Sentenza 14 maggio 2001
Massime • 1
La domanda di annullamento di una deliberazione della Giunta Regionale con cui sia negata l'autorizzazione al mantenimento di un manufatto in muratura e sia ingiunta la demolizione di quest'ultimo, sul presupposto che esso insista su area demaniale facente parte dell'alveo di un fiume, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (ed, in particolare, spetta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio) allorquando l'attore deduce a fondamento della domanda stessa che il manufatto non insiste su terreni demaniali, bensì su suolo di sua esclusiva proprietà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2001, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMANO PANZARANI - Primo Presidente Aggiunto F.F. -
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO C. ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. ETTORE GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19551/99 R.G. proposto da
IN LI, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. B. Morgagni n. 2/a, presso l'Avv. Giovan Paolo Ruggeri (studio Segarelli) che lo difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
REGIONE UMBRIA, in persona del suo Presidente pro tempore, difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata, presso la sede della stessa in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
- controricorrente -
e nei confronti di
IZ FR,
- intimato -
e sul ricorso incidentale iscritto al n. 19553/99 R.G. proposto da
IN SE, IR TO e FL TA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Anapo n. 20, presso lo studio dell'Avv. Carla Rizzo che, con l'Avv. Enrico Biscarini, li difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrenti incidentali -
contro
REGIONE UMBRIA, in persona del suo Presidente pro tempore, difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso la sede della stessa in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
controricorrente per la cassazione della sentenza 3 maggio/4 giugno 1999 n. 79/99 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 25 gennaio 2001, dal Cons. Dott. Cristarella Orestano;
Sentito, per il ricorrente Principale, l'Avv. Giovan Paolo Ruggeri che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avv. Gen. Dott. Alberto Cinque, che ha concluso rigettarsi i ricorsi e dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, LI CA chiese l'annullamento della delibera 14.11.1994 n. 9177 della Giunta Regionale dell'Umbria con cui gli era stata negata l'autorizzazione, ex T.U. n. 523/1904, al mantenimento di un manufatto in muratura da lui costruito in territorio del Comune di Trevi e gliene era stata ingiunta la demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi, sul presupposto che esso insisteva in parte su area demaniale in quanto facente parte dell'alveo del corso d'acqua denominato Alveolo. La illegittimità del provvedimento, secondo l'assunto del CA, derivava dal fatto che, in realtà, il terreno su cui sorgeva il manufatto era di sua proprietà e che non esisteva nessun corso d'acqua, essendo il fosso denominato Alveolo un semplice raccoglitore di liquami al servizio del Comune di Trevi.
Con distinto ricorso allo stesso T.S.A.P., SE BA, SE GE, DO RE, TO IR e TA NI chiesero l'annullamento, per gli stessi motivi, di altra delibera regionale, n. 906 del 16.2.1995, che aveva ordinato, per analoghe ragioni, la demolizione di alcuni manufatti da essi realizzati nella suddetta località.
In entrambi i giudizi il Comune di Trevi, anch'esso intimato, non si costituì, mentre si costituì la Regione Umbria, resistendo alle impugnative ed eccependo anche il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Nel primo giudizio spiegò intervento volontario tal FR RI. Riuniti i due giudizi, il Tribunale Superiore, con la sentenza precisata in epigrafe, ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese di lite, osservando che entrambi i provvedimenti impugnati si basavano sulla natura demaniale dell'area su cui insistevano in parte i manufatti e che i ricorrenti, adducendo l'intervenuta cessazione della demanialità e l'acquisto della proprietà da parte loro, avevano introdotto la necessità di un accertamento che appartiene alla giurisdizione del tribunale regionale delle acque pubbliche in forza del disposto dell'art. 140 n. 1 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, e ciò anche quando esso costituisca il presupposto logico-giuridico della decisione di controversie appartenenti alla cognizione di altri giudici.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorsi a queste SS.UU., per primo LI CA sulla base di un solo motivo e successivamente SE GE, TO IR e TA NI, anch'essi in base ad un solo motivo.
La Regione Umbria ha replicato con due distinti controricorsi. Nessuna attività difensiva ha svolto in questa sede FR RI, intimato con il ricorso del CA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto disposta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei due ricorsi in quanto rivolti contro la stessa sentenza. Con quello del CA si denunzia violazione di legge con riferimento al "combinato disposto degli artt. 143, comma 1^ lettera b), 197 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e 2 del T.U. approvato con R.D. 25.7.1904 n. 523". Secondo la prima delle richiamate norme - si espone - "appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche: ... b) i ricorsi, anche per il merito ... contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche"; quest'ultima norma così dispone: "Spetta esclusivamente alle autorità amministrative statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura e, in generale, sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono avere relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, ... e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde. Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione". L'art. 197 del T.U del 1933, infine, stabilisce che, ove il ricorso previsto dal precedente art. 143 proponga questioni della natura di quelle indicate nell'art. 140 - tra cui le controversie intorno alla demanialità delle acque - "il Tribunale superiore delle acque pubbliche è competente a decidere anche le suddette questioni". Si sostiene, quindi, che, se appartiene alla giurisdizione esclusiva del T.S.A.P. la cognizione di tutti i ricorsi contro i provvedimenti definitivi in materia di regime delle acque, tale giurisdizione non viene meno neppure nelle ipotesi in cui le contestazioni relative alle opere, usi, atti o fatti involgano la risoluzione di controversie relative alla demanialità o meno dei siti interessati dagli stessi, ben potendo il T.S.A.P. conoscere incidentalmente e risolvere con efficacia di giudicato le questioni pregiudiziali attinenti, appunto, alla demanialità delle acque.
Di tenore analogo, anche se alquanto più succinto, è il ricorso proposto da GE, IR e NI.
Le censure sono prive di fondamento.
Esse, infatti, partono dall'erroneo presupposto che le delibere regionali impugnate davanti al T.S.A.P. fossero dei semplici provvedimenti "in materia di acque pubbliche" o di "regime" delle stesse, idonee a ledere soltanto interessi legittimi dei privati, e che questi ultimi, contestandone la legittimità, avessero fatto valere, appunto, la lesioni di tali interessi, mentre, in realtà, come ben evidenziato nella gravata sentenza, quelle delibere, affermando la demanialità idrica delle aree e negando l'autorizzazione al mantenimento dei manufatti realizzate su di esse, fino ad ordinarne la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi, andavano a confligere con la contrapposta pretesa del CA e degli altri ricorrenti di esserne essi i proprietari. E proprio tale pretesa costoro ebbero ad azionare allorquando dedussero, con le impugnative davanti al T.S.A.P., che i manufatti insistevano su terreni non demaniali ma di loro proprietà esclusiva e che non vi era alcun alveo o corso d'acqua pubblica poiché quello denominato Alveolo era solo un fosso raccoglitore di liquami al servizio del Comune di Trevi.
È evidente, allora, che la controversia, avendo ad oggetto il diritto soggettivo di proprietà, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e, rientrando tra quelle contemplate dall'art. 140 del T.U. n. 1775/1933 - in quanto richiede un'indagine sulla demanialità idrica - spetta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio.
Nè vale invocare il disposto dell'art. 197 dello stesso T.U., secondo il quale il T.S.A.P. è competente a decidere anche "le questioni della natura di quelle indicate nell'art. 140 e la cui risoluzione sia necessaria per la decisione del ricorso", poiché la norma in parola, avente come esplicito presupposto un "ricorso presentato al sensi dell'art. 143", cioè mirante alla tutela di interessi legittimi, è ovviamente inapplicabile allorquando la posizione da tutelare in via principale sia di diritto soggettivo ed esuli, quindi, dalla speciale giurisdizione del T.S.A.P. in sede di legittimità.
Di qui la non pertinenza del richiamo alla sentenza 23.10.1984 n. 5373 di queste Sezioni Unite la quale riguarda appunto un'ipotesi in cui il T.S.A.P., in una controversia su interessi legittimi devoluta alla sua cognizione ex art. 143 T.U. 1775/1933 (impugnazione di un provvedimento del Genio Civile in materia di polizia idraulica), doveva risolvere pregiudizialmente una questione attinente alla demanialità delle acque costituente il presupposto della legittimità del provvedimento impugnato.
Alla stregua delle osservazioni che precedono i ricorsi devono essere rigettati e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento.
P. Q. M.
LA CORTE A SEZIONI UNITE Riunisce i ricorsi e li rigetta, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2001