Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2010, n. 3114
CASS
Sentenza 17 dicembre 2010

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In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la parziale omissione del dovere annotativo integra la fattispecie di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., in quanto rientra nell'ambito della norma incriminatrice anche la condotta di falsificazione dei dati realizzata attraverso la rappresentazione dell'evento economico in modo incompleto e distorto in ordine alla gestione di impresa e agli esiti della stessa.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2010, n. 3114
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3114
Data del deposito : 17 dicembre 2010

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