Sentenza 4 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di una notizia falsa ancorché espressa in forma dubitativa, può ledere l'altrui reputazione allorché le espressioni utilizzate nel contesto dell'articolo siano ambigue, allusive, insinuanti ovvero suggestionanti, e perciò idonee ad ingenerare nella mente del lettore il convincimento della effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati, con la conseguenza che tale indagine è rimessa al giudice di merito e se giustificata da adeguata motivazione è incensurabile in sede di legittimità.
Commentari • 9
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Trieste ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale Martina M. e Fabrizio F., quali autori degli articoli pubblicati, e Andrea F., quale direttore responsabile del quotidiano "Messaggero Veneto", erano stati ritenuti responsabili rispettivamente (i primi due) di distinti reati di diffamazione aggravata (capi 1 e 2) e (il terzo) del reato di cui all'art. 57 c.p. (capo 3). Alla M. era stato contestato il fatto di aver scritto in un articolo pubblicato in data 28 dicembre 2008 che era stata presentata un'istanza di fallimento in danno della impresa [omissis], fatto non vero, in quanto in realtà il creditore Enzo …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Rilevato che: Nel 2011, Maurizio B. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, Christian F. al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del carattere gravemente diffamatorio di un articolo a firma del convenuto, intitolato "Caso Te.Am - B. in un clamoroso conflitto di interessi", pubblicato sul sito internet "I due punti.it". A sostegno della propria domanda, l'attore (allora sindaco di Teramo) espose che, nell'articolo, la propria figura veniva accostata a quella del mago Silvan, così accreditando la tesi che si trattasse di una persona adusa a trucchi e sotterfugi di bassa lega, e tacciata di "improntitudine paragonabile solo a quella di …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: sussiste anche in caso di espressioni dubitative o interrogative (Cass. Pen. n. 8/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti e suggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato. (Fattispecie relativa ad un articolo di stampa nel quale, sia pure in termini ipotetici, si veicolava il messaggio che un sindaco avesse potuto avallare una speculazione privata illecita mercificando la propria funzione - Cassazione penale sez. V - 12/11/2019, n. 8). Vuoi …
Leggi di più… - 4. Questioni in tema di diffamazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
di Alessandro D'Andrea Sommario: 1 Premessa 2 L'esimente del diritto di cronaca 3 Il diritto di critica 4 Questioni ulteriori Indice delle sentenze citate 1. Premessa Il reato di diffamazione, in particolar modo nella forma aggravata di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., è stato reiteratamente oggetto di considerazione nella giurisprudenza della Corte ancora nell'anno di riferimento, durante il quale sono state pronunciate numerose decisioni sul tema. La maggior parte di esse ha riguardato l'individuazione dei limiti ermeneutici entro cui consentire la configurazione delle esimenti putative del diritto di cronaca e del diritto di critica, idonee ad escludere la responsabilità penale …
Leggi di più… - 5. Diffamazione: in caso di offesa alla memoria del defunto, la querela può essere sporta dagli erediAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, nel caso di "offesa alla memoria del defunto", i prossimi congiunti e gli altri soggetti indicati dall'art. 597, comma 3, c.p. sono legittimati "iure proprio" ad esercitare il diritto di querela, quali soggetti passivi dell'offesa. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, non occorre che i querelanti manifestino espressamente la volontà di tutelare la memoria del loro congiunto, essendo sufficiente che espongano l'accadimento storico ritenuto lesivo -Cassazione penale sez. V - 24/06/2021, n. 31530). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2005, n. 45910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45910 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 04/10/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 1911
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 034722/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZO UC, N. IL 11/05/1959;
2) MA IO, N. IL 24/10/1948;
avverso SENTENZA del 19/01/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO.
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. V. Monetti che ha concluso chiedendo dichiarasi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore di P.C. Avv. MENDOLA G. P., in sost.ne dell'avv. Pellicciotta, che ha chiesto rigettarsi ovvero dichiararsi inammissibili i ricorsi.
OSSERVA
AZ LU e RO EZ, giornalista il primo, direttore il secondo, del quotidiano La Repubblica sono stati riconosciuti colpevoli del delitto di diffamazione a mezzo stampa in danno di BR AV (AZ) e di quello di omesso controllo ex art. 57 c.p. (RO) con riferimento all'articolo, pubblicato sul predetto quotidiano il 27/08/1999 dal titolo "Giallo su BR. Arrestato in Kenia?". Gli stessi sono stati condannati dal Tribunale di Roma alle pene ritenute di giustizia ed al risarcimento danno in favore della costituita P.C., con liquidazione di provvisionale e riparazione pecuniaria. La Corte di appello ha confermato.
Ricorre per Cassazione il difensore di entrambi gli imputati e deduce mancanza di motivazione travisamento del fatto, nonché violazione dell'art. 59 c.p.. Argomenta come segue. 1) L'articolo è connotato da espressioni dubitative sin dal titolo. In esso il giornalista esprime il dubbio che il BR sia stato arrestato, mantenendo una posizione di obiettiva neutralità e riportando la smentita dell'interessato. L'articolo inoltre ricorda che la notizia non ha trovato conferma in Italia. Dunque il contenuto dell'articolo è tale da far propendere il lettore per la falsità della notizia, mentre unica affermazione di segno opposto è quella in base alla quale "l'articolo del giornale keniota è privo di sfumature o condizionali". Ebbene la Corte capitolina non si è proprio posta il problema della reale portata diffamatoria dell'articolo, dilungandosi sulla pretesa insussistenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca. 2) La sentenza, poi non affronta minimamente la problematica sollevata con il terzo motivo di appello, quello sull'elemento psicologico del reato di diffamazione addebitato al AZ. Sarebbe stato necessario accertare se il giornalista, nel momento immediatamente precedente alla pubblicazione, avesse effettiva cognizione della verità, mentre un errore, anche derivante da colpa, lo scriminerebbe comunque ai sensi dell'art. 59 c.p.. La Corte scrive apoditticamente che il ricorrente non poteva certamente essere in buona fede, atteso che nessun giornale keniota aveva pubblicato la notizia. Ma è da osservare che, ai fini della sussistenza della scriminante putativa, non è necessario che la fonte qualificata sia effettivamente esistente, essendo sufficiente che lo sia nella mente del giornalista. Ebbene, nella fase di merito, fu dimostrato che il AZ aveva fondato il suo convincimento sul fatto che la medesima notizia era stata pubblicata da altro quotidiano italiano, il quale faceva riferimento all'articolo apparso su un giornale del Kenia. Era dunque l'altro quotidiano nazionale la fonte qualificata sulla quale l'imputato aveva fatto affidamento.
I ricorsi sono inammissibili;
i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali. Ciascuno di essi va poi condannato singolarmente al versamento di somma a favore della Cassa ammende. Si stima equo quantificare detta somma in euro 500,00. Invero, quale che sia la forma (stilistica, grammaticale, sintattica) delle locuzioni adoperate, quel che rileva è la loro capacità di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione;
il reato di diffamazione a mezzo stampa, pertanto, si realizza anche quando il contesto della pubblicazione determini il mutamento del significato apparente di una o più frasi, altrimenti non diffamatorie, dando loro un contenuto allusivo, percepibile dal lettore medio. Insomma, come è noto, è stato ritenuto (ASN 199506062-RV 201762) che il significato delle parole dipenda inevitabilmente anche dal contesto comunicativo in cui si inseriscono. Pertanto, anche la proposizione di interrogativi può risultare idonea a diffondere una notizia falsa. Questo perché il solo fatto che una notizia sia stata riferita in forma dubitativa non è di per sè sufficiente ad escludere l'idoneità a ledere la reputazione altrui. Infatti anche le espressioni dubitative (come quelle insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti) possono essere idonee ad integrare il reato di diffamazione, quando, per il modo con cui sono poste all'attenzione del lettore, fanno sorgere in quest'ultimo un atteggiarsi della mente favorevole a ritenere l'effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati. Trattasi di indagine da effettuarsi caso per caso e dunque rimessa evidentemente al giudice del merito (ASN 199208848-RV 191621). Indagine che, nella specie, risulta essere stata effettuata e giustificata da adeguata motivazione, atteso che si chiarisce in sentenza come, sia pure in forma interrogativa, la notizia (completamente destituita di fondamento) sia stata diffusa senza un previo accertamento della verità. Il riferimento del giornalista, a quanto è dato comprendere e a quanto lo stesso ricorrente sostiene, è solo un giornale keniota, dal cui stile ("privo di sfumature o condizionali") si pretendere desumere la fondatezza della notizia. Quanto al fatto che l'errore sarebbe stato commesso "in buona fede", con conseguente non punibilità del AZ, attesa la natura dolosa del delitto ex art. 595 c.p., va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, da tempo (tra le tante cfr.