Sentenza 21 gennaio 2005
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e renderne espliciti il contenuto e i limiti, individuando, attraverso l'esame della sentenza irrevocabile, tutti gli elementi cognitivi idonei a consentire la definizione di questioni poste "in executivis". (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva omesso la verifica della data di commissione di un reato, da cui dipendeva la concedibilità dell'indulto, e non aveva quantificato la pena relativa al suddetto reato per accertarne la compatibilità con il limite stabilito dall'art. 6 del d.P.R. 16.12.1986 n. 865, chiarendo in motivazione che, in esito alla suddetta verifica, eventuali dubbi residui sul "tempus commissi delicti" devono essere risolti in favore del reo, alla stregua del principio che ha valenza generale nell'ordinamento penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2005, n. 11512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11512 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 21/01/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 263
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 018047/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPINELLI SABIA, N. IL 07/12/1958;
avverso ORDINANZA del 06/02/2004 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 20 marzo 2004 la Corte di Appello di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'opposizione avverso il provvedimento, adottato "de plano", reiettivo della richiesta di applicazione dell'indulto di cui al D.P.R. n. 865/86 nei confronti di Spinelli Sabia in relazione alla pena inflitta con sentenza del 25 gennaio 1988. Osservava il Collegio che con la successiva sentenza della stessa Corte di Appello in data 14 giugno 2002 era stata pronunciata condanna, tra l'altro, per il delitto di estorsione (capo M1 bis), che, essendo collegato teleologicamente con quello di usura di cui al capo M1 commesso nel maggio 1991, andava riferito a fatto commesso anteriormente al 16 dicembre 1991 e, quindi, nel termine quinquennale stabilito per la revoca del beneficio ed era, inoltre, ostativa la pena detentiva inflitta, che doveva essere superiore al limite di un anno. Ricorre per Cassazione il difensore della Spinelli, denunciando la illegittimità del provvedimento, sul rilievo che: il reato di usura, commesso nel maggio 1991, è stato dichiarato estinto per prescrizione e non sussisteva un nesso teleologico con quello di estorsione, che poteva essere stato commesso in data successiva al 16 dicembre 1991; era apodittico l'assunto relativo all'entità della pena comminata per il delitto di estorsione e, comunque, spettava al giudice dell'esecuzione scindere la pena complessivamente inflitta, attribuendo le singole sanzioni a ciascuno dei reati giudicati in rapporto di continuazione;
nella impossibilità di determinare con certezza la data di commissione del reato, doveva applicarsi il principio del "favor rei".
Il ricorso è fondato.
Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e renderne espliciti il contenuto e i limiti, individuando, attraverso l'esame della sentenza irrevocabile, tutti gli elementi cognitivi idonei a consentire la definizione di questioni poste "in executivis", come, in particolare, quelle afferenti all'applicazione o al diniego di benefici condizionati.
Nella specie, quindi, la Corte di merito era tenuta ad una attenta verifica, volta a ricostruire la data di commissione del reato di estorsione, compresa in ridotti margini cronologici (tra il 16 dicembre 1991 e la "fine anno 1991" genericamente indicata nella contestazione), da cui dipendeva la revocabilità e, dunque, la concedibilità dell'indulto: indagine in relazione alla quale non ha incidenza risolutiva la evidenziata connessione con il delitto di usura, che, seppure inserito nel medesimo contesto fattuale, poteva essere stato commesso in data apprezzabilmente anteriore. Ugualmente, andava quantificata, se non indicata specificamente nella sentenza di condanna, la pena relativa al reato di estorsione, per accertarne la compatibilità con il limite stabilito dall'art. 6 del D.P.R. 16-12-1986 n. 865.
Pertanto, il provvedimento gravato deve essere annullato, con rinvio al Giudice di merito competente, il quale procederà al nuovo esame uniformandosi al principio di diritto enunciato e tenendo conto, altresì, che l'eventuale residuale dubbio - in esito alla anzidetta verifica - sul "tempus commissi delicti" va risolto in favore del reo, alla stregua del principio che ha valenza generale nell'ordinamento penale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al diniego di applicazione dell'indulto di cui al D.P.R. 865/86 e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello dell'Aquila.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2005