Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2019, n. 2026
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Sentenza 25 settembre 2019

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In tema ordinamento penitenziario, qualora a seguito dell'adozione di un decreto di proroga del regime di detenzione differenziata di cui all'art. 41-bis ord. pen., ne sia adottato un altro - di identico tenore precettivo - volto ad ampliare con nuovi elementi di valutazione la motivazione del precedente, il detenuto che avverso quest'ultimo abbia già ritualmente proposto reclamo, pur non dovendo impugnare autonomamente il decreto integrativo, è, comunque, gravato dall'onere di estendere, eventualmente con la proposizione di motivi aggiunti, l'impugnazione originariamente proposta anche al decreto integrativo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto esclusivamente avverso il primo provvedimento di proroga, rilevando che l'omessa estensione dell'impugnazione aveva determinato il consolidamento del provvedimento di proroga, la cui giustificazione era affidata ad un apparato argomentativo non contestato ed idoneo a supportare la decisione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2019, n. 2026
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2026
    Data del deposito : 25 settembre 2019

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