trova riscontro nei dati normativi i quali, nei rapporti esterni di quelle Amministrazioni pubbliche, non distinguono tra funzioni di carattere militare e funzioni di carattere civile.
In realtà, le funzioni civili e militari individuano la pluralità delle funzioni dell'Arma dei carabinieri, ma esse non creano un rapporto di dipendenza dal Ministero degli Interni in grado di incidere sull'imputazione del giudizio di responsabilità su quest'ultimo e non sono rilevanti verso i terzi danneggiati, i quali hanno titolo a conseguire il risarcimento del danno direttamente sull'Amministrazione della Difesa.
Nella materia della responsabilità civile, infatti, è rilevante non il rapporto organico, ma quello di dipendenza, com'è dato ricavare dalle disposizioni contenute nell'art. 2049 cod. civ. e nell'art. 28 della Costituzione.
4. L'intervento e l'esplosione di colpi d'arma da fuoco da parte dell'appuntato dei carabinieri AE CI s'inquadrava nell'attività di tutela della proprietà individuale, perché si trattava di catturare l'autore di una rapina, e lo svolgimento di questa deve essere valutato alla stregua del rapporto di dipendenza, il quale si stabilisce con il Ministero della Difesa. La sentenza impugnata, che, sia pure con motivazioni diverse ha sostanzialmente seguito il principio indicato, si sottrae, quindi, alla critica mossa con il motivo esaminato.
5. Con il secondo motivo l'Avvocatura dello Stato addebita alla sentenza impugnata i seguenti errori: a) non avere accertato se, nella specie, ricorreva il presupposto dell'antigiuridicità della condotta dell'agente, che deteneva l'arma nell'esercizio dei compiti di polizia a lui affidati;
b) avere valutato la condotta dell'agente secondo i normali criteri di prudenza e non in relazione alle norme regolamentari che disciplinano la tutela armata dell'ordine pubblico;
c) avere negato la ricorrenza del caso fortuito.
Anche questo motivo non è fondato.
5.1. La responsabilità della pubblica amministrazione, per atti compiuti dai suoi dipendenti, presuppone l'esistenza di un rapporto di causalità tra l'atto o il comportamento del dipendente e l'evento dannoso e la riferibilità di tale atto alla pubblica amministrazione.
In particolare, il carabiniere che si ponga all'inseguimento dell'autore di una rapina, deve adeguare la sua condotta alle regole della prudenza nell'uso delle armi da fuoco a sua disposizione. Da parte sua il giudice, dovrà accertare la sussistenza dell'evento dannoso denunciato e stabilire se il danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento e, facendo applicazione dei criteri generali che presiedono al risarcimento del danno ingiusto, deve accertare il rapporto causale.
Rispetto a questi fattori, non è in predicato la legittimità della detenzione dell'arma, ma il corretto uso che di questa sia stato fatto.
5.2. Nella specie, il Ministero della Difesa, sul quale ricadeva l'onere relativo, non ha indicato gli elementi (come l'assenza di colpa o la ricorrenza del caso fortuito), che avrebbero potuto escludere la responsabilità del carabiniere, quella dell'Arma dei carabinieri e, in definitiva, quella del Ministero della Difesa. Sembra inutile aggiungere, quanto alla colpa, che questa doveva essere valutata secondo i normali criteri della prudenza, come è stato fatto dalla sentenza impugnata, e che l'esistenza di norme regolamentari che disciplinano la tutela armata dell'ordine pubblico, doveva essere indicata dal Ministero ricorrente.
6. Il ricorso, in conclusione, è rigettato.
Le spese di questo giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004