Sentenza 10 gennaio 2011
Massime • 1
Il militare condannato, anche con sentenza non definitiva, per il reato di corruzione è obbligatoriamente soggetto alla sospensione dal servizio, indipendentemente dalla sottoposizione o meno alla misura della custodia cautelare in carcere.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2011, n. 3142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3142 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2011 |
Testo completo
3 142 /1 1
ITALIANA REPUBBLICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Udienza in camera di consiglio del giomo 10 gennaio 2011 n. 28 del ruolo
R.G.N. 40815/2010
Sentenza n. sez. Composta da 25/2011
Maria Cristina Siotto
- Presidente -
M. Stefania Di Tomassi
- relatore -
Raffaele CapoZZI, ALDO CAVALLO
Antonella Patrizia Mazzei
Lucia La Posta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
supricorsi proposti nell'interesse di IC CI, nato ad [...] il [...],
avverso l'ordinanza emessa in data 17.9.2010 dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento denunziato, i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tomassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni Salvi, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, investito ex art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto da IC OF avverso il provvedimento con cui in data 6 luglio 2010 il medesimo Tribunale, dopo averlo condannato (con sentenza del 17 giugno) alla pena di sei anni di reclusione per il reato di corruzione continuata per atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, aveva respinto la sua richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere.
A ragione della decisione il Tribunale osservava che (nonostante la dedotta assoluzione dal reato associativo, per il quale, per altro, il G.i.p. non aveva in origine disposto la misura), permanevano inalterate le esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, attesa la continuità della condotta delittuosa posta in essere dal OF, che per ben tre anni nella sua qualità di appuntato dei Carabinieri aveva ricevuto con cadenza periodica denaro e regalie di non lieve valore economico da RO D'GE esponente di vertice del clan camorristico NA in cambio del sistematico compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, che avevano prodotto nocumento ad indagini in corso e pericolo per l'incolumità di colleghi ignari. Tale costante attività agevolatrice in favore del clan dimostrava una preoccupante propensione a delinquere e, dunque, un serio pericolo di commissione di reati dello stesso tipo. Né poteva fronteggiare il rischio di recidiva specifica la sospensione dal servizio disposta in via amministrativa, poiché detto provvedimento ben avrebbe potuto essere revocato in caso di revoca della misura cautelare.
Neppure poteva ritenersi d'altro canto dirimente il periodo di detenzione già sofferto, dal momento che lo stesso era inferiore ad un terzo della pena inflitta, o la condizione psichica segnalata dalla psicologa del carcere militare, perché la stessa non era tale da determinare un'incompatibilità con il regime detentivo. La presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. imponeva quindi di ritenere che soltanto la custodia in carcere poteva fronteggiarlo impedendo il mantenimento di legami con l'ambiente della criminalità organizzata.
2. Ha proposto ricorso l'indagato personalmente, e chiede l'annullamento della ordinanza impugnata lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Premette che l'accusa aveva subito in dibattimento un notevole ridimensionamento, non soltanto perché il OF era stato prosciolto dal reato associativo (per il quale era stata pure emessa la misura a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione), ma perché pur non potendo il Tribunale avere contezza della motivazione della sentenza non
2 ancora depositata anche in relazione ai fatti di corruzione la durata delle dazioni era stata ristretta ad un arco temporale di soli cinque - sei mesi, non era emersa la rivelazione di segreti d'ufficio né che della sua attività favoreggiatrice avessero beneficiato altri oltre il correo. Denunzia quindi che il Tribunale aveva errato nell'affermare che la sospensione dal servizio non bastava ad arginare il pericolo di recidiva potendo essere revocata nel caso di caducazione della misura, giacché, al contrario, a mente dell'art. 10 comma 1 legge n. 1168 del
1961, la sospensione poteva essere revocata (solo) se il procedimento penale si concludeva con sentenza ampiamente liberatoria.
Considerato in diritto 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato nei termini che si diranno.
A ragione della sua decisione il Tribunale ha assunto l'esistenza di un pericolo di commissione di reati analoghi a quelli per i quali il OF era stato ristretto, ovverosia di reati di corruzione aggravati, valutando da un lato la tipologia delle condotte poste in essere, oggetto dell'unico procedimento a carico del ricorrente, e la loro durata nel tempo, dall'altro la irrilevanza della sospensione precauzionale dal servizio disposta nei suoi confronti, sull'assunto che essa sarebbe potuta venire meno a seguito della revoca delle misura cautelare.
1.1. Ora tale seconda considerazione è senz'altro errata, giacché il OF era già stato condannato in primo grado e ai sensi dell'art. 922 del d.lgs. n. 66 del 15.3.2010 (in G.U. del giorno 8.5.2010), che costituisce testo unico nel quale sono confluite le analoghe disposizioni della legge n. 1168 del 1961 citata dal ricorrente, al personale militare continuano ad applicarsi le ipotesi di sospensione dall'impiego previste, tra l'altro, dall'articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97.
E l'art. 4 citato prevede al comma 1 la sospensione obbligatoria dei dipendenti pubblici nel caso di condanna, ancorché non definitiva, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, della stessa legge, ovverosia «per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383».
Dunque il militare condannato per corruzione continuata è comunque obbligatoriamente soggetto a sospensione dal servizio, che sia sottoposto a custodia cautelare carceraria o no.
1.2. Nella economia della decisione impugnata le considerazioni sulla possibilità che a seguito della revoca delle misura il ricorrente potesse riprendere il suo servizio da Carabiniere sono d'altra parte poste con pari rilievo rispetto a quelle collegate alla gravità e modalità dei fatti oggetto di contestazione. E' dunque impossibile per questa Corte valutare la tenuta delle altre considerazioni di merito a prescindere dalla inesattezza in diritto delle prime.
3. Il provvedimento impugnato va di conseguenza annullato con rinvio al
Tribunale di Napoli perché proceda a nuovo esame tenendo conto della normativa prima richiamata in tema di sospensione obbligatoria dal servizio.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Napoli.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod.
proc. pen., comma 1-ter.
Così deciso il 10 gennaio 2011.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(M.Stefania Di Tomassi) (Maria Cristina, Siotto)
Comar
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
28 GEN 2011
CANCELLIERE Pietro Di Mean
+