CASS
Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2023, n. 19908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19908 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette,Lsegilite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO ri3é0e- Penale Sent. Sez. 5 Num. 19908 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 10/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17.10.2022, il Tribunale di Napoli, Sezione Riesame, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, annullava l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Benevento in data 30.06.2022 di rigetto di applicazione di misura cautelare, disponendo nei confronti di ON NI la misura dell'obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria, perché ritenuti sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza, in relazione al reato di lesioni di cui agli artt. 81, 110, 582, 585 co. 1 e 604 ter cod. pen., per a ver aggredito EI UH OL verbalmente, in un primo momento e quindi a mezzo di uno strumento atto ad offendere, procurandogli una ferita lacero contusa al capo, in un secondo momento. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ON, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'inosservanza degli artt. 311 e 273 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame mancato confrontarsi adeguatamente con le risultanze processuali, che danno conto della carenza di elementi idonei a confortare la tesi accusatoria e comunque un'assoluta carenza delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile siccome generico ed aspecifico. 1. Ed invero, nell'accennare la carenza della gravità indiziaria nella fattispecie in esame il ricorrente non si confronta affatto con l'ampia e non illogica motivazione dell'ordinanza impugnata che ha ripercorso i fatti posti a fondamento della richiesta cautelare dando conto dei gravi indizi a carico dell'indagato, evincibili, tra gli altri, dalle dichiarazioni della p.o. e dalla individuazione fografica del 13.9.2021, nonché dalle dichiarazioni di KI HA e dai riscontri del sovr. Fusco Giuseppe. Proprio il Fusco ha riconosciuto nell'indagato uno dei responsabili della colluttazione alla quale aveva assistito. Quanto alle esigenze cautelari, il ricorrente altrettanto genericamente si limita a dedurre la carenza di essi e dunque l'illegittima applicazione dell'obbligo di presentazione alla P.G.. Anche a tal proposito il ricorrente non si confronta con l'ampia motivazione dell'ordinanza impugnata, con la quale sono state evidenziate dal Tribunale del riesame la gravità della condotta tenuta dall' indagato nella vicenda in esame- non limitata ad un diverbio verbale, non esitando ad aggredire la persona offesa con l'utilizzo di uno strumento atto ad offendere, mostrando proprio con le espressioni utilizzate un sostanziale disprezzo per la persona che si trovava di fronte- e la sua negativa personalità, gravata da numerosi precedenti anche specifici, nonché sorvegliato speciale, sottoposto all'obbligo di soggiorno, circostanze tutte che tratteggiano una ngura violenta ed aggressiva, priva di freni inibitori in forte contrasto con i dettami della legge, capace di porre in essere comportamenti tali da costituire un serio pericolo per la comunità nel quale è inserito. Il Tribunale, nel contesto descritto, nel concludere, dunque, per la sussistenza delle concrete e attuali esigenze cautelari, costituenti presupposti necessari e sufficienti per l'adozione nei 1 confronti dell 'indagato di una misura cautelare - ritenendo idonea quella dell 'obbligo di presentazione alla P.G., piuttosto che quella degli arresti domiciliari, trovandosi peraltro il ON già sottoposto ali,. misura della sorveglianza speciale - ha evidenziato, senza illogicità, come la circostanza secondo cui, all 'episodio oggetto di giudizio risalente al settembre 2021 -e dunque non lontano - non abbia fatto seguito un ulteriore fatto o incontro, nulla toglie alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari, attesa la gratuità dell 'azione violenta e lo sfondo discriminatorio in cui la stessa è maturata. Del resto, il giudizio di legittimità, relativo alla verifica di sussistenza, o meno, dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ai sensi dell 'art. 274 cod. proc. pen.), quanto ai provvedimenti adottati dal Tribunale del riesame - non implica alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell ' indagato, ivi compreso, appunto, l ' apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito. La Corte di cassazione, invero, deve solo riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alle esigenze cautelari -oltre che ai gravi indizi di colpevolezza - la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della sussistenza di esse a carico dell ' indagato e verificare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l 'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Nel caso in esame, a fronte di censure del tutto generiche sviluppate in ricorso, va apprezzata invece, la completezza ed esaustività dell 'analisi compiuta dal Tribunale del riesame ai fini dell 'applicazione della misura cautelare nei confronti dell 'indagato. 2. Per le dette ragioni, il ricorso è da ritenersi inammissibile, siccome assolutamente generico ed aspecifico, mancando di concretamente confrontarsi con le argomentazioni sottese alla decisione impugnata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 10.2.2023
lette,Lsegilite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO ri3é0e- Penale Sent. Sez. 5 Num. 19908 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 10/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17.10.2022, il Tribunale di Napoli, Sezione Riesame, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, annullava l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Benevento in data 30.06.2022 di rigetto di applicazione di misura cautelare, disponendo nei confronti di ON NI la misura dell'obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria, perché ritenuti sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza, in relazione al reato di lesioni di cui agli artt. 81, 110, 582, 585 co. 1 e 604 ter cod. pen., per a ver aggredito EI UH OL verbalmente, in un primo momento e quindi a mezzo di uno strumento atto ad offendere, procurandogli una ferita lacero contusa al capo, in un secondo momento. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ON, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'inosservanza degli artt. 311 e 273 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame mancato confrontarsi adeguatamente con le risultanze processuali, che danno conto della carenza di elementi idonei a confortare la tesi accusatoria e comunque un'assoluta carenza delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile siccome generico ed aspecifico. 1. Ed invero, nell'accennare la carenza della gravità indiziaria nella fattispecie in esame il ricorrente non si confronta affatto con l'ampia e non illogica motivazione dell'ordinanza impugnata che ha ripercorso i fatti posti a fondamento della richiesta cautelare dando conto dei gravi indizi a carico dell'indagato, evincibili, tra gli altri, dalle dichiarazioni della p.o. e dalla individuazione fografica del 13.9.2021, nonché dalle dichiarazioni di KI HA e dai riscontri del sovr. Fusco Giuseppe. Proprio il Fusco ha riconosciuto nell'indagato uno dei responsabili della colluttazione alla quale aveva assistito. Quanto alle esigenze cautelari, il ricorrente altrettanto genericamente si limita a dedurre la carenza di essi e dunque l'illegittima applicazione dell'obbligo di presentazione alla P.G.. Anche a tal proposito il ricorrente non si confronta con l'ampia motivazione dell'ordinanza impugnata, con la quale sono state evidenziate dal Tribunale del riesame la gravità della condotta tenuta dall' indagato nella vicenda in esame- non limitata ad un diverbio verbale, non esitando ad aggredire la persona offesa con l'utilizzo di uno strumento atto ad offendere, mostrando proprio con le espressioni utilizzate un sostanziale disprezzo per la persona che si trovava di fronte- e la sua negativa personalità, gravata da numerosi precedenti anche specifici, nonché sorvegliato speciale, sottoposto all'obbligo di soggiorno, circostanze tutte che tratteggiano una ngura violenta ed aggressiva, priva di freni inibitori in forte contrasto con i dettami della legge, capace di porre in essere comportamenti tali da costituire un serio pericolo per la comunità nel quale è inserito. Il Tribunale, nel contesto descritto, nel concludere, dunque, per la sussistenza delle concrete e attuali esigenze cautelari, costituenti presupposti necessari e sufficienti per l'adozione nei 1 confronti dell 'indagato di una misura cautelare - ritenendo idonea quella dell 'obbligo di presentazione alla P.G., piuttosto che quella degli arresti domiciliari, trovandosi peraltro il ON già sottoposto ali,. misura della sorveglianza speciale - ha evidenziato, senza illogicità, come la circostanza secondo cui, all 'episodio oggetto di giudizio risalente al settembre 2021 -e dunque non lontano - non abbia fatto seguito un ulteriore fatto o incontro, nulla toglie alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari, attesa la gratuità dell 'azione violenta e lo sfondo discriminatorio in cui la stessa è maturata. Del resto, il giudizio di legittimità, relativo alla verifica di sussistenza, o meno, dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ai sensi dell 'art. 274 cod. proc. pen.), quanto ai provvedimenti adottati dal Tribunale del riesame - non implica alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell ' indagato, ivi compreso, appunto, l ' apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito. La Corte di cassazione, invero, deve solo riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alle esigenze cautelari -oltre che ai gravi indizi di colpevolezza - la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della sussistenza di esse a carico dell ' indagato e verificare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l 'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Nel caso in esame, a fronte di censure del tutto generiche sviluppate in ricorso, va apprezzata invece, la completezza ed esaustività dell 'analisi compiuta dal Tribunale del riesame ai fini dell 'applicazione della misura cautelare nei confronti dell 'indagato. 2. Per le dette ragioni, il ricorso è da ritenersi inammissibile, siccome assolutamente generico ed aspecifico, mancando di concretamente confrontarsi con le argomentazioni sottese alla decisione impugnata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 10.2.2023