CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/07/2023, n. 32378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32378 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da FI FA, nato a [...] 1'01/10/1981, avverso la sentenza in data 05/10/2022 del Tribunale di L'Aquila; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 05/10/2022, resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., il Tribunale di L'Aquila ha applicato a FI FA, in relazione al delitto di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione e di euro ottocento di multa e ha disposto, inoltre, la confisca del danaro e la confisca e la distruzione degli stupefacenti caduti in sequestro. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del FI, avv.to Mirella Adornati, che ha articolato due motivi di Penale Sent. Sez. 4 Num. 32378 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: SA GENNARO Data Udienza: 17/05/2023 doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 240, comma 1, cod. pen. Sostiene, in specie, che il Tribunale di L'Aquila, nel disporre la confisca del danaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, sarebbe incorso in una palese violazione del disposto di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen., posto che la somma non avrebbe potuto essere ritenuta - così come, invece, avvenuto - profitto del reato, ostandovi, per un verso, la totale assenza di elementi valevoli a ricondurre la provvista ablata alla fattispecie di illecita detenzione di sostanze stupefacenti oggetto di contestazione e, per altro verso, le deduzioni di parte, in tesi dimostrative della coincidenza di parte della somma con la retribuzione percepita dal FI per l'attività lavorativa svolta in precedenza in Svizzera. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di disposta confisca della somma caduta in sequestro. Assume in proposito che, alla stregua della convenuta riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, risulterebbe contraddittoriamente e, comunque, illogicamente motivata la disposta confisca del danaro caduto in sequestro, posto che non si sarebbe in alcun modo argomentata la ritenuta derivazione di esso dall'illecita condotta di detenzione di stupefacenti oggetto di contestazione, si sarebbe, inoltre, irragionevolmente obliterata la valutazione degli elementi offerti dalla difesa a sostegno dell'affermata provenienza da una regolare attività lavorativa in precedenza svolta e si sarebbe, di fatto, giustificata la misura, facendo generico riferimento alla liquidità della somma e alla peculiari modalità del suo occultamento. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di FI FA è fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2 2. Fondato risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 240, comma 1, cod. pen., sostenendo che la confisca del danaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato sarebbe stata disposta dal giudice di merito nella totale assenza di elementi indicativi del fatto che lo stesso costituisse il profitto del reato in relazione al quale era intervenuta la decisione di applicazione di pena su richiesta. Osserva preliminarmente il Collegio che costituisce insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte il principio secondo cui «La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorri bile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.» (così Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Savin, Rv. 279348-01). Nel caso di specie, tuttavia, la confisca della somma di danaro trovata nella disponibilità del FI non ha formato oggetto dell'accordo tra le parti, essendo stata disposta d'ufficio dal giudice sul rilievo che si trattasse di una provvista costituente profitto del delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, oggetto di contestazione. Tale statuizione contrasta con l'ermeneusi del disposto di cui all'art. 240, comma l, cod. pen. offerta dal giudice di legittimità, essendosi di recente affermato che «In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309», con l'ulteriore precisazione che «... in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità» (così Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248-01). L'accoglimento del motivo di ricorso testé scrutinato, fondato sull'erronea applicazione della norma penale di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen., ha valore assorbente rispetto alla disamina di quello ulteriormente agitato dal ricorrente, fondato sul vizio motivazionale in tesi afferente il medesimo tema, ovvero la disposta confisca della somma sequestrata all'imputato. E invero il giudice del merito, nell'adottare l'anzidetta statuizione, ha omesso qualsivoglia argomentazione al riguardo, non esplicitando le ragioni della ritenuta riferibilità del danaro appreso al delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, bene con riguardo al quale non risultano menzionati gli elementi in tesi indicativi della sua natura di profitto dell'illecito. Peraltro, deve rilevarsi che può costituire oggetto della statuizione ablatoria il solo profitto del reato per il quale l'imputato è condannato e non quello di altre condotte illecite estranee alla declaratoria di responsabilità (così Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900-01, in motivazione, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Scivoli, Di Domenico, Rv. 265247- 01, in motivazione). Né, per altro verso, può trovare applicazione, con riguardo alla fattispecie delittuosa per cui è intervenuta la decisione di applicazione di pena, la previsione dell'art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. n. 309 del 1990, a termini della quale nella subiecta materia, ove non sia possibile la confisca delle cose che costituiscono il profitto o il prodotto del reato, è ordinata quella dei beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, ostandovi la concordata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del citato d.P.R. 3. L'evidenziata erronea applicazione del disposto di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen. integra un vizio riconducibile alla previsione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e impone, per l'effetto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca del danaro, del quale, si ordina, pertanto, la restituzione in favore dell'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del danaro, del quale dispone la restituzione all'avente diritto. Così deciso il 17/05/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 05/10/2022, resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., il Tribunale di L'Aquila ha applicato a FI FA, in relazione al delitto di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione e di euro ottocento di multa e ha disposto, inoltre, la confisca del danaro e la confisca e la distruzione degli stupefacenti caduti in sequestro. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del FI, avv.to Mirella Adornati, che ha articolato due motivi di Penale Sent. Sez. 4 Num. 32378 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: SA GENNARO Data Udienza: 17/05/2023 doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 240, comma 1, cod. pen. Sostiene, in specie, che il Tribunale di L'Aquila, nel disporre la confisca del danaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, sarebbe incorso in una palese violazione del disposto di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen., posto che la somma non avrebbe potuto essere ritenuta - così come, invece, avvenuto - profitto del reato, ostandovi, per un verso, la totale assenza di elementi valevoli a ricondurre la provvista ablata alla fattispecie di illecita detenzione di sostanze stupefacenti oggetto di contestazione e, per altro verso, le deduzioni di parte, in tesi dimostrative della coincidenza di parte della somma con la retribuzione percepita dal FI per l'attività lavorativa svolta in precedenza in Svizzera. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di disposta confisca della somma caduta in sequestro. Assume in proposito che, alla stregua della convenuta riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, risulterebbe contraddittoriamente e, comunque, illogicamente motivata la disposta confisca del danaro caduto in sequestro, posto che non si sarebbe in alcun modo argomentata la ritenuta derivazione di esso dall'illecita condotta di detenzione di stupefacenti oggetto di contestazione, si sarebbe, inoltre, irragionevolmente obliterata la valutazione degli elementi offerti dalla difesa a sostegno dell'affermata provenienza da una regolare attività lavorativa in precedenza svolta e si sarebbe, di fatto, giustificata la misura, facendo generico riferimento alla liquidità della somma e alla peculiari modalità del suo occultamento. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di FI FA è fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2 2. Fondato risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 240, comma 1, cod. pen., sostenendo che la confisca del danaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato sarebbe stata disposta dal giudice di merito nella totale assenza di elementi indicativi del fatto che lo stesso costituisse il profitto del reato in relazione al quale era intervenuta la decisione di applicazione di pena su richiesta. Osserva preliminarmente il Collegio che costituisce insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte il principio secondo cui «La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorri bile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.» (così Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Savin, Rv. 279348-01). Nel caso di specie, tuttavia, la confisca della somma di danaro trovata nella disponibilità del FI non ha formato oggetto dell'accordo tra le parti, essendo stata disposta d'ufficio dal giudice sul rilievo che si trattasse di una provvista costituente profitto del delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, oggetto di contestazione. Tale statuizione contrasta con l'ermeneusi del disposto di cui all'art. 240, comma l, cod. pen. offerta dal giudice di legittimità, essendosi di recente affermato che «In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309», con l'ulteriore precisazione che «... in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità» (così Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248-01). L'accoglimento del motivo di ricorso testé scrutinato, fondato sull'erronea applicazione della norma penale di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen., ha valore assorbente rispetto alla disamina di quello ulteriormente agitato dal ricorrente, fondato sul vizio motivazionale in tesi afferente il medesimo tema, ovvero la disposta confisca della somma sequestrata all'imputato. E invero il giudice del merito, nell'adottare l'anzidetta statuizione, ha omesso qualsivoglia argomentazione al riguardo, non esplicitando le ragioni della ritenuta riferibilità del danaro appreso al delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, bene con riguardo al quale non risultano menzionati gli elementi in tesi indicativi della sua natura di profitto dell'illecito. Peraltro, deve rilevarsi che può costituire oggetto della statuizione ablatoria il solo profitto del reato per il quale l'imputato è condannato e non quello di altre condotte illecite estranee alla declaratoria di responsabilità (così Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900-01, in motivazione, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Scivoli, Di Domenico, Rv. 265247- 01, in motivazione). Né, per altro verso, può trovare applicazione, con riguardo alla fattispecie delittuosa per cui è intervenuta la decisione di applicazione di pena, la previsione dell'art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. n. 309 del 1990, a termini della quale nella subiecta materia, ove non sia possibile la confisca delle cose che costituiscono il profitto o il prodotto del reato, è ordinata quella dei beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, ostandovi la concordata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del citato d.P.R. 3. L'evidenziata erronea applicazione del disposto di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen. integra un vizio riconducibile alla previsione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e impone, per l'effetto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca del danaro, del quale, si ordina, pertanto, la restituzione in favore dell'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del danaro, del quale dispone la restituzione all'avente diritto. Così deciso il 17/05/2023