Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 1
Le controversie aventi ad oggetto il pagamento, in favore del concessionario per la gestione del sistema telematico di negoziazione di valori mobiliari, dell'abbonamento annuale al servizio telematico, dei corrispettivi per le singole operazioni di borsa e del canone per il sevizio riscontri e rettifiche giornaliere sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario; infatti, tali prestazioni patrimoniali non hanno natura di tributi speciali o tasse ma sono dovute in virtù di uno specifico rapporto contrattuale, in cui l'obbligo del pagamento in favore dell'ente trova il sinallagma relativamente al prezzo in una controprestazione particolare, configurata dal servizio di negoziazione telematica dei titoli; il giudice ordinario, se non può dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi di determinazione delle relative tariffe e annullarli erga omnes, può esaminare la questione in via incidentale e disapplicarli con riferimento al caso concreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2001, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. RAFAELE CORONA - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AN AR, RI CL, TA ZO, EL AT, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENRICO TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE BIANCHETTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
CED SA S.C.P.A. CONSORZIO CAMERALE PER IL COORDINAMENTO DELLE BORSE VALORI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 18662/99 proposto da:
CONSORZIO CAMERALE PER IL COORDINAMENTO DELLE BORSE VALORI (ORA DENOMINATO CONSORZIO CAMERALE PER IL CORDINAMENTO DEI MERCATI LOCALI E DEI SERVIZI INNOVATIVI ALLE IMPRESE), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLIP che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EZIO ANTONINI, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MA AN AR, RI CL, TA ZO, EL AT, CED SA S.C.P.A.;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^. 18716/99 proposto da:
S.I.A. - SOCIETÀ INTERBANCARIA PER L'AUTOMAZIONE S.P.A. GIÀ CED SA - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato CARMINE PUNZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE SALA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MA AN AR, RI CL, TA ZO, EL AT;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2621/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 29/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/00 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
uditi gli Avvocati Romano VACCARELLA, Enrico ROMANELLI, Antonio D'ALESSIO, per delega dell'Avvocato Carmine PUNZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale;
giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 19 marzo 1993, AN AR ED, LA IG, NZ NA e LV OT, già agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma, convennero davanti al Tribunale di Milano la CED SA, per conseguire la dichiarazione della illegittimità del canone di abbonamento annuale al pubblico servizio telematico stabilito forfettariamente, dei corrispettivi per le singole operazioni di borsa effettuate volta per volta, nonché dell'ulteriore canone prestato per il servizio riscontri e rettifiche giornaliere;
per conseguire, inoltre, la condanna alla restituzione di quanto indebitamente pagato. Chiesero, infine, che fosse rimesso alla Corte Costituzionale il giudizio di conformità alla costituzione dell'art. 20 comma 3 della legge 2 gennaio 1991, n.
1. La citazione fu notificata, perché ne avesse legale conoscenza, anche al Consorzio Camerale per il coordinamento delle borse valori. La società CED SA si costituì ed eccepì il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda concernente l'illegittimità delle tariffe e la propria estraneità rispetto alle altre domande di merito riguardanti il Consorzio.
Altra citazione contro la CED SA e contro il Consorzio Camerale fu proposta in data 5/10 gennaio 1994, sempre davanti al Tribunale di Milano, da RE NE D'EA, NN GL, UC LU OT e PI UF, agenti di cambio presso la Borsa valori di Genova. Con quest'atto gli attori - premesso che i contratti con gli utenti del sistema dovevano essere stipulati esclusivamente dal concessionario Consorzio Camerale - domandarono che la convenuta CED SA fosse dichiarato il difetto di titolarità dei crediti fatti valere nei loro confronti e che fosse pronunziata la illegittimità delle tariffe stabilite dal Consorzio. In questa causa la CED SA ed il Consorzio Camerale si costituirono ed eccepirono il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, comunque, chiesero il rigetto delle avverse pretese. Con sentenza 15 febbraio 1996, il Tribunale di Milano respinse la domanda diretta a far dichiarare l'insussistenza del potere impositivo circa i diritti per l'utilizzo del sistema telematico di borsa e dichiarò il proprio difetto di giurisdizione per le altre istanze.
Pronunziando sull'impugnazione proposta da AN AR ED, LA IG, NZ NA e LV OT, RR LA VO e ER LA, nonché da RE NE D'EA, NN GL, UC LU OT e PI UF, in contraddittorio con la CED SA ed il Consorzio Camerale, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza 22/29 settembre 1998 - previa dichiarazione di estinzione del processo nei confronti di RE NE D'EA, NN GL, UC LU OT, i quali avevano rinunziato agli atti del giudizio - respinse gli altri appelli e, pertanto, confermò la sentenza del Tribunale di Milano e condannò gli appellanti alla rifusione delle spese processuali. Si legge nella sentenza che i diritti di borsa configurano prezzi pubblici, cioè prestazioni patrimoniali imposti come corrispettivo per l'utilizzazione dei servizi e destinati alla copertura dei costi dei servizi prestati dall'ente gestore della borsa valori, secondo criteri di economicità; che, secondo il sistema legislativo costituito dalle leggi 340/88 e 1/91, la pretesa patrimoniale si inserisce nel settore dei diritti soggettivi e non in quello degli interessi legittimi. Discutendosi se ed in quale misura una parte dovesse pagare all'altra i diritti di borsa, le controversie appartenevano alla competenza del giudice ordinario, in quanto riguardavano diritti soggettivi;
perciò, rientravano nella giurisdizione del giudice ordinario tutte le domande intese a far accertare o negare la sussistenza del potere impositivo, ovvero del credito contestato, quale che fosse la causa petendi. Tuttavia l'ampia giurisdizione del giudice ordinario non poteva mai condurre ad una dichiarazione d'illegittimità del provvedimento amministrativo ed a un suo annullamento erga omnes. Doveva considerarsi corretta, pertanto, la pronunzia del Tribunale, nella parte in cui respingeva nel merito le domande degli attori dirette a respingere il pagamento e, allo stesso tempo, dichiarava la carenza di giurisdizione relativamente alle richieste di declaratoria di illegittimità.
Ricorrono per cassazione AN AR ED, LA IG, NZ NA e LV OT;
resiste con controricorso e propone ricorso incidentale la Società Interbancaria per l'Automazione s.p.a., già CED SA;
resiste con controricorso e propone, altresì, ricorso incidentale condizionato il Consorzio Camerale per il coordinamento delle borse valori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 A fondamento del ricorso principale, i ricorrenti ED, IG, NA e OT deducono nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod.proc.civ. per violazione dell'art. 353 cod.proc.civ.; omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. La sentenza di primo grado era soltanto una sentenza declinatoria della giurisdizione: perciò, in seguito al riconoscimento della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, la Corte d'Appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice. L'omesso esame da parte della sentenza di primo grado di talune questioni per motivi attinenti alla giurisdizione impone la remissione al giudice di prima istanza.
1.2 A fondamento del ricorso incidentale la Società Interbancaria per l'Automazione s.p.a. (già CED SA) deduce difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria;
violazione dell'art. 37 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 nn. 1, 3 e 4 cod. proc. civ. Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 dello stesso codice. Violazione dell'art. 23 Cost. La scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione se "telematizzare" un servizio pubblico e designare un soggetto pubblico competente a determinare le tariffe dimostra il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Controparte riconosce che il servizio di negoziazione telematica ha carattere pubblicistico;
che le tariffe costituiscono prestazioni patrimoniali imposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 Cost.;
che dette tariffe sono autoritariamente determinate dal Consorzio Camerale, il quale è certamente un ente pubblico;
che tale competenza è stata attribuita al Consorzio dalla legge. A ciò deve aggiungersi che le tariffe sono approvate con atto amministrativo e che è generalmente riconosciuta ai diritti di borsa la natura di tributo o di prestazione patrimoniale imposta.
1.3 A fondamento del ricorso incidentale condizionato il Consorzio Camerale per il Coordinamento dei mercati locali etc. deduce omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti ex art. 360 n. 5cod.proc.civ. In sede di appello, gli appellanti (odierni ricorrenti) avevano chiesto la riforma della sentenza del Tribunale solo nella parte in cui aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Poiché nulla avevano dedotto in ordine al capo della sentenza di primo grado, che aveva rigettato nel merito le domande attoree, tale statuizione doveva ritenersi senz'altro passata in giudicato. Il Consorzio aveva sollevato la questione, ma sul punto la Corte d'Appello non si era pronunziata.
2. Avuto riguardo al loro ordine logico, per primo deve prendersi in esame il ricorso incidentale proposto dalla Società Interbancaria per l'Automazione, già CED SA, che solleva la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
2.1 Il ricorso non può essere accolto.
L'art. 20 della L. 2 gennaio 1991, n. 1, al comma 1^ attribuisce alla ON (Commissione nazionale per le società e per la borsa) - nell'ambito dei poteri concernenti l'organizzazione ed il funzionamento delle borse valori, nonché l'ammissione dei titoli a quotazione, fissati dall'art. 3 sub 1 della L. 7 giugno 1974, n. 216 (e dal D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138) - il potere specifico di adottare le disposizioni occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture adibite alla negoziazione dei valori mobiliari, ivi comprese quelle telematiche ed informatiche, necessarie allo svolgimento delle contrattazioni nelle diverse modalità; al comma 3^ affida al Consorzio Camerale per il coordinamento delle borse valori le deliberazioni relative alla determinazione delle tariffe dei diritti riguardanti il mercato:
precisamente, i diritti per l'utilizzo dei servizi e delle prestazioni a disposizione delle borse previsti dall'art. 4 comma 1 lett. c) della legge 1 agosto 1988, n. 320.
Risulta dagli atti che la ON, nel 1991, conferì al Consorzio Camerale la facoltà di delegare a terzi, mediante atto di concessione, la realizzazione e la gestione del sistema telematico e che il Consorzio Camerale, con la convenzione 12 novembre 1989, affidò la concessione alla Società Generale Telematica di Borsa, con facoltà di subconcessione: facoltà poi esercitata in favore della società CED SA;
che l'art. 9 della subconcessione prevede la remunerazione dei servizi di borsa mediante la fatturazione agli utenti, da parte della subconcessionaria CED SA, sulla base delle tariffe determinate secondo i criteri di cui all'art. 8 della convenzione tra il Consorzio Camerale e la Società Generale Telematica.
(Sul fondamento di queste tariffe, la CED SA chiese agli agenti di cambio il corrispettivo per i servizi utilizzati).
2.2 Come è noto, la borsa è il mercato ufficiale, la cui istituzione e funzionamento sono disciplinati da leggi e da regolamenti.
L'attività di borsa si svolge con lo scopo di regolare la raccolta del risparmio per gli investimenti pubblici e per gli investimenti industriali e di assicurare, attraverso la circolazione dei capitali, una tutela effettiva del risparmiatore, tramite la differenziazione degli impieghi delle sue disponibilità. Con l'organizzazione della borsa, lo Stato esercita alcune funzioni pubbliche, quali la vigilanza diretta delle operazioni, per evitare illecite manovre sui mercati dei titoli, e l'accertamento ufficiale del corso dei valori. Orbene, l'attività di borsa, in quanto soddisfa le esigenze dell'investimento del risparmio e della sua tutela, raffigura una attività di preminente interesse pubblico, ragione per cui si ritiene che costituisca un pubblico servizio, messo a disposizione di coloro i quali vendono ed acquistano titoli di massa;
in sintesi, che il regime italiano della borsa sia un pubblicistico (tant'è che la prima legge in materia, vale a dire la legge 20 marzo 1913, n. 272, alle Camere di Commercio attribuiva il potere di imporre dei tributi).
2.3 Ciò non significa, tuttavia, che costituiscano tributi le prestazioni per l'abbonamento annuale al servizio telematico, per le singole operazioni di borsa e per il servizio riscontri e rettifiche giornalieri. Dette prestazioni, infatti, non presentano i caratteri, che contrassegnano i tributi cosiddetti speciali o le tasse. Le prestazioni patrimonialì sono dovute dagli obbligati a titolo di prezzo per lo svolgimento di una attività economica, di cui soltanto gli obbligati beneficiano. Le prestazioni, dunque, non sono dovute da coloro, i quali si trovano in una determinata situazione, perché risentano di un particolare vantaggio per effetto della esplicazione dell'attività amministrativa rispetto a tutti gli altri soggetti, i quali dell'attività medesima indistintamente profittano o possono profittare. Le prestazioni sono dovute in virtù di uno specifico rapporto contrattuale, in cui l'obbligo del pagamento in favore dell'ente trova il sinallagma relativamente al prezzo in una controprestazione particolare, configurata dal servizio, ed in cui l'obbligazione, in definitiva, ha origine nella volontà delle parti. Occupandosi di casi consimili a quello che forma oggetto della causa presente, dalla giurisprudenza si afferma che i diritti di borsa per la manutenzione dei locali e l'organizzazione del personale spettano alle camere di commercio non come tributi, ne' come tasse, ma come prezzo per il servizio (Cass., Sez. Un., 22 luglio 1993, n. 8179;
Cass., Sez. I, 2 aprile 1992, n. 4026; Cass., Sez. I, 14 gennaio 1988, n. 9456; Cass., Sez. I, 15 marzo 1988, n. 2443; Cass., Sez. Un., 14 dicembre 1987, n. 9263). Per conseguenza, si precisa che le controversie, le quali pongano in discussione la sussistenza del potere di imporre il prelevamento, per difetto dei relativi presupposti, ovvero anche il superamento dei limiti fissati dalla legge, in quanto attinenti alla posizione di diritto soggettivo, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 22 luglio 1993, n. 8179; Cass., Sez. Un., 17 marzo 1989, n. 1343). Per le ragioni esposte sopra - vale a dire perché costituiscono il prezzo per lo svolgimento di servizi - non possono qualificarsi come tributi i canoni di abbonamento annuale per il pubblico servizio telematico, nonché i corrispettivi per le singole operazioni di borsa effettuate e per il servizio riscontri e rettifiche giornaliere.
Pertanto, le controversie, nelle quali si fa questione circa l'an ed il quantum dei diritti di borsa, trattandosi di domande dirette ad accertare o negare la sussistenza del potere impositivo e quindi la sussistenza del credito contestato e vertendosi in materia di diritti soggettivi, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Per completezza, conviene aggiungere che il giudice ordinario certamente non può dichiarare la illegittimità dei provvedimenti amministrativi e annullarli con efficacia erga omnes: egli può esaminare la questione in via incidentale e disapplicare i provvedimenti con riferimento al caso concreto. Conviene aggiungere, altresì, che la Corte ha pronunziato, esplicitamente o in modo implicito, su tutte le domande proposte.
3. Non è fondato neppure l'unico motivo del ricorso principale, secondo cui - avendo il Tribunale declinato la giurisdizione - la Corte d'Appello, una volta riconosciuta la sussistenza della giurisdizione, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice. In realtà, la Corte afferma la giurisdizione per le domande dirette a far dichiarare l'insussistenza del potere impositivo dei diritti per l'utilizzazione del sistema telematico di borsa e conferma la decisione di rigetto pronunziata dal Tribunale, che sul punto aveva deciso nel merito, trattandosi di questioni afferenti ai diritti soggettivi e, come tali, appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario. Essendo intervenuta la pronunzià del primo giudice, la causa non doveva essergli rimessa.
4. In seguito al rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato proposto dal Consorzio Camerale deve considerarsi assorbito.
5. Riuniti i ricorsi, la Corte deve rigettare il ricorso incidentale proposto dalla Società Interbancaria per l'Automazione (già CED SA) ed il ricorso principale proposto dagli agenti di cambio, deve dichiarare assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dal Consorzio Camerale;
deve condannare i ricorrenti principali a rifondere al Consorzio Camerale le spese del giudizio di legittimità e dichiarare compensate per giusti motivi le spese tra i ricorrenti principali e la Società Interbancaria per l'Automazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposto dalla società Interbancaria;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dal Consorzio Camerale;
condanna i ricorrenti principali in solido a rifondere al Consorzio Camerale le spese processuali di questo grado, che liquida quanto alle spese vive in lire 570.000=, oltre lire 8.000.000 per gli onorari;
compensa le spese tra i ricorrenti principali e la Società Interbancaria per l'Automazione (già CED SA).
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001