Sentenza 28 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di furto d'uso, la riconsegna(salve le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore) della cosa sottratta allo scopo di farne uso temporaneo e con intento di successiva restituzione immediata rimane, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 1089 del 1988, un elemento caratterizzante dell'attenuata fattispecie incriminatrice non tanto perché l'omessa restituzione si risolve nel recesso dall'originario proposito implicante - anche quando la cosa sia stata contestualmente abbandonata - quella forma di impossessamento che è propria del furto comune, ma soprattutto perché è proprio la riconsegna del bene che, combinandosi con il profilo soggettivo, caratterizzato dal proposito di restituzione, l'elemento che riduce, anche sotto il profilo oggettivo, la gravità dell'illecito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2003, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 28/10/2003
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 01441/2003
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 030528/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN RE N. IL 26/07/1981;
avverso SENTENZA del 10/05/2001 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione del Consigliere Dott. FANTACCHIOTTI MARIO;
sentito il P.G. Dott. GALATI, che ha concluso la sua requisitoria chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. PREMESSO
che:
Con sentenza in data 13 ottobre 2000 il Tribunale dei minorenni di Bologna, applicata la diminuente della minore età equivalente alle aggravanti contestate in relazione al reato più grave, ha condannato EA LM alla pena di mesi quattro di reclusione e lire 300.000 di multa per i reati, legati dal vincolo della continuazione, di danneggiamento della porta di ingrasso della casa di accoglienza del Comune di Forlì, danneggiamento di un ciclomotore, danneggiamento della insegna e saracinesca di un locale pubblico, furto dell'auto di ON ET, ricettazione dei ciclomotori di NI ON, AE PO e EN LA.
La sentenza indicata in epigrafe, pronunciando sull'appello proposto dall'imputato, ha confermato la predetta condanna. L'LM ed il difensore di fiducia dello stesso, con autonomi e distinti atti, hanno impugnato la sentenza della Corte di merito con ricorso per Cassazione.
Nell'odierna udienza pubblica il P.G., Dott. Galati, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO
in ordine al ricorso sottoscritto dall'imputato, che:
Nel ricorso si denuncia "carenza di motivazione della sentenza, nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, nella specie degli artt. 85 - 98 c.p. e 605 c.p.p. sotto il profilo della conferma meramente implicita e non motivata in ordine alla capacità di intendere e di volere dell'imputato".
Si addebita, in particolare, alla Corte di merito di avere omesso l'accertamento, in concreto, della capacità di intendere e di volere dell'imputato, accertamento che, invece, era dovuto trattandosi di imputato minorenne alla data di consumazione del reato. Il motivo è inammissibile.
Nella sentenza del tribunale vi è analitica motivazione sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato.
Sul punto è mancato una specifica censura in appello. La Corte di merito, dunque, non aveva onere di ulteriore e specifica motivazione al riguardo, dovendosi il controllo sulla capacità di intendere e di volere ritenere assolto con il semplice rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado.
Considerato, in ordine al ricorso presentato dal difensore dell'imputato, che:
Con il primo motivo si sostiene che il fatto addebitato all'imputato nel capo a) (furto aggravato dell'autovettura) non è riconducibile alla fattispecie criminosa del furto comune ma a quella del furto d'uso, perseguibile a querela di parte, nella specie non proposta, avendo l'imputato chiarito di essersi impossessato del veicolo solo per farne un uso temporaneo e con il proposito di restituirlo e di non avere realizzato questo proposito solo a causa di un sinistro stradale occorsogli mentre utilizzava il veicolo.
L'errore in cui è incorsa la Corte di merito, secondo il ricorrente, è quello di avere ritenuto che in nessun caso possa configurarsi furto d'uso in assenza della restituzione della cosa e di avere così ignorato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 1086 del 30 novembre 1988, la omessa restituzione della cosa sottratta con l'intento di restituirla non esclude la possibilità di ricondurre il fatto alla ipotesi criminosa dell'art. 626 c.p., piuttosto che a quella dell'art. 624 c.p., se sia dipesa solo da caso fortuito o da forza maggiore.
Il motivo, per quanto fondato su una esatta premessa di diritto, non può essere condiviso.
È vero che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 1089 del 1988, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 626 c.p. nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, della cosa sottratta ed è vero, dunque, che la Corte di merito ha errato nel ritenere che, non avendo l'imputato restituito il veicolo in precedenza sottratto, il furto, indipendentemente dall'iniziale proposito di restituzione della cosa, dovesse ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 624 c.p., piuttosto che a quella dell'art. 626 comma primo n. 1 dello stesso codice.
Ma la Corte ha fatto dipendere la qualificazione giuridica del fatto anche dalla circostanza che il sinistro al quale l'imputato addebita la impossibilità di restituzione del mezzo è dipeso solo dalla imprudenza di quest'ultimo che, privo di patente e, perciò, della necessaria perizia nella guida del veicolo, ha perduto il controllo del mezzo finendo fuori strada e dalla valutazione, inoltre, del comportamento tenuto, dopo il sinistro (dall'imputato, che non si è affatto curato di recuperare il veicolo per restituirlo al proprietario essendosi limitato ad abbandonarlo nella pubblica via senza neppure segnalarne la presenza alla Polizia o ai Carabinieri. Questo secondo articolato argomento è, di per se, sufficiente per giustificare la conclusione alla quale la Corte di merito è approdata sulla qualificazione giuridica del fatto illecito commesso dall'imputato.
A meno che non sia stata impedita da caso fortuito o da forza maggiore, la riconsegna della cosa sottratta allo scopo di farne uso temporaneo e con intento di successiva restituzione immediata rimane, infatti, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, un essenziale elemento caratterizzante della attenuata fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 626 comma primo n. 1 c.p. non tanto perché, come è stato affermato, l'omessa restituzione, quando non sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore, si risolve nel recesso dall'originario proposito implicante, anche quando la cosa sia stata contestualmente abbandonata, quella forma di impossessamento che è propria del reato di furto comune, ma soprattutto perché è proprio la riconsegna del bene che, combinandosi con il profilo soggettivo, caratterizzato dal proposito di restituzione, l'elemento che riduce, anche sotto il profilo oggettivo, la gravità dell'illecito.
Solo la prova del caso fortuito o della forza maggiore avrebbe potuto dunque consentire al giudice di merito di ricondurre il fatto alla fattispecie del furto d'uso, nonostante la omessa restituzione del veicolo.
La Corte ha appunto escluso le predette cause giustificatrici facendo anzitutto leva sul principio che esclude la possibilità di considerare fortuito (e, tantomeno, di forza maggiore) il caso prodotto da azione colposa dell'agente (sent. 20 febbraio 1990 n. 8161 Rigodonzo rv. 184563) e comunque rilevando, con una considerazione giuridicamente e logicamente corretta, che il guasto del veicolo o il sinistro stradale nel quale il veicolo sia rimasto coinvolto non sono sempre e necessariamente cause di assoluto impedimento per la realizzazione del proposito di restituzione. Tale articolato argomento non è stato contestato dal ricorrente. La censura in esame, esclusivamente diretta contro il primo dei motivi che sostengono la decisone della Corte di merito sul punto, si rivela così priva di interesse per il ricorrente e, perciò, inammissibile.
È stato infatti chiarito che allorquando un provvedimento giurisdizionale sia sorretto da più ragioni giustificatrici, tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità della decisione la fondatezza anche di una sola di esse, per cui l'impugnativa portata ad una sola di tali ragioni rende la stessa inammissibile, per evidente difetto d'interesse, posto che da una pronuncia favorevole a detta impugnazione non potrebbe derivare, per l'impugnante, quella modificazione della sua situazione processuale, che costituisce il contenuto essenziale dell'interesse che deve assistere ogni impugnazione (Sez. 1^, sent. n. 4442 del 16-04-1994 (c.c. del 04-03-1994), D'Atino (rv. 197193).
Con il secondo motivo si sostiene che il giudice di merito ha errato ne riconoscere, per il danneggiamento dell'insegna del Bar - pub Tirovino, l'aggravante dei futili motivi, che avrebbe dovuto, invece, escludere dato che il danneggiamento è stato determinato da una istintiva reazione del torto in precedenza subito dall'imputato, invitato ad allontanarsi dal Pub con i suoi amici, e che tale stimolo non può considerarsi così lieve da presentarsi più come una scusa che come motivo della condotta.
Anche questo motivo è inammissibile.
È vero che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. ricorre solo se l'inconsistenza dello stimolo che ha determinato l'azione illecita sia del tutto spropositato rispetto al reato al punto da apparire un pretesto.
Ma la Corte di merito non ha affatto ignorato questo principio avendo specificamente rilevato, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, come la precedente espulsione dal locale de Pub Tirovino, indicata dall'imputato come causa della sua azione, sia del tutto sproporzionata, perché evanescente, rispetto al reato consumato, assieme ad altri giovani, con la preordinata distruzione dell'insegna, della saracinesca e delle manichette antincendio del Pub.
La censura si rivela così sostanzialmente diretta a sollecitare un diverso giudizio di valore sul rapporto tra il movente e l'azione illecita, giudizio che, invece, in quanto condotta con criterio logico affatto plausibile e, perciò, coerente, si sottrae alla possibilità di controllo in questa sede.
Con il terzo motivo si sostiene che "il tribunale dei minorenni di Bologna" ha errato nel negare all'imputato le circostanze attenuanti genetiche nonostante le "connotazioni psicologiche e caratteriali, ai limiti della patologia" dell'imputato ed i non rilevanti precedenti penali.
Il motivo, nonostante il riferimento alla motivazione della sentenza de giudice di primo grado, deve essere riferita alla sentenza impugnata, che ha disatteso la censura che investe appunto il diniego della attenuanti generiche, richiamando (implicitamente, ma inequivocamente) la sentenza del giudice di primo grado. Esso, nonostante l'improprietà delle espressioni, può dunque considerarsi, per questo aspetto, ammissibile.
Ma il motivo in esame sollecita ancora una volta un diverso apprezzamento degli elementi considerati dal giudice di merito ed è, per questo diverso profilo, inammissibile come i precedenti motivi. Infatti, la concessione delle circostanze attenuanti generiche è riservata al giudice di merito come oggetto di una facoltà discrezionale che deve essere usata o non usata in base ad un apprezzamento complessivo di tutte le caratteristiche obiettive e subiettive del reato;
pertanto, ove il giudice abbia dato ragione dell'uso o del mancato uso di siffatta facoltà, senza cadere in incongruenze rispetto ai canoni della comune logica e senza appoggiarsi ad erronei concetti giuridici nella valutazione degli elementi che lo hanno determinato in un senso o nell'altro, ogni censura si esaurisce in una critica dei relativi apprezzamenti e, come tale, non può essere presa in considerazione in sede di controllo di legittimità. (Sez. 1^, sent. n. 2901 del 07-04-1983 (c.c. del 20-01-1983), Del Vecchio (rv. 158298).
La inammissibilità dei diversi motivi che li sostengono conduce all'accertamento della inammissibilità dei ricorsi. Non può essere pronunciata condanna del ricorrente al pagamento delle spese de procedimento e di sanziono a favore della Casse delle Ammende usando lo stesso minorenne alla data de fatto e dovendosi ritenere pertanto operante la disposizione dell'art. 29 del d. lgt. n. 272 del 1989.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004