Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2014, n. 30609
CASS
Sentenza 15 aprile 2014

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Allorché il "tempus commissi delicti" non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata. (Fattispecie relativa alla richiesta di revoca per "ne bis in idem"di plurime sentenze di condanna per delitti di evasione dagli arresti domiciliari).

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  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/ · 10 marzo 2026

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  • 3illegittimi artt. 34 e 623 c.p.p. giudizio rinvio
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    3. La decisione della Corte costituzionale: incompatibilità del giudice dell'esecuzione nel giudizio di rinvio La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell'ordinanza di rimessione summenzionata e stimato le questioni suesposte rilevanti e, quindi, ammissibili – reputava come le medesime fossero anche fondate. Nel dettaglio, il Giudice delle leggi osservava prima di tutto che il tema afferente ai limiti di operatività della incompatibilità cosiddetta “verticale”, con specifico riferimento all'incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio per il giudice dell'esecuzione che abbia pronunciato l'ordinanza annullata con rinvio dalla Corte di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2014, n. 30609
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30609
Data del deposito : 15 aprile 2014

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