Sentenza 18 febbraio 2002
Massime • 1
Perché possa essere ritenuto sussistente il reato di abusivo esercizio di una professione, non è sufficiente che l'agente abbia provveduto alla iscrizione nell'albo professionale, ne' che egli abbia allestito uno studio, trattandosi di meri atti prodromici ed essendo viceversa necessario almeno un atto concreto in cui l'abusivo esercizio si sia manifestato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2002, n. 12177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12177 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE FRANCO - Presidente - del 18/02/2002
1. Dott. PIZZUTI GIUSEPPE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CICCHETTI NUNZIO - Consigliere - N. 234
3. Dott. NAPPI ANIELLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLAIANNI NICOLA - Consigliere - N. 027311/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL RA N. IL 02/11/1959
2) ON OB N. IL 26/02/1934
3) CH MA N. IL 29/01/1936
4) NE IO N. IL 16/06/1949
avverso la sentenza del 07/05/2001 CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento uditi in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni Palombarini
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
uditi i difensori Avv. S. Canu per RT;
avv. Corso Piermaria per NC;
avv. G. Aricò per EC;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza della corte d'appello di Milano 07.05.2001 confermava quella del tribunale di Milano che aveva condannato RT PI e NC ER alla pena di mesi 8 nonché EC IO a quella di mesi 10 e EN ZI a mesi 2 di reclusione, i primi tre per i reati di cui agli artt. 110, 476 e 482 c.p. (falsi in verbali di esami, concorrendo con persona rimasta sconosciuta) e 348 c.p., l'ultimo l'ultimo per il solo abusivo esercizio della professione di odontoiatra.
Il RT allegava i seguenti motivi.
1) - 2) Sostanziale mancanza di motivazione in relazione all'applicazione delle regole valutative sulla gravità indiziaria, quanto alla falsità, e mancanza del presupposto logico per il reato ex art. 348 c.p. 3) Carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione di attenuanti generiche prevalenti.
4) Estinzione per prescrizione, in subordine, per entrambi i reati.
Il NC deduceva i seguenti motivi.
1) Violazione art. 192 co. 2 c.p.p. per mancanza di valenza indiziaria di elementi a fondamento della declaratoria di responsabilità.
2) Violazione e falsa applicazione art. 348 c.p. per mancata indicazione della specifica attività configurante l'abuso dell'esercizio professionale.
3) Prescrizione del falso, tenuto conto della riduzione di pena nel caso di commissione di un privato.
EC IO, con distinti ricorsi, allegava i seguenti motivi. 1) Mancanza e/o manifesta illogicità di motivazione in ordine agli artt. 192 co. 2 e 530 c.p.p. 2) Erronea applicazione dell'art. 348 c.p. e vizio di motivazione per mancato addebito di una specifica attività di abusivo esercizio della professione dentistica.
3) Manifesta illogicità di motivazione quanto alla mancata concessione delle generiche.
Il ricorrente EN, chiamato a rispondere solo del reato p. e p. dall'art. 348 c.p.c, poiché dichiarato estinto il reato di falso in copie di atti autentici (art. 478 c.p.), allegava i seguenti motivi.
1) Mancanza di motivazione per violazione dell'art. 192 co. 2 c.p.p. quanto alla prova indiziaria, in relazione alla richiesta di assoluzione con formula ampia ex art. 129 co. 2 c.p.p. dal reato dichiarato prescritto.
2) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla configurazione del reato p. e p. dall'art. 348 c.p. in mancanza di un concreto atto di esercizio abusivo.
Tutti i ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Ritiene questa Corte di dover accogliere il motivo di ricorso - comune a tutti gli imputati - attiene al reato di esercizio abusivo della professione dentistica (art. 348 c.p.). La norma incriminatrice impone il compimento di almeno un concreto atto di esercizio della professione richiedente l'iscrizione in un albo professionale.
Non basta certamente la sola iscrizione nell'albo professionale, considerata atto prodromico ad una concreta esplicazione dell'attività medico-dentistica alla stessa stregua del possesso di uno studio pure attrezzato all'esercizio della professione. L'impugnata sentenza ha dato rilevanza - al fine di considerare consumato il reato ex art. 348 c.p. - alla sola iscrizione "abusiva" nell'Albo professionale, talvolta neppure accompagnata da altre attività prodromiche.
Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza come conseguenza della declaratoria di insussistenza del fatto per tutti i ricorrenti.
In relazione all'altra imputazione (artt. 110, 476, 482 c.p.) deve essere dichiarata, quanto ai ricorrenti RT, NC e EC, l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione. Invero l'originaria imputazione ex artt. 110 e 476 c.p. risulta modificata - già in primo grado - con quella p. e p. dagli artt.110, 476 e 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato),
sicché la pena edittale - da uno a sei anni - prevista per la falsità materiale commessa da pubblico ufficiale (art. 476 c.p.) si riduce - in relazione al massimo edittale - ad anni 4 di reclusione. Il termine lungo di prescrizione (ex artt. 157 co. 1 n. 5 e 160 co. 3 c.p.) di anni 7 e mesi 6 si è consumato, per gli imputati
NC e EC, in data 03.1.1998 ed ancora prima per il RT tenendo conto delle date di consumazione (03.7.1990 e 05.9.1988), ormai disgiunte (considerato il venir meno del secondo reato ex art.348 c.p.) dal termine "a quo" previsto nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione.
Non è applicabile il capoverso dell'art. 129 c.p.p., poiché non risulta evidente la prova comportante assunzione con formula ampia.
Invero, dato il tenore del ricorso sul punto, il suo accoglimento determinerebbe annullamento con rinvio. È stato denunziato, infatti, vizio di motivazione in relazione a violazione delle regole valutative nel processo indiziario (art.192 co. 2 c.p.p.), il cui emendamento è vietato in questa sede di legittimità.
L'art. 129 c.p.p. impone l'immediata declaratoria della causa estintiva del reato nel caso di mancata evidenza - come nella specie in cui si renderebbe necessaria altra valutazione di merito - di una ragione imponente l'applicazione della formula piena. Sotto il medesimo profilo, non può essere accolto il primo motivo del ricorrente EN, volto a sostituire il proscioglimento per estinzione del reato ex art. 478 c.p. - già dichiarato prescritto - attraverso nuova valutazione della prova indiziaria.
P.T.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, nei confronti di NC ER, EC IO, EN ZI e RT PI, quanto al reato ex art. 348 c.p. perché il fatto non sussiste e quanto agli altri delitti perché estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2002