Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2005, n. 11512
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Sentenza 21 gennaio 2005

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Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e renderne espliciti il contenuto e i limiti, individuando, attraverso l'esame della sentenza irrevocabile, tutti gli elementi cognitivi idonei a consentire la definizione di questioni poste "in executivis". (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva omesso la verifica della data di commissione di un reato, da cui dipendeva la concedibilità dell'indulto, e non aveva quantificato la pena relativa al suddetto reato per accertarne la compatibilità con il limite stabilito dall'art. 6 del d.P.R. 16.12.1986 n. 865, chiarendo in motivazione che, in esito alla suddetta verifica, eventuali dubbi residui sul "tempus commissi delicti" devono essere risolti in favore del reo, alla stregua del principio che ha valenza generale nell'ordinamento penale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2005, n. 11512
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11512
    Data del deposito : 21 gennaio 2005

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