Sentenza 9 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2001, n. 9311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9311 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
AULA "A" 19/01 9.3 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 12318/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. IU Ianniruberto Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel.
0.21395Cron. Rep. Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere Ud. 23 mag- Dott. Guido Vidiri Consigliere gio 2001 Dott. Alessandro De Renzis Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: UR IU, RE RM, AN EL, AV IU, IF ON, LL AL, LO NA, UR DO, AM AL, SI IU, MA CE, AS AL, AR VI IT AL, ND AR, RO AL, PO RN, BE AL, LI Calo- gero, OL IN, UR IO, RA EL, BO Giu- seppe, IR RM, AP VE, LA AL, AM Filip- po, LA LV, AM IU, RR AL, Di FR AL, IO BE, NO VI, RE VI, UR 2461 IG, Di ER AE, tutti elettivamente domiciliati in Ro- ma, via Otranto n. 18, Studio avv. Pierluigi Panici, presso l'avv. Giovanni Giovannelli che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrenti - contro società Mazzi, impresa Generale Costruzioni S.p.A., in persona del vice Presidente e Consigliere Delegato ing. Paolo Mazzi, elettiva- mente domiciliata in Roma, via dei Giordani n. 22, studio avv. CE Fabbri, presso l'avv. Alberto De Grandis che la rappre- senta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente e
contro
Società Gibbesi, Società Consortile S.r.l. in liquidazione;
intimata avversO la sentenza n. 248/99, decisa il 20 novembre 1998 e pub- blicata il 27 febbraio 1999, resa dal Tribunale di Verona nel pro- cedimento n. 38/98 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 maggio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, ha concluso per il rigetto del ricorso❤ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 4 maggio 1997, UR IU, RE RM, AN EL, AV IU, IF ON, LL 2 AL, LO NA, UR DO, AM AL, SI IU, MA CE, AS AL, AR VI IT AL, ND AR, RO AL, PO RN, BE AL, LI AL, OL Mar- tino, UR IO, RA EL, BO IU, IR RM, AP VE, LA AL, AM IL, Scan- nella LV, AM IU, RR AL, Di FR Ca- logero, IO BE, NO VI, RE VI, UR IG, Di ER AE convenivano in giudizio dinanzi al Pre- tore di Verona, in funzione di Giudice del Lavoro, la società Gib- besi, Società Consortile a responsabilità limitata e la società Mazzi Impresa Generale Costruzioni S.p.A. al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere assunti con preceden- za da quest'ultima, secondo il disposto dell'art. 15 legge 29 aprile 1949 n. 264; chiedevano conseguentemente che fosse costi- tuito tra i ricorrenti e la società Mazzi, un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2932 CC о in subordine che fosse accertato il diritto degli stessi all'assunzione da parte di detta società. Resisteva la società Consortile Gibbesi rilevando la propria estraneità alle pretese avanzate dai lavoratori, regolarmente li- cenziati per cessazione di attività e messa in liquidazione. Resisteva la Società Mazzi e rilevava, tra l'altro, che il rappor- to di lavoro era stato risolto consensualmente e i dipendenti ave- vano rinunciato al preavviso e riscosso il TFR, venendo assunti con passaggio diretto e immediato dalla Gibbesi. Ciò in forza di 3 verbale di accordo in data 21 dicembre 1987, sottoscritto anche dalle Organizzazioni sindacali. Il Giudice adito, con sentenza n. 1191/97, in data 15 ottobre 1997 7 gennaio 1998, respingeva la domanda. Interponevano appello i soccombenti e in esito il Tribunale di Ve- rona, con sentenza n. 248/99, emessa in data 20 novembre 1998 27 febbraio 1999, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che i lavoratori avevano risolto consensualmente il rap- porto di lavoro con la Mazzi S.p.A. in data 21 dicembre 1987, come da accordo stipulato con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, ponendo così fine al rapporto precedente e costituendo- ne altro con diverso soggetto. Rilevava altresì che la società consortile, costituita ai sensi dell'art. 2615 ter CC, è autonomo soggetto di diritti mentre le comunicazioni relative al passaggio diretto e immediato dei dipendenti valgono a "legittimare la suc- cessione nei contratti e non già la continuità della struttura so- cietaria". Osservava ancora che, come affermato dal giudice di primo grado, erano stati concessi in noleggio solo alcuni beni strumentali, inidonei a costituire una parte dell'azienda. Avverso la sentenza, non notificata, propongono ricorso per cassa- zione i lavoratori soccombenti, con atto notificato in data 16 giugno 1999; deducono due motivi. La società Mazzi S.p.A. resiste con controricorso notificato in data 1 luglio 1999. 4 л La società Consortile Gibbesi è rimasta intimata. La società Mazzi S.p.A. ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 CC e della Direttiva CEE n. 77/187 del 14 febbraio 1987. Si afferma che è avvenuta la cessione di un ramo di azienda per via contrattuale "previa identificazione e identificabilità dell'autonomia della posizione lavorativa". La censura non è fondata. Si premette che l'art. 2112 CC, nel testo vigente all'epoca del passaggio dei lavoratori dall'una all'altra società, come pure nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte con la legge 29 dicembre 1990 n. 428, dispone nel senso che l'impresa cedente, CO- me pure quella cessionaria, sono tenute in solido, sulla base di presupposti e a condizioni che è superfluo richiamare in questa sede, a riconoscere e garantire i diritti del lavoratore al momen- to del trasferimento. Le successive vicende del rapporto di lavoro presso il datore di lavoro subentrante non possono riflettersi sul cedente, salvo che si dimostri, come già aveva osservato il Pretore, che il trasferi- mento è stato fittizio o comunque dettato da scopi fraudolenti. Peraltro gli odierni ricorrenti non denunciano una violazione dei diritti vantati all'epoca del passaggio alle dipendenze della SO- cietà consortile Gibbesi, per quanto attiene alla parte normativa 5 A come pure a quella economica del rapporto di lavoro, ma solamente pretendono di essere assunti presso la società Mazzi, per effetto del diritto di precedenza rispetto ad altri lavoratori assunti in epoca successiva, e ciò ai sensi dell'art. 15 legge 264/49. Del tutto irrilevante diviene quindi l'accertamento se vi sia stato o meno un trasferimento di ramo di azienda, atteso che la risoluzio- ne del rapporto per cessazione dell'attività produttiva è interve- nuta nei confronti della società consortile Gibbesi S.r.l. e non può avere conseguenze di sorta nei confronti del precedente datore di lavoro, obbligato per i crediti esistenti e per i diritti van- tati alla data del trasferimento, non certo per quelli sorti suc- cessivamente. D'altro canto il Tribunale, con un passaggio argomentativo di chiusura, per vero ultroneo dal momento che non risulta sia stata sollevata nel corso del giudizio di merito riserva alcuna in ordi- ne ad eventuai finalità fraudolente dell'operazione, esclude che nel caso in esame vi sia stato un trasferimento di azienda e OS- serva che il contratto di noleggio "a freddo" (si chiarisce trat- tarsi di espressione di gergo per indicare il noleggio di macchine operatrici senza conduttore, in contrapposizione al "noleggic a caldo", col quale viene data la disponibilità dei macchinari e ga- rantita altresì la manovra dei medesimi con personale dipendente dal concedente), riguarda solo alcuni beni specificamente indivi- duati, inidonei a costituire una parte d'azienda. Tale valutazione involge un giudizio di fatto, riservato al giudi- 6 Л ce del merito e censurabile in sede di legittimità solamente sotto il profilo di un eventuale vizio di motivazione, non dedotto in alcun modo dai ricorrenti. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2602 e 2615 ter cc, in relazione all'art. 15 legge 23 aprile 1949 n. 264. Si afferma che la società consortile Gibbesi era in realtà un mero consorzio di imprese, finalizzato a realizzare un'opera e pertanto le regole in tema di precedenza nelle nuove assunzioni devono va- lere per tutte le imprese partecipanti. È il caso di richiamare la pronuncia di questa Corte n. 2008 del 12 marzo 1996, citata nella denunciata sentenza, nella quale i ri- correnti ritengono di ravvisare una mera affermazione in ordine al principio, per vero chiaramente posto dalla legge, di autonomia soggettiva della Società consortile, mentre appare evidente che essa sancisce l'indifferenza delle singole aziende rispetto ad eventuali violazioni alle norme in tema di tutela del lavoratore, compiute da una sola di esse, salvo il caso di frode o simulazio- ne. Si Osserva in detta pronuncia che "il collegamento economico funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a far capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese;
pertanto, non 7 A è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi ine- renti ad un rapporto di lavoro subordinato, intercorso fra un la- voratore ed una di tali società, si estendano ad altre dello stesso gruppo, salva, peraltro, la possibilità di ravvisare un -unico centro di imputazione del rapporto di lavoro anche ai sussistenza о meno del requisito numerico neces- fini della l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del sario per licenziato (art. 18 e 35 1. 20 maggio 1970 n. 300) lavoratore ogni volta che vi sia una simulazione ○ una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame dell'attività delle singole imprese, da parte del giudice del merito". I ricorrenti, come già si è posto in rilievo, non hanno sollevato, nel corso del giudizio di merito, alcuna riserva circa la natura simulata o fraudolenta della costituzione della società consortile Gibbesi S.r.l. e d'altro canto il Tribunale, con valutazione che involge un giudizio di fatto per il quale non viene denunciato al- cun vizio di motivazione, ha offerto una chiara e precisa lettura dell'atto costitutivo e dello statuto della Società Gibbesi nel senso che questa ha sostituito, nell'esecuzione dei contratti di appalto già stipulati, le società che le hanno dato vita. Non ha dunque alcun supporto argomentativo la tesi svolta dai ri- correnti che la precedenza nelle nuove assunzioni debba valere nei riguardi di tutte le società che hanno costituito la società con- 8 sortile, quando i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dato dalla cessazione dell'attività hanno avuto luogo esclusiva- mente presso la società consortile, posta in liquidazione, mentre le successive assunzioni sono state fatte da parte di uno dei sog- getti che avevano partecipato all'atto costitutivo Conclusivamente il ricorso va rigettato. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 23 maggio 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE سوهاДевят ца IL CANCELLIERE I A 0 D 3 S 1 Depositato in Cancelleria , S . O A T L T R L A oggl, 19 LUG 2001 , V A O E N A ' い R B S P L I E 2 L P E 7 D N IL CANCELLIERE S . D I 8 A I O T I : T N 1 S S G 1 N O O E P S A M I G D I A E A A , R O D O T E T T I A S A N L L E K L S E E E P O D