Sentenza 15 novembre 2005
Massime • 1
Nel computo del termine per il deposito della lista testimoniale deve essere applicata la disciplina generale relativa alla sospensione dei termini durante il periodo feriale; di conseguenza, se il processo non rientra tra quelli che vengono trattati nel periodo feriale, anche il termine per il deposito della lista deve tenere conto della sospensione dei termini nel periodo feriale. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che, a ragione della sospensione feriale, il termine per il deposito della lista dei testi in riferimento ad un processo fissato per il 16 settembre, dovesse essere determinato al 24 luglio, ed ha pertanto annullato con rinvio la decisione che era stata assunta in base ad una prova testimoniale indicata nella lista del P.M., depositata l'8 settembre, ammessa nonostante la decadenza dal termine eccepita dalla difesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2005, n. 44272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44272 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 15/11/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 2051
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 34158/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Prato;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
Osserva:
IN FATTO
Con sentenza del 2 dicembre del 2003, il tribunale di Prato condannava LI AC, in concorso di circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 2.000,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali, quale responsabile del reato di cui al D.L. n. 22 del 1997, articolo 51, comma 2, per deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi costituiti da peneumatici usati, pancali di legno e mobilia, i quali erano stati riposti in una area di proprietà condominiale sita in via Labriola a Montemurlo;
reato accertato il 10 luglio del 2001.
In base alla sentenza impugnata il fatto si può sintetizzare nella maniera seguente:
Il 10 luglio del 2001 l'ispettore Stefano NI della polizia Municipale di Montemurlo, nel corso di un controllo all'azienda della società Centra Gomma, con sede nel comune anzidetto alla via Labriola n. 137 esercente l'attività di vendita, riparazione e sostituzione di pneumatici, amministrata dall'attuale ricorrente, rinvenne in un'area condominiale retrostante il magazzino della ditta, utilizzata dalla società medesima, un container colmo di peneumatici usurati e, sparsi alla rinfusa sul piazzale, altri peneumatici nonché carcasse di autovettura e pancali di legno. Il AN accertò altresì che il quantitativo di pneumatici era di circa 27 metri cubi per cui non era configurabile il deposito temporaneo.
Ricorre per Cassazione l'imputato sulla base di un unico motivo. DIRITTO
Con l'unico motivo di gravame il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 468 c.p.p. in relazione alla L. n. 742 del 1969, articolo 2, per avere il tribunale all'udienza del 16 settembre del
2003 ammesso la prova testimoniale dedotta dal pubblico ministero, nonostante l'opposizione della difesa, benché la lista fosse stata depositata tardivamente ossia in data 8 settembre del 2003. Invece per la sospensione per il periodo feriale la pubblica accusa avrebbe dovuto depositare la propria lista il 24 luglio del 2003, ossia almeno sette giorni prima del dibattimento. Per la tardiva presentazione il giudice non avrebbe potuto ammettere la prova e fondare la propria decisione su una testimonianza che non poteva essere ammesse e segnatamente su quella dell'ispettore NI. Il ricorso è fondato.
Dall'esame del fascicolo che questa corte può consultare essendo stata eccepita la violazione di una norma processuale prevista a pena di inammissibilità emerge che la lista è stata depositata dal pubblico ministero l'8 settembre del 2003 per l'udienza del 16 settembre successivo. All'udienza anzidetta il tribunale nonostante l'opposizione del difensore dell'imputato ha ammesso la testimonianza dedotta dal Pubblico Ministero in base al rilievo che trattavasi comunque di atto urgente. Ciò premesso in fatto si rileva che la sospensione dei termini per il periodo feriale si applica anche a quello per il deposito della lista testimoniale in quanto tale termine, ai fini della sospensione, non si sottrae alla disciplina generale di cui alla L. n. 742 del 1969 e successive modificazioni, ma segue quella prevista per il processo nel quale viene depositata la lista: se il processo rientra tra quelli che non vengono trattati nel periodo feriale anche il termine per il deposito della lista si deve ritenere sospeso. Si osserva poi che all'udienza del 16 settembre il processo non è stato rinviato preliminarmente, ma si è aperto il dibattimento con l'acquisizione di documenti e con l'ammissione dei testimoni indicati dalle parti,compreso quello tardivamente dedotto dal Pubblico Ministero, per cui non è applicabile alla fattispecie la giurisprudenza che, nell'ipotesi di non intervenuta apertura del dibattimento alla prima udienza, riconosce a quella successiva la natura di prima udienza dibattimentale ai fini degli adempimenti disciplinati dall'articolo 468 c.p.p. (Cass. 18 aprile del 1997, Basciu).
Ciò premesso, nella fattispecie come rilevato dal ricorrente la lista avrebbe dovuto essere depositata entro il 24 luglio del 2003. Invero, a norma dell'articolo 468 c.p.p., le parti devono presentare le liste dei testimoni, periti e consulenti nonché delle persone indicate nell'articolo 210 c.p.p., almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento. Decorso tale termine la prova non oggetto di rituale deduzione può essere introdotto nel giudizio o nella forma subordinata della "prova contraria" o ex officio ex articolo 507 c.p.p.. La possibilità di recuperare successivamente prove non dedotte tempestivamente deve costituire un rimedio estremo da utilizzare quando siano in gioco i valori finalistici del processo. La tardiva deduzione determina l'inammissibilità della prova rilevabile d'ufficio ed insanabile e ciò perché non sono consentite prove a sorpresa(salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 493 c.p.p.) avendo ciascuna parte il diritto di conoscere tempestivamente i fatti che la controparte intende provare. La testimonianza ammessa nonostante l'opposizione della controparte è inutilizzabile trattandosi di prova inammissibile per espressa disposizione legislativa. La sanzione dell'inutilizzabilità è stata già affermata da questa stessa sezione, con la decisione n. 6298 del 1992, salvo il potere sostitutivo del giudice ex art. 507 c.p.p., che nella fattispecie non risulta esercitato. Come precisato nella premessa, il tribunale ha ritenuto comunque tempestiva la deduzione "trattandosi di atto urgente" e non si è avvalso, all'esito del dibattimento, del potere sussidiario di cui all'articolo 507 c.p.p., il quale peraltro, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, può essere solo integrativo e sussidiario e non mai del tutto sostitutivo dei poteri delle parti (Cass. sez. 1^, 8 giugno 2000, Fiderno). La contraria opinione espressa nella decisione della prima sezione del 18 marzo del 1993, Radisi, secondo la quale la tardiva presentazione della lista non produce alcuna inutilizzabilità della prova relativa, qualora l'escussione del teste abbia comunque avuto luogo,mancando nella fattispecie un esplicito divieto d'inutilizzabilità, non merita di essere condivisa. Invero l'articolo 191 c.p.p., comma 1, stabilisce che le prove acquisite in violazione dei divieti previsti dalla legge non possono essere utilizzabile. L'inutilizzabilità si ricollega ad un qualsiasi divieto espresso in forma diretta o anche indiretta. La prova che non può essere ammessa è anche inutilizzabile. Affermare il contrario significherebbe svuotare di contenuto la sanzione dell'inammissibilità.
Alla stregua delle considerazioni svolte la decisone impugnata va annullata con rinvio. Il giudice del rinvio dovrà esaminare la fattispecie senza utilizzare le dichiarazioni del teste tardivamente indicato dal Pubblico Ministero.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'articolo 623 c.p.p. ANNULLA la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Prato.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005.