Sentenza 25 settembre 2019
Massime • 1
In tema ordinamento penitenziario, qualora a seguito dell'adozione di un decreto di proroga del regime di detenzione differenziata di cui all'art. 41-bis ord. pen., ne sia adottato un altro - di identico tenore precettivo - volto ad ampliare con nuovi elementi di valutazione la motivazione del precedente, il detenuto che avverso quest'ultimo abbia già ritualmente proposto reclamo, pur non dovendo impugnare autonomamente il decreto integrativo, è, comunque, gravato dall'onere di estendere, eventualmente con la proposizione di motivi aggiunti, l'impugnazione originariamente proposta anche al decreto integrativo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto esclusivamente avverso il primo provvedimento di proroga, rilevando che l'omessa estensione dell'impugnazione aveva determinato il consolidamento del provvedimento di proroga, la cui giustificazione era affidata ad un apparato argomentativo non contestato ed idoneo a supportare la decisione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2019, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2019 |
Testo completo
02026-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2677/2019 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI -Presidente - CC 25/09/2019 TERESA LIUNI R.G.N. 15874/2019 RA TI DANIELE CAPPUCCIO -Relatore ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA RA nato a [...] il [...] h avverso l'ordinanza del 21/02/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi lċinammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 febbraio 2019 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato nell'interesse di CE LA avverso il d.m. 22 settembre 2017, integrato con successivo d.m. 30 marzo 2018, con cui è stata prorogata per il periodo di due anni la sottoposizione di LA al regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, sul rilievo dell'attuale operatività dell'associazione a delinquere di cui il condannato ha fatto parte, dedita alla commissione di delitti che pregiudicano l'ordine e la sicurezza pubblica, e della posizione di rilievo da lui assunta in seno alla compagine, tale da far ritenere tuttora sussistente il legame con l'organizzazione nella medesima veste, quale esponente di spicco del c.d. clan dei mesagnesi», inserito nella più ampia consorteria denominata «Sacra Corona Unita». Ha, a tal fine, ritenuto che, non avendo il condannato impugnato il più recente d.m. 30 marzo 2018, emesso ad integrazione di quello del 22 novembre 2017, non sono ammissibili censure rivolte esclusivamente nei confronti del primo provvedimento, il cui contenuto non potrebbe essere scisso da quello del successivo decreto integrativo, cui LA avrebbe, in sostanza, fatto R acquiescenza.
2. CE LA propone, con l'assistenza dell'avv. Federico Celano, ricorso per cassazione, articolato su un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 41-bis, commi 2-bis e 2-quinquies, legge 26 luglio 1975, n. 354. Osserva al riguardo, che l'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., applicabile alla fattispecie per analogia, declina il principio di tassatività delle impugnazioni ed inibisce di configurare ulteriori casi di impugnazione non previsti dalla legge e che l'art. 41-bis, comma 2-quinquies, legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede l'impugnazione del provvedimento applicativo del regime detentivo speciale e non anche di eventuali provvedimenti integrativi che, peraltro, non contengano specifiche indicazioni prescrittive.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. È incontestato, in fatto, che la proroga, per un ulteriore biennio, del regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, venne disposta, nei confronti di CE LA, con decreto del 22 novembre 2017, che fu tempestivamente impugnato sia dal condannato che da uno dei suoi difensori di fiducia. Il reclamo si fondò essenzialmente sul rilievo dell'assenza, nel provvedimento, di indicazioni in ordine alla permanenza delle condizioni di pericolo in origine poste a fondamento del suddetto regime sub specie di esistenza dell'aggregato criminale di appartenenza e di probabilità della ripresa dei contatti tra il condannato ed il medesimo sodalizio evidenziandosi, da parte del reclamante, che la più recente decisione traeva spunto dal parere reso dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo il 12 novembre 2015, già utilizzato a sostegno del decreto del 22 novembre 2015. LA, al riguardo, osservò che, in carenza di informazioni aggiornate, la protrazione della sottoposizione al regime speciale finiva con l'essere giustificata attraverso una motivazione apparente, sì da determinare l'operatività di un automatismo non consentito, secondo quanto, peraltro, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 14016 del 07/03/2008, Belforte, Rv. 240141; Sez. 1, n. 41717 del 19/10/2005, Madonia, Rv. 232889). 3. È, del pari, pacifico che, il 30 marzo 2018, venne emesso ulteriore decreto ministeriale, notificato a LA il giorno seguente, avente analogo contenuto dispositivo e prescrittivo di quello del 22 novembre 2017, rispetto al quale assunse esplicita portata integrativa, e fondato su un diverso parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, reso in epoca, sia pur di poco, antecedente al decreto del 22 novembre 2017 ma ivi non trasfuso né, comunque, considerato. Corretta appare, al riguardo, l'obiezione mossa dal ricorrente, che sottolinea come la dichiarata funzione integrativa della motivazione, evidentemente, - stante l'identità della parte precettiva-del provvedimento del 30 marzo 2018 e la carenza di una sua diretta incidenza, anche in chiave di durata, sul regime penitenziario applicato al detenuto portano ad escludere la necessità della proposizione di una seconda impugnazione, peraltro non espressamente prevista, da parte del destinatario. Deve, pertanto, dissentirsi dal Tribunale di sorveglianza laddove assume che dall'adozione del decreto integrativo è discesa la perdita di interesse in ordine alla caducazione del provvedimento del 22 novembre 2017, che non impedirebbe la sopravvivenza di quello successivo, al quale viene assegnato un connotato di autonomia che esso, a ben vedere, non possiede, per come attestato già dalla sua dichiarata funzione integrativa, che ne postula l'accessorietà rispetto al precedente provvedimento.
4. Il riconoscimento della fondatezza della censura mossa al provvedimento impugnato non giova, tuttavia, alla causa del ricorrente, il quale, conducendo alle estreme conseguenze il ragionamento sin qui seguito, avrebbe dovuto contestare la legittimità del provvedimento integrativo, sotto il profilo della sussistenza delle condizioni per disporre la proroga della sottoposizione al regime detentivo speciale, all'interno del procedimento giurisdizionale instaurato mediante la proposizione del reclamo avverso il decreto del 22 novembre 2007. Milita in questa direzione la natura amministrativa del decreto ministeriale emesso ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 - cui si contrappone il carattere giurisdizionale del procedimento introdotto dal reclamo (Sez. 1, n. 98 del 12/10/2011, dep. 2012, Basco, Rv. 252061; Sez. 1, n. 2658 del 10/01/2005, Sciara, Rv. 230548) - che consente, in virtù del principio di inesauribilità del - potere amministrativo, di intervenire in autotutela a modifica della statuizione adottata a tutela del pubblico interesse. h La questione, lungi dal porsi sul mero piano teorico, attinge alle concrete modalità di esercizio del diritto di difesa del destinatario del provvedimento, che ben avrebbe potuto dispiegarsi nell'ambito della procedura instaurata innanzi al Tribunale di sorveglianza. Sul punto, di primario rilievo al fine di escludere il dedotto vizio di legittimità, occorre notare come, notificato a LA, il 31 marzo 2018, il provvedimento integrativo, il detenuto ebbe la possibilità di contraddire, eventualmente attraverso la proposizione di motivi nuovi, per il lungo arco di tempo decorso sino al 21 febbraio 2019, data di celebrazione dell'ultima udienza camerale che, al pari delle due ulteriori tenutesi in quel periodo, avrebbe potuto costituire, in via alternativa, occasione per interloquire sul provvedimento integrativo così come sul parere sul quale esso è fondato. Coglie nel segno, sotto questo aspetto, il Tribunale di sorveglianza nell'affermare che l'omessa estensione dell'impugnazione al decreto del 30 marzo 2018 determina, in sostanza, il consolidamento del provvedimento di proroga, la cui giustificazione è affidata ad un apparato argomentativo non contestato ed idoneo a supportare la decisione. Erra, d'altro canto, il ricorrente nell'assumere, nella parte conclusiva del proprio libello difensivo, che il decreto del 30 marzo 2018 non contiene alcun elemento di novità rispetto a quello del 22 novembre 2017, non potendosi 3 trascurare, per le ragioni sopra spiegate, la non coincidenza delle motivazioni sottese alla proroga.
5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di LA al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/09/2019. Il Presidente Il Consigliere estensore Daniele Cappuccio Antonella Patrizia Mazzei Fr. Mazze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 GEN 2020 E IL CANCELLIERE R P F U T Pietro Di Med R O C 4