Sentenza 17 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la parziale omissione del dovere annotativo integra la fattispecie di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., in quanto rientra nell'ambito della norma incriminatrice anche la condotta di falsificazione dei dati realizzata attraverso la rappresentazione dell'evento economico in modo incompleto e distorto in ordine alla gestione di impresa e agli esiti della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2010, n. 3114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3114 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2010 |
Testo completo
3 1 14 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Quinta Sezione penale
Pubblica Udienza del 17 dicembre 2010
composta dagli Ill. mi Signori:
Dr. Gennaro Marasca, Presidente
Dr. Antonio Bevere, Consigliere
N. Registro Generale Dr. Paolo Oldi, Consigliere 13719/10 ниб и гроз Dr. Gian Giacomo Sandrelli, Consigliere
Dr. Piero Savani, Consigliere
SENTENZA
Ha pronunciato la seguente rimarna nel ricorso presentato da OS CC, nata il
4.7.1944, avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Lecce (sez. Taranto) resa in data
5.3.2009
sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli
sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Gabriele Mazzotta) che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza
In fatto
Il Tribunale di Taranto ha condannato, con pronuncia resa il 6.7.2004, OS CC, quale responsabile, nella sua qualità di amministratrice unica di ITALIANA BEVANDE Srl. (per il periodo successivo al settembre 1991), dichiarata fallita il 7.6.1996, della distrazione di ingenti somme di denaro riscosse dalla società quali contributi AI erogatile nell'esercizio 1990/91, uscite di denaro che vennero contabilmente coperte da false fatturazioni attestanti pagamenti a fornitori, in realtà mai sostenuti ed oscurate anche da una gestione contabile volutamente insuscettibile di convincente ricostruzione della traccia finanziaria (la condotta produsse l'apertura di autonomo processo per truffa).
L'imputata ricorre avverso la sentenza d'appello e deduce: carenza di motivazione sui punti dedotti con l'appello ed, in particolare
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a) sull'affermato riscontro della completezza della documentazione di impresa, di cui era stata verificata la regolarità formale, sicché è paradossale l'affermazione della impossibilità sulla ricostruzione del movimento degli affari e la 'difficoltà' del CT. è elemento aleatorio per l'affermazione della penale responsabilità; mancanza della prova che la ricorrente avesse contezza del disordine, come, invece, affermato dalla sentenza d'appello; genericità dell'inciso 'prendere le distanze' dall'illegittima situazione del predecessore;
b) sulla ricorrenza degli elementi costitutivi del reato;
d) sull'assenza di responsabilità della donna poiché la percezione dei contributi AI avvenne prima dell'incarico amministrativo della CC, essendo -
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secondo la prima decisione distratti tra il 5.6.1991 ed il 31.6.1991, come
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attestato dagli assegni emessi dal precedente amministratore il quale, pur durante la gestione della CC, continuò a gestire le somme AI.
In diritto.
Il ricorso non è fondato.
Con il pretesto della mancata risposta alle doglianze di appello, il ricorso vorrebbe indurre la Corte di legittimità ad un vaglio sul merito della vicenda e, dunque, ad una nuova valutazione dei profili di prova o di fatto, preclusa al giudice di legittimità, quando come nel presente caso - adeguata è l'argomentazione giustificativa.- Al contempo, deve precisarsi che la motivazione non necessariamente deve indicare in guisa espressa l'argomento criticato e pedissequamente renderne confutazione ovvero accoglimento.
Restando nel solco di legittimità la Corte osserva:
1) l'addebito ascritto alla CC non riguarda la distrazione delle somme percepite dalla società di cui fu amministratrice, quali erogate da AI (che assommarono a Lire 1.435.505.081), bensì dalla mancata giustificazione del complessivo disavanzo di gestione, come è dato riscontrare a pag. 5 della decisione della Corte territoriale ('era emerso un disavanzo pari a Lire
1.377.939.152, che non trovava giustificazione in spese, perdite ed oneri”). Se, con grande probabilità, il deficit riscontrato derivò dalla distrazione dei contributi AI, è dal pari indubbio che la responsabilità dell'amministratore coinvolse l'intera gestione del patrimonio societario, sino alla data del fallimento. Infatti, in tema di bancarotta fraudolenta impropria pre-fallimentare, poiché l'offesa sottesa dalla fattispecie viene a concretarsi al momento della dichiarazione di fallimento(e non già a quello delle singole condotte illecite), l'addebito di fraudolenza può essere correttamente ascritto anche a chi - pur estraneo alla specifica azione di impoverimento del patrimonio societario "
subentri successivamente nella posizione di garanzia, propria dell'amministratore e, nella consapevolezza dell'indebito pregresso impoverimento del patrimonio, ometta di assumere le doverose (art. 40 co. 2 c.p.) iniziative per il recupero della ricchezza distratta;
2) sulla consapevolezza della CC circa la manomissione patrimoniale attuata dal predecessore TERRULI la decisione fornisce spiegazione ricordando che le indagini sulla gestione aveva rappresentato un evento clamoroso, che interessava un'essenziale fonte di ricavo della società (ed anche una primaria causa di spesa, censurata come fittizia), donde l'impossibilità dell'ignoranza al riguardo (Sent. pag. 5/6). Giustificazione che appare plausibile e ragionevole, eppertanto immune da vizio. Inoltre, e soprattutto, la decisione segnala che, la CC 'non aveva preso le distanze dal precedente amministratore' non soltanto per un tratto di maggiore serietà, bensì, perché ne aveva portato avanti l'operato 'mediante l'alienazione e la distrazione delle somme percepite, e ciò per fini strettamente personali ed utilitaristici, in danno dei creditori' (Sent. pag. 5). Tanto configura un apporto diretto e personale all'evento criminoso, manifestato alla data del fallimento (al riguardo anche la sentenza di primo grado integra la motivazione in guisa adeguata);
3) le stesse considerazioni valgono anche per quanto attiene alla bancarotta fraudolenta documentale. Se è vero che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'azione richiesta dall'art. 216 co. 1 n. 2 (come richiamato dall'art. 223) 1. fall. deve manifestarsi in forma positiva, poiché il legislatore non ha contemplato (a differenza che per la bancarotta semplice, cfr. art. 217 co. 2) la mera omissione di conservazione e compilazione del corredo contabile, tuttavia, il rilievo vale quanto all'assenza radicale della conservazione e tenuta del compendio documentale, non già alla parziale omissione del dovere annotativo, comportamento che integra certamente, per un riguardo oggettivo, la fattispecie dettata dall'art. 216 co. 1 n. 2 1. fall. Invero, tra i comportamenti censurati si annovera anche la falsificazione del dato, risultato raggiunto pure nel caso in cui la rappresentazione dell'evento economico risulti incompleto e distorto della gestione di impresa e degli esiti della stessa;
4) del tutto generico, eppertanto inammissibile, è il mezzo che si duole dell'omessa configurazione degli elementi costitutivi del reato, non essendo punto chiaro a quale specifico passo della pronuncia esso voglia riferirsi.
Dalle suesposte osservazioni discende il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.
Il Presidente
Il cons. est.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Baddi 28 6 2011
IL FUNZIONARDO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise