Sentenza 23 ottobre 1997
Massime • 1
La competenza a decidere sia sulla necessità del sequestro richiesto ed eseguito all'estero, sia sul suo mantenimento ai fini del procedimento penale, non può che essere dello Stato richiedente, il quale soltanto ha la possibilità di stabilire, in base al reato per cui procede e agli altri elementi in suo possesso, se il sequestro eseguito dall'autorità giudiziaria straniera, sia utile, o non, per il procedimento e si inquadri in uno dei casi in cui, secondo la legislazione italiana, è consentito il sequestro di quella determinata cosa. Con l'unico limite che il giudice italiano non può conoscere della regolarità degli atti di esecuzione del sequestro compiuti dall'autorità giudiziaria straniera o dagli organi di p.g. da quella delegati, in quanto, essendo il sequestro eseguito secondo la legislazione dello Stato richiesto, soltanto il giudice di quello Stato è competente ad esaminare e a risolvere ogni questione concernente la regolarità del procedimento acquisitivo, avvenuto secondo la propria legge. (Fattispecie relativa a sequestro di conti correnti, cassette di sicurezza e altri beni avvenuti, a richiesta dell'a.g. italiana, all'a.g. francese in relazione ad ipotesi di concussione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/1997, n. 5938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5938 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 23/10/1997
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 5938
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 07346/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di giurisdizione sollevato da
1) SO RE
n. il 27.04.1927
nel procedimento a carico di:
1) SO RE
n. il 27.04.1927
sentita la relazione fatta dal Consigliere
FAZZIOLI EDOARDO
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Giuseppe Febbraro che ha chiesto dichiararsi la competenza dal tribunale di Palermo. Udito il difensore, Avv. Manfredo Rossi del Foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento della misura di conflitto;
In fatto e in diritto:
Su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, che procedeva nei confronti di RU AR per i reati di concussione ed altro, la autorità giudiziaria francese provvedeva all'arresto del RU ed al sequestro di alcuni conti correnti, cassette di sicurezza ed altri beni da lui posseduti in Francia, trasmettendo la documentazione all'Autorità giudiziaria italiana.
Con istanza del 14 ottobre 1996, il RU, nel corso del procedimento penale instauratosi nei suoi confronti davanti al Tribunale di Salerno, chiedeva disporsi il dissequestro e la restituzione delle cose sequestrate, nonché dichiararsi la nullità o la inesistenza di tutti gli atti compiuti in esecuzione della rogatoria della Procura della Repubblica di Salerno, non essendo stati emessi o convalidati nei modi di legge.
Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 28 novembre 1996, rilevava che gli atti di acquisizione dei beni erano stati compiuti dalla polizia giudiziaria francese su delega dell'autorità giudiziaria di quel Paese, ai sensi della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.
Di conseguenza, essendo l'atto compiuto all'estero su rogatoria regolato dalla legge del Paese richiesto, eventuali nullità o irregolarità procedurali dovevano farsi valere nel Paese che aveva provveduto all'acquisizione dei beni.
Con riferimento alla richiesta di restituzione, rilevava che, non risultando che i beni sequestrati fossero stati consegnati all'autorità giudiziaria italiana, non poteva disporsi alcun dissequestro, non avendo il giudice italiano il potere di dare ordini all'a.g. di un altro Paese.
Aggiungeva che, in ogni caso, essendo la revoca un contrarius actus, il potere di provvedere alla revoca del sequestro spettava alla stessa Autorità che lo aveva adottato e di conseguenza dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a provvedere in ordine alle richieste del RU.
Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale di Salerno il 31 gennaio 1997, il RU ha denunziato conflitto di giurisdizione, assumendo che tutte le cose sequestrate sarebbero state trasmesse all'a.g. italiana, che ne avrebbe accusato anche ricevuta, per cui, avendone la disponibilità, il Tribunale avrebbe dovuto provvedere. Osserva la Corte che, avendo il Tribunale di Salerno dichiarato la propria mancanza di giurisdizione a provvede sulle richieste del RU, si versa in una situazione di stasi processuale, assimilabile ad un conflitto, che deve essere risolta, affermando, nei limiti di seguito precisati, la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana.
Deve rilevarsi in proposito che il sequestro dei beni di cui si discute è stato effettuato dall'a.g. francese sulla base della richiesta del 29 novembre 1994 della Procura, della Repubblica di Salerno, che aveva chiesto l'arresto dell'indagato e il compimento di attività investigative dirette alla ricerca ed al sequestro di beni posseduti dal RU all'estero.
Di conseguenza, il sequestro non è stato eseguito dall'autorità giudiziaria francese per questioni di propria competenza, ma nell'interesse autorità giudiziaria italiana, sulla base della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300, che, all'art. 20, comma 1, espressamente prevede che, su domanda dalla Parte richiedente, la parte richiesta sequestrerà e invierà, nei modi consentiti dalla sua legislazione, gli oggetti che costituiscono prova della colpevolezza o che provengono dal reato (A la demande de la Partie requerant, la Partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa legislation, les objets: a) qui peuvent servir de pieces a convinction, ou b) qui, provenant, de l'infraction auarient etè trouves, ecc.).
Ciò posto, consegue che la competenza a decidere. sia sulla necessità del sequestro, che sul suo mantenimento ai fini del procedimento penale, non può che essere dello Stato richiedente, il quale soltanto ha la possibilità di stabilire, in base al reato per cui procede ed agli altri elementi in suo possesso, se il sequestro eseguito dall'a.g. straniera, sia o meno utile per il procedimento e si inquadri in uno dei casi in cui secondo la legislazione italiana è consentito il sequestro di quella determinata cosa. Con l'unico limite che il giudice italiano non potrà conoscere della regolarità degli atti di esecuzione del sequestro compiuti dall'autorità giudiziaria straniera o dagli organi di p.g. da quella delegati, come si assume sia avvenuto nel caso in esame, in quanto essendo il sequestro eseguito secondo la legislazione dello Stato richiesto, soltanto il giudice di quello Stato sarà competente ad esaminare ed a risolvere ogni questione attinente la regolarità del procedimento acquisitivo, avvenuto secondo la propria legge (cfr., tra le altre, Casus. 4 marzo 1994. n. 2686, RV. 198237). Nè la giurisdizione italiana può ritenersi condizionata dalla circostanza del tutto contingente che le cose sequestrate non siano eventualmente ancora pervenute al giudice che deve decidere, in quanto, a meno che la questione non si risolva nella impossibilità materiale di valutare la rilevanza della cosa sequestrata ai fini processuali o per il conseguimento delle altre finalità previste dall'ordinamento italiano, il giudice dovrà sempre decidere. L'accertamento, infatti, in positivo o in negativo della necessità di disporre della cosa (sempre di competenza della Parte richiedente), va distinto dal diverso momento della esecuzione di un eventuale provvedimento di restituzione della cosa medesima, che, anche nell'ipotesi in cui non possa essere eseguito dall'a.g. italiana, trovandosi la cosa ancora nel Paese richiesto, potrà tuttavia, essere utilizzato dall'interessato per ottenere la restituzione della cosa direttamente dall'autorità di quel Paese, nelle forme ovviamente previste dalla sua legislazione, che non avendo un interesse proprio al mantenimento del sequestro, non potrà che prendere atto della decisione dell'a.g. del Paese richiedente.
P.Q.M.
afferma la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana. Rimette gli atti al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 1998