Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2001, n. 167
CASS
Sentenza 23 aprile 2001

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Le controversie aventi ad oggetto il pagamento, in favore del concessionario per la gestione del sistema telematico di negoziazione di valori mobiliari, dell'abbonamento annuale al servizio telematico, dei corrispettivi per le singole operazioni di borsa e del canone per il sevizio riscontri e rettifiche giornaliere sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario; infatti, tali prestazioni patrimoniali non hanno natura di tributi speciali o tasse ma sono dovute in virtù di uno specifico rapporto contrattuale, in cui l'obbligo del pagamento in favore dell'ente trova il sinallagma relativamente al prezzo in una controprestazione particolare, configurata dal servizio di negoziazione telematica dei titoli; il giudice ordinario, se non può dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi di determinazione delle relative tariffe e annullarli erga omnes, può esaminare la questione in via incidentale e disapplicarli con riferimento al caso concreto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2001, n. 167
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 167
    Data del deposito : 23 aprile 2001

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