Sentenza 27 novembre 2013
Massime • 1
In tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, le questioni che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, pongano in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta, vanno prospettate al giudice civile. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto che il ricorrente, che lamentava la non pertinenza alla sua posizione processuale di alcuni voci di spesa riferite a reati dai quali era stato assolto, avrebbe dovuto adire non il giudice dell'esecuzione penale ma proporre opposizione all'esecuzione innanzi al giudice civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2013, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 27/11/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 3800
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 17493/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO RI N. IL 27/04/1962;
avverso l'ordinanza n. 621/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 19 novembre 2012 la Corte di Appello di Napoli, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da SI RI avverso il provvedimento del 17 ottobre 2011, che aveva respinto l'istanza del medesimo, con la quale si era chiesto un riparto più equo e comunque pro quota delle spese processuali, per le quali era intervenuta l'iscrizione a ruolo n. 6049/11, resa esecutiva il 13 luglio 2009, del debito pari ad Euro 264.847,51 con conseguente emissione nei suoi confronti, da parte dell'agente di riscossione, di una cartella di pagamento di pari importo.
1.1 La Corte di merito fondava la decisione sul richiamo delle argomentazioni, espresse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n 491 del 29/9/2011, con la quale si è ritenuto che l'esclusione del vincolo della solidarietà tra imputati quanto all'obbligazione al pagamento delle spese processuali, stabilita dalla L. n. 69 del 2009, può avere effetto soltanto per le statuizioni di condanna emesse dopo la sua entrata in vigore e non per quelle oggetto di pronuncia divenuta irrevocabile in precedenza e ciò in forza della preclusione di cui all'art. 2 c.p., comma 4, per cui al condannato che voglia contestare il criterio di riparto del relativo obbligo resta la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione innanzi al giudice civile.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione per chiederne l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, violazione dell'art.535 c.p.p. della L. n. 69 del 2009 e del T.U. in materia di spese di giustizia, nonché illogicità del provvedimento e sua contraddittorietà intrinseca e rispetto alla precedente ordinanza del 29/01/2013. In particolare ha dedotto:
- il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza, non pronunciarne il rigetto, per la dubbia natura processuale della norma che ha escluso il vincolo di solidarietà nel pagamento delle spese processuali e l'altrettanto dubbia natura prettamente civilistica dell'obbligazione relativa, atteso che si registra un contrasto fra le sezioni penali e civili della Corte di Cassazione in ordine alla natura delle questioni concernenti il detto riparto, considerate dalle sezioni penali vere e proprie questioni di giurisdizione e dalle sezioni civili semplici questioni di distribuzione interna degli affari.
Nonostante l'art. 535 c.p.p., comma 1, nel testo vigente sia privo della locuzione "La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali", l'interpretazione della norma deve tuttora prevedere che le spese cui è tenuto l'imputato siano soltanto quelle relative alla "sentenza di condanna", ossia quelle riguardanti i reati per i quali è intervenuta pronuncia di condanna, mentre la soppressione della previsione sopra riportata resta giustificata dalla contestuale eliminazione del comma 2 con la sostituzione dell'obbligo solidale con quello della responsabilità pro quota, il che rende irrazionale ritenere che il legislatore abbia inteso porre a carico dell'imputato le spese riguardanti l'accertamento dei reati per i quali l'imputato non ha subito condanna. Ciò si era verificato nel caso del ricorrente, imputato in un procedimento con altri cinquanta soggetti e condannato per il solo reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ma assolto dal reato di cui all'art. 74 e buona parte degli altri imputati è divenuta collaboratore di giustizia, per cui, anche se egli intendesse corrispondere l'importo preteso, non avrebbe alcuna possibilità di recuperare la quota spettante ai coimputati coobbligati. Inoltre, era necessario sollevare questione di legittimità costituzionale della L. n. 69 del 2009, art. 67, comma 2, che ha soppresso l'art. 535 c.p.p., comma 2 per contrasto con le norme di cui agli artt. 3 e 27 Cost. per la manifesta irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza.
La norma di cui il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 205, comma 1, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 67, comma 3 secondo cui "le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperare nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita", disciplina la fase esecutiva del provvedimento "da cui sorge l'obbligo" e l'esclusione del vincolo di solidarietà deve essere correttamente inteso come un mero corollario del nuovo contesto normativo contraddistinto dalla contestuale abrogazione del carattere solidale della condanna elle spese ed è riferibile ai soli titoli assoggettabile al criterio del debito divisibile pro quota.
Le questioni posta dall'istanza del ricorrente rientrano nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione penale.
3. Con requisitoria scritta depositata il 20 giugno 2013 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dr. Gabriele Mazzotta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1. Il ricorrente per contrastare la decisione impugnata solleva una serie di obiezioni, incentrate su due questioni: da un lato l'esclusione del vincolo di solidarietà tra imputati condannati nel processo penale quanto all'assolvimento dell'obbligazione del pagamento delle spese del giudizio e l'applicabilità della modifica normativa dell'art. 535 c.p.p. ai procedimenti già definiti;
dall'altro l'individuazione degli strumenti che l'ordinamento appresta a tutela del condannato che intenda contestare la pretesa azionata dall'Erario con l'attivazione della procedura di riscossione, originata dal titolo giudiziale di condanna.
1.1 Sotto il primo profilo, il giudice dell'esecuzione ha correttamente rilevato che con la modifica dell'art. 535 c.p.p., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, è stata operata l'eliminazione della previsione di cui al primo comma, secondo la quale la condanna al pagamento delle spese processuali è limitata a quelle "relative ai reati cui la condanna si riferisce" e dell'intero secondo comma con la soppressione del regime di solidarietà passiva fra condannati e la conseguente introduzione del criterio di riparto pro quota del relativo debito. Ha quindi ritenuto che il caso dell'SI, - condannato in solido con numerosi altri imputati al pagamento di tutte le spese del processo nel quale era stata accertata la sua responsabilità, in conformità alla legge del tempo - restasse soggetto alla previgente disciplina, contenuta nella formulazione originaria dell'art. 535 c.p.p., comma 2. 1.2 In tal modo ha aderito alle indicazioni contenute nella pronuncia, richiamata testualmente, delle Sezioni unite di questa Corte, n. 491 del 29/9/2011, Pislor, rv. 251265, secondo la quale il nuovo testo dell'art. 535 c.p.p., come modificato a seguito dell'intervento novellatore operato dalla L. n. 69 del 2009, non è suscettibile di applicazione retroattiva alle spese giudiziali, oggetto di statuizione di condanna emessa anteriormente alla sua entrata in vigore e ciò, non per la natura processuale della disposizione, quanto per effetto dell'impedimento frapposto dalla disposizione contenuta nell'ultimo inciso dell'art. 2 c.p., comma 4. 1.3 Ha quindi richiamato le argomentazioni della pronuncia di legittimità, con le quali sono stati esaminati ed esclusi anche eventuali profili di incostituzionalità, per contrasto con i parametri normativi costituzionali o sovranazionali, dell'art. 2 c.p., nella parte in cui rende insensibile l'accertamento contenuto nella pronuncia giudiziale irrevocabile alla sopravvenienza di norma più favorevole.
1.3.1 Quanto al primo profilo, ha osservato che la regola che vuole l'applicazione retroattiva della norma più vantaggiosa non costituisce un principio assoluto ed incondizionato, ma può subire limitazioni o deroghe, come appunto si verifica nel caso dell'intangibilità degli accertamenti contenuti in sentenze divenute irrevocabili in funzione dell'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai definiti, finalità che la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. nr. 74 del 1980 con richiami alle sue precedenti pronunce nr. 164 del 1974 e nr. 6 del 1978; sent. n. 394 del 2006) ha considerato offrire una giustificazione ragionevole e tale da preservare la conformità alla Costituzione della norma scrutinata.
1.3.2 Il raffronto con le regole internazionali ha poi indotto a rilevare che, sebbene varie fonti normative, ad esempio l'art. 15 del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici, l'art. 49 della Carta di Nizza, l'art. 24 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, l'art. 7 CEDU prevedano l'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli, intervenute dopo la commissione del reato e prima della pronuncia giudiziale definitiva, nessuna di esse contempla anche la possibilità che tale esigenza prevalga sull'immodificabilità del giudicato. Il che anche sotto questo distinto profilo ha giustificato l'esclusione di qualsiasi dubbio di illegittimità della disposizione dell'art. 2 c.p., comma 4. 1.3.3 Va soltanto aggiunto che le ragioni per le quali il ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionale della L. n. 69 del 2009, art. 67, comma 2, lett. a) nella parte in cui ha soppresso l'art. 535 c.p.p., comma 2 in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. sono manifestamente infondate: è erroneo il punto di partenza del ragionamento prospettato in ricorso, dal momento che in entrambe le discipline, sia quella vigente, sia quella abrogata, non è mai stato stabilito che il condannato dovesse subire il peso del pagamento di spese inerenti a reati ai quali era estraneo. Al contrario, si è affermato che l'obbligo solidale al pagamento delle spese processuali discende soltanto dalla condanna per concorso nel medesimo reato o per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata e non già da una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria od altra opportunità processuale (Cass. sez. 1, n. 43696 del 21/10/2010, Almadori). Per le considerazioni così chiaramente e fondatamente esposte, non contrastate da alcun argomento contrario, va dunque ribadita la correttezza della soluzione giuridica esposta nell'ordinanza impugnata e la manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente.
1.4 Va poi ricordato che la pronuncia delle Sezioni Unite offre fondati e condivisibili argomenti per respingere anche ulteriore obiezione articolata nel ricorso, laddove ha escluso che l'impiego con effetto retroattivo del criterio della divisibilità dell'obbligazione del pagamento delle spese processuali possa trovare un aggancio giustificativo nel testo del D.P.R. n. 115 del 2002, art.205, comma 1, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 67, comma 3. Tale disposizione prevede che "Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita"; essa però riguarda soltanto il procedimento di esecuzione del provvedimento "da cui sorge l'obbligo" del pagamento, come espressamente indicato dal successivo art. 212, comma 1, stesso D.P.R.. Non può quindi incidere sulla portata sostanziale del titolo esecutivo, rappresentando soltanto una conseguenza della nuova disciplina, contraddistinta dalla contestuale abrogazione del carattere solidale della condanna alle spese, e, come tale, è riferibile ai soli titoli sottoposti, per ragioni di ordine temporale, al regime della suddivisione proquota e non indistintamente a quelli emessi in qualsiasi momento.
1.5 In ragione delle considerazioni che precedono, va considerata corretta ed immune da vizi logici e giuridici la decisione della Corte di merito di ritenere inapplicabile al caso di specie il regime di esclusione del vincolo di solidarietà, conseguente all'abrogazione dell'art. 535 c.p.p., comma 2. S'impone soltanto una precisazione: non è condivisibile, ed al riguardo va rettificata la motivazione dell'ordinanza in verifica, l'affermazione circa l'esistenza del vincolo di connessione tra i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per i quali il ricorrente aveva riportato condanna, e quello associativo del cit. D.P.R., art. 74, dal quale era stato mandato assolto. Se il rapporto di connessione oggettiva e probatoria sussisteva al momento della celebrazione del giudizio di cognizione, è venuto meno per la posizione dell'SI con l'intervento della statuizione assolutoria dal delitto associativo, evento di cui deve comunque tenersi conto nella determinazione delle spese processuali esigibili dallo stesso, di modo che, pur non potendo essere ripartite pro quota tra i vari condannati, le stesse vanno individuate con riferimento ai soli reati per i quali sia stata pronunciata condanna.
2. Non hanno pregio nemmeno le altre censure proposte dal ricorrente in merito all'individuazione del giudice cui rivolgere l'incidente di esecuzione per contestare l'inesistenza dell'obbligo al pagamento dell'intero importo o di parte delle spese processuali.
2.1 Deve rilevarsi che la richiesta dell'SI aveva in effetti posto due quesiti diversi, uno riguardante l'operatività perdurante del regime di solidarietà ed altro la non pertinenza alla sua posizione processuale di alcune voci di spesa, perché riferite a reati dai quali era stato assolto, questioni entrambe risolte dalla Corte di Appello in dispositivo con pronuncia di rigetto per la loro infondatezza nel merito, mentre poi nella motivazione si era affermato che le contestazioni sollevate sulla quantificazione delle spese dovevano essere rivolte al giudice dell'esecuzione civile. In effetti, in modo formalmente più corretto si sarebbe dovuto respingere la prima questione e dichiarare il non luogo a provvedere sulla restante;
ciò non ha però compromesso la legalità e correttezza della decisione, ne' preclude all'interessato la possibilità di attivare il rimedio dell'opposizione al giudice civile.
2.2 La soluzione risulta comunque conforme a quanto affermato dalla sentenza Pislor delle Sezioni Unite, che ha affrontato anche il tema in esame, pervenendo a confermare l'appartenenza all'ambito di cognizione del giudice dell'esecuzione penale della "questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535 c.p.p., comma 2, recata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa". Tale soluzione si pone in continuità consapevole con il tradizionale orientamento interpretativo, secondo il quale al giudice dell'esecuzione penale restano devolute tutte le questioni attinenti alla esistenza o alla validità del titolo necessario per l'esercizio dell'azione di recupero, mentre per quelle riguardanti l'inclusione di singole spese negli atti predisposti dall'ufficio del campione penale, contestate come non dovute, l'interessato deve proporre opposizione all'esecuzione al giudice civile.
2.3 A tale arresto si è pervenuti, dapprima in ragione del combinato disposto degli artt. 591 e 595 c.p.p., in seguito in forza della loro abrogazione ad opera del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale ha radicalmente riformato il procedimento per il recupero delle spese processuali ed all'art. 226 ha anche previsto, in alternativa ad un intervento in autotutela da parte della P.A., la possibilità di esperire il rimedio processuale ordinario dell'opposizione al giudice civile ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e ss. avverso cartelle esattoriali con le quali fosse richiesto il pagamento di entrate non tributarie (così sez. 1, n. 16721 del 23/03/2007, Martinelli, rv. 236436; sez. 1, n. 44079 del 11/11/2008, Galiazzo, rv. 241850; sez. 1, n. 45773 del 02/12/2008, Stara, rv. 242573; sez. 1, n. 30589 del 07/04/2011, Colleoni, rv. 250273). Il riparto normativo dei rispettivi ambiti di cognizione tra giudice penale e giudice civile nella materia dell'esecuzione riferita alle spese processuali riflette la distinzione tra la fase della formazione del titolo esecutivo, il cui contenuto e portata sono oggetto di interpretazione da parte del giudice penale e la fase cronologicamente distinta e successiva del calcolo del "quantum" da esigere nei confronti del condannato, sicché tutte le questioni che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, pongano in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta, vanno prospettate al giudice civile. Inoltre, anche la considerazione, desumibile dalla giurisprudenza costituzionale, della natura giuridica della statuizione di condanna alle spese quale sanzione economica accessoria alla pena, accomunata a questa anche per il regime giuridico, conferma la correttezza della soluzione propugnata dal provvedimento impugnato.
In conclusione, tale ordinanza, con la correzione sopra apportata, resiste alle critiche mosse col ricorso che va dunque respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014