Sentenza 15 aprile 2014
Massime • 1
Allorché il "tempus commissi delicti" non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata. (Fattispecie relativa alla richiesta di revoca per "ne bis in idem"di plurime sentenze di condanna per delitti di evasione dagli arresti domiciliari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2014, n. 30609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30609 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 15/04/2014
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 1219
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 34138/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA IZ, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 20/06/2013 n. 264/2012;
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 15 aprile 2014, dal consigliere Dott. MAZZEI Antonella Patrizia;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, in persona del Sostituto procuratore generale, Dott. SPINACI Sante, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell'istanza concernente le sentenze del Tribunale di Napoli in date 14/12/2007 e 11/01/2007, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame, e il rigetto dell'istanza nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, giudice dell'esecuzione, investito delle richieste non convergenti del Procuratore della Repubblica e di IA IZ, più volte condannato per fatti di evasione dagli arresti domiciliari, dirette ad ottenere la revoca delle condanne attinenti a fatti già giudicati, ha accolto la domanda del Procuratore della Repubblica e revocato la sentenza divenuta irrevocabile il 12 luglio 2008, perché pronunciante condanna per il medesimo fatto di evasione, commesso il 5 febbraio 2004, per il quale il IA era stato già condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 19 maggio 2008.
La medesima ordinanza ha, invece, respinto la domanda del IA di applicazione del divieto del doppio giudizio per il medesimo fatto con riguardo alle sentenze di condanna, entrambe per il delitto di evasione, emesse a suo carico, rispettivamente, l'8 ottobre 2007 (irrevocabile il 19 marzo 2009, secondo l'errata indicazione riportata nell'ordinanza, mentre la data corretta del passaggio in cosa giudicata è il 25 dicembre 2007, come precisato nel provvedimento di cumulo) e il 6 ottobre 2006 (irrevocabile il 10 dicembre 2009), poiché, secondo il Tribunale, l'addotta identità dei fatti di evasione, come sopra giudicati, non emergeva "ictu oculi", ma postulava un accertamento in fatto non consentito in sede esecutiva.
L'ordinanza in esame, infine, ha ritenuto non accoglibile l'ulteriore domanda del IA di applicazione del divieto del doppio giudizio relativamente alle condanne subite con altre due sentenze, sempre per delitti di evasione, emesse l'11 febbraio 2007 e il 14 dicembre 2007, perché, a giudizio del Tribunale, non ancora divenute irrevocabili.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il IA tramite il difensore, avvocato Severino Marcello del foro di Napoli, il quale deduce due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 649 c.p.p., in relazione alle plurime condanne subite per il medesimo fatto di evasione, da ritenersi reato istantaneo con effetti permanenti, consistito nel suo allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, protrattosi, senza soluzione di continuità, dal 5 febbraio 2004 alla data del subito arresto, il 9 marzo 2004, e perciò comprendente i controlli eseguiti il 12 e il 25 febbraio 2004, che avevano determinato, per lo stesso fatto, le condanne inflittegli con le suddette sentenze del 6 ottobre 2006 e 8 ottobre 2007. Il Giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente declinato il proprio potere-dovere di accertare la denunciata identità del fatto oggetto di plurime condanne nei confronti dello stesso ricorrente, limitando illegittimamente il suo intervento alla mera ricognizione dei diversi titoli di condanna.
2.2. Con il secondo motivo il IA denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice dell'esecuzione nel ritenere non ancora irrevocabili e, come tali, sottratte al suo giudizio, le sentenze emesse dal Tribunale di Napoli l'11 febbraio 2007 e il 14 dicembre 2007 per ulteriori fatti di evasione, commessi il 6 e il 18 luglio del 2005, in realtà già passate in giudicato al momento della sua domanda allo stesso Giudice, ex art. 669 c.p.p.. 3. Il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, con requisitoria depositata il 9 gennaio 2014, rilevata la fondatezza del solo secondo motivo di ricorso, ha chiesto il parziale annullamento dell'ordinanza nei termini riportati in epigrafe e il rigetto, invece, del primo motivo non potendo il giudice dell'esecuzione compiere un nuovo accertamento degli elementi dei fatti di reato, ove essi, così come accertati in sede di cognizione nelle plurime sentenze di condanna, non rivelino completa coincidenza. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato in entrambi i motivi.
1.1. Erra il giudice dell'esecuzione quando afferma, testualmente, che: "La applicazione della norma di cui all'art. 669 c.p.p. è limitata al caso in cui l'identità del fatto reato, oggetto di condanna, risulti ictu oculi e non necessiti, come nel caso in esame, di un accertamento in fatto".
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte affermato che "il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive" (Sez. 1^, n. 36 del 09/01/1996, dep. 21/02/1996, Morelli, Rv. 203816, in tema di interpretazione del giudicato ai fini della revoca dell'indulto; Sez. 4^, n. 2706 del 08/11/1996, dep. 07/01/1997, Mazzali, Rv. 206616, con riguardo al caso di esclusione di aggravanti non espressamente menzionata in dispositivo;
Sez. 6^, n. 8030 del 11/12/2002, dep. 18/02/2003, Bini, Rv. 224703, in tema di revoca della sentenza di condanna a seguito di abolitio criminis;
Sez. 1^, n. 11512 del 21/01/2005, dep. 22/03/2005, Spinelli, Rv. 231267, pertinente al caso di dubbio sulla data del commesso reato, da sciogliere attraverso l'analisi del contenuto del giudicato, con applicazione residuale del principio del favor rei). Con specifico riguardo al tempus commissi delicti, che sia stato indicato in modo impreciso e senza riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, la cui determinazione sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata (Sez. 1^, n. 25735 del 12/06/2008, dep. 25/06/2008, Labate, Rv. 240475; conforme: Sez. 1^, n. 4076 del 06/07/1995, dep. 21/09/1995, Mastrosanti, Rv. 202430). Nel caso in esame, le sentenze divenute irrevocabili il 25 dicembre 2007 e il 10 dicembre 2009, di cui al primo motivo di ricorso, indicano la data dei reati di evasione con la formula, rispettivamente, di "accertato il 12/02/2004" e "accertato il 25/02/2004", in Napoli;
nella sentenza pertinente a quest'ultimo fatto, si legge che la madre del IA aveva riferito al verbalizzante, esaminato come testimone in dibattimento, che "il figlio si era allontanato da parecchi giorni, oltre dieci, per una destinazione ignota" (c.f.r. pag. 2 della sentenza del Tribunale di Napoli, in data 6/02/2006, irrevocabile il 10/12/2009). Il delitto di evasione è un reato istantaneo con effetti permanenti, il quale si consuma nel momento stesso in cui il soggetto attivo si allontana dal luogo della detenzione o degli arresti domiciliari, mentre l'effetto permanente cessa quando l'evaso torna nel luogo dal quale non avrebbe dovuto allontanarsi, interrompendo in tal modo l'elusione del controllo da parte dell'autorità vigilante (Sez. 6^, Sentenza n. 25976 del 04/05/2010, dep. 07/07/2010, Silvestri, Rv. 247819).
Ne discende, in caso di plurime condanne per fatti di evasione dagli arresti domiciliari, accertati in breve arco temporale a carico della stessa persona, senza specificazione nelle imputazioni della data e durata dell'arbitrario allontanamento, il dovere del Giudice dell'esecuzione, adito per l'accertamento dell'addotta pluralità di condanne per il medesimo fatto, di verificare, alla luce dei contenuti delle sentenze e coi poteri istruttori previsti dall'art. 666 c.p.p., comma 5, la data e la durata effettiva dell'allontanamento dell'interessato dalla sede degli arresti domiciliari, in quanto comprendente o meno i tempi dei reiterati accertamenti della sua assenza dal domicilio, determinanti plurime condanne per il medesimo titolo di reato (art. 385 c.p.) nei confronti della stessa persona.
Nel caso di specie, tale analisi delle sentenze irrevocabili e degli atti da esse supposti, al fine determinare la data delle violazioni non indicata nei capi di imputazione, attestanti il mero accertamento dell'assenza del IA dalla sua abitazione il 12 e il 25 febbraio del 2004, è stata omessa, sulla base del fraintendimento in cui è incorso il giudice dell'esecuzione tra interpretazione del giudicato, consentita e doverosa in funzione della decisione richiesta, e reiterazione del giudizio di merito certamente inammissibile in sede esecutiva.
E ciò, sebbene nel caso de quo, la già ricordata sentenza del 6 ottobre 2006 riportasse le dichiarazioni immediate della madre del IA circa la prolungata assenza del figlio da casa iniziata prima del 25 febbraio 2004, e nonostante l'allegato arresto del ricorrente avvenuto solo il 9 marzo 2004 dopo la dedotta prolungata violazione degli arresti domiciliari nel precedente mese di febbraio.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato, poiché il diniego del Tribunale di esaminare la dedotta violazione del principio ne bis in idem, con riguardo alle sentenze emesse l'il febbraio 2007 (rectius: 11 gennaio 2007) e il 14 dicembre 2007, per ulteriori fatti di evasione dagli arresti domiciliari accertati, rispettivamente, il 6 e il 18 luglio del 2005, si fonda sull'errato presupposto che le dette sentenze non fossero divenute irrevocabili e, quindi, non potessero formare oggetto di incidente di esecuzione, mentre risulta per tabulas che, al momento della domanda introduttiva dell'attuale procedimento, esse erano già passate in cosa giudicata, rispettivamente, il 19 marzo 2009 e il 7 ottobre 2010, come da provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 10 agosto 2011, comprendente analogo precedente provvedimento del Procuratore generale della stessa sede in data 8 gennaio 2007. 2. Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, a norma dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Napoli, giudice dell'esecuzione, che si uniformerà a quanto stabilito nella presente sentenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2014